Indice:
- Minimo vitale impignorabile
- Come calcolare il minimo vitale
- Pignoramento dell’Agenzia delle Entrate
- Pignoramento sul conto corrente
Come abbiamo avuto modo di riassumere nel corso degli ultimi giorni, nell’ipotesi in cui il creditore non riceva le somme a lui dovute nei modi e nei termini concordati, potrà procedere all’avvio di un’esecuzione forzata con la finalità di aggredire le spettanze del debitore in termini di stipendio o di pensione.
Così come avviene nei confronti dello stipendio, pignorabile sia presso il datore di lavoro che presso la banca / poste di accredito dell’emolumento, così anche il pignoramento della pensione potrà avvenire sia direttamente presso l’Inps o presso l’altro ente previdenziale di riferimento, ancor prima che l’importo venga corrisposto al pensionato, sia presso l’istituto di credito presso cui la somma viene mensilmente stata su un conto corrente intestato al pensionato.
Ad ogni modo, è bene rammentare che – esattamente come avviene per lo stipendio – anche la pensione non può mai essere pignorata per intero, dovendo essere rispettato il limite generalmente stabilito nel quinto della spettanza netta.
Non vi sono invece dei limiti massimi predeterminabili, considerato che tale entità dipende dalla misura annua dell’assegno sociale, un parametro che viene stabilito per poter determinare – appunto – fino a quanto si può spingere il pignoramento del debitore.
Pignoramento pensioni e minimo vitale impignorabile
Come abbiamo già avuto modo di introdurre qualche riga fa, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica tutela in favore dei pensionati che subiscono il pignoramento della propria pensione.
Stando a quanto previsto nel nostro ordinamento, infatti, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere oggetto di pignoramento per un ammontare che sia corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte che eccede questo ammontare è pignorabile solamente nel limite di un quinto.
Quanto sopra rappresenta il c.d. “minimo vitale”, ovvero una somma di denaro che il legislatore ha ritenuto essere impignorabile, e che è utile per poter garantire al pensionato un’esistenza dignitosa.
Come calcolare il minimo vitale impignorabile
In linea con quanto sopra rammentato, cerchiamo dunque di comprendere come calcolare il minimo vitale impignorabile.
Per far ciò, bisognerà innanzitutto prendere come riferimento la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommare a questo il 50% dello stesso importo.
Considerato che per il 2018 l’importo dell’assegno sociale è pari a 453,00, ne deriva che il minimo impignorabile è pari ad euro 679,50 (ovvero 453,00 euro + 226,50 euro, che è il 50% di 453,00).
Effettuato questo semplice calcolo, ne deriva che la parte di pensione che il creditore può effettivamente cercare di pignorare sarà pari al quinto di ciò che eccede. Ipotizzando una pensione di 1.500 euro, bisognerà dunque sottrarre i 679,50 euro come sopra calcolati e, sul risultato (820,50 euro) così ottenuto, calcolare il quinto (164,10 euro).
Pignoramento pensione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione
Come noto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere a esecuzione forzata e a pignoramento presso terzi per poter cercare di soddisfare le esposizioni debitorie iscritte a ruolo a carico del contribuente, e non pagate a seguito della notifica delle cartelle esattoriali e delle eventuali intimazioni di pagamento.
Anche in questo val la pena rammentare come la pensione non potrà mai essere pignorata per intero, valutato che la legge prevede specifici limiti di pignorabilità con riguardo ai crediti esattoriali, variabili in base agli importi della pensione e di altre indennità.
I limiti saranno in questo caso pari a:
- 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Nella valutazione dei limiti di cui sopra, è importante rammentare che anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà rispettare i requisiti di minimo vitale impignorabile, come sopra anticipato.
Pignoramento della pensione sul conto corrente
Regole parzialmente più specifiche vigono nel caso in cui il creditore cerchi di pignorare la pensione che è in accredito sul conto corrente.
In questo caso, infatti, le pensioni che sono state accreditate nei mesi sul conto corrente possono essere pignorate solamente per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, fermo restando che l’accredito dovrà essere avvenuto in data anteriore al pignoramento. Il limite di pignorabilità potrà dunque essere calcolato, per le somme precedentemente accreditate a titolo di pensione, in 1.359 euro, ovvero nell’importo dell’assegno sociale (453,00) moltiplicato per 3.
E se invece l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente? In questo caso, la somma potrà essere pignorata nel rispetto dei limiti che sopra abbiamo avuto modo di rammentare.