Portabilità del conto e indennizzo previsto dal TUB – guida rapida
- La richiesta di portabilità
- L’interpretazione dell’art. 126 TUB
- Il trasferimento di un conto corrente bancario
- Le definizioni della Direttiva e del TUB
- Il conto di pagamento
- Il servizio di trasferimento
- Il principio di diritto
Con decisione N. 25 del 02 gennaio 2024 il Collegio di Coordinamento dell’ABF è intervenuto per chiarire come funziona il servizio di trasferimento di un conto di pagamento.
La richiesta di portabilità
Il ricorrente dichiara in particolar modo che con raccomandata del 6 luglio 2022 avrebbe domandato il trasferimento del conto corrente a lui intestato e del relativo di deposito titoli ad un altro intermediario.
Il trasferimento si sarebbe perfezionato solo tra il 22 e il 23 agosto 2022 e, dunque, oltre i dodici giorni lavorativi dopo la richiesta. In conseguenza di questo ritardo, l’intermediario resistente sarebbe obbligato al pagamento dell’indennizzo previsto dal Testo Unico Bancario. Il ricorrente domanda pertanto che la banca paghi l’equo indennizzo.
Dal canto suo, la banca resistente afferma che la richiesta sarebbe stata inviata direttamente dal ricorrente, senza essere inserita nella procedura interbancaria di portabilità e che per un mero disguido il conto corrente che costituisce oggetto del giudizio sarebbe stato chiuso il 24 agosto 2022, procedendo peraltro al rimborso delle spese di luglio, pari all’importo complessivo di 9,07 euro.
La banca richiede così che la domanda del ricorrente sia respinta in quanto infondata in fatto e in diritto.
L’interpretazione dell’art. 126 TUB
Il Collegio remittente, che si è occupato in prima battuta del caso, ha ritenuto che l’oggetto del giudizio sarebbe costituito dall’interpretazione dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, TUB e in particolar modo la sua applicabilità ai conti correnti bancari:
Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro.
Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.
La questione per il Collegio remittente avrebbe dato luogo a orientamenti interpretativi non uniformi tra i diversi Collegi territoriali e, per questo motivo, è stata sottoposta la questione al Collegio di Coordinamento.
Il trasferimento di un conto corrente bancario
La questione preliminare è dunque se l’art. 126 setiesdecies, 2° comma, TUB sia o meno applicabile al ritardo nel trasferimento di un conto corrente bancario.
Il Collegio di Coordinamento rileva così che con decisione n. 26297 del 13 dicembre 2019, il Collegio stesso fosse giunto alla conclusione negativa, enunciando il seguente principio di diritto:
Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 septiesdecies t.u.b..
L’eccezione del Collegio di Torino
L’orientamento impattò evidentemente sulle decisione di alcuni Collegi territoriali, tranne il Collegio di Torino, che si è recentemente discostato dal suddetto orientamento interpretativo affermando che:
Il deposito bancario in conto corrente, preordinato, tra l’altro, a registrare e consentire operazioni dispositive, non è che una delle possibili “forme” di conto di pagamento e ne condivide natura e funzioni: un’interpretazione logica e razionale del precetto, dunque, non può che condurre all’uniformità del regime sanzionatorio applicabile, nell’ottica di una salvaguardia effettiva degli utenti in sede di c.d. “portabilità” dei rapporti e del conseguente incremento del livello di concorrenzialità del mercato dei servizi bancari (cfr., tra le molte fonti, il considerando 9 della Dir. 2014/92/UE e la nota della Banca d’Italia, Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria – Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio, intitolata “Trasferimento dei servizi di pagamento”, del 22.06.2017).
Nel merito, la pronuncia considera innanzitutto come la disciplina giuridica di cui si tratta è stata introdotta dal legislatore italiano per dare attuazione alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. PAD, Payment Accounts Directive).
Le definizioni della Direttiva e del TUB
Pertanto, per delimitare l’àmbito oggettivo di applicazione delle disposizioni così introdotte, il legislatore italiano ha dettato le definizioni contenute nell’art. 126 decies, 3° comma, t.u.b., che non ricomprendono quella di “conto di pagamento”. Bisogna dunque fare riferimento all’art. 126 decies, 4° comma, t.u.b., secondo cui
fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.
Ai sensi degli artt. 126 decies ss. t.u.b., vale quindi la definizione di “conto di pagamento” che è dettata dall’art. 2 (Definizioni), n. 3, della suddetta direttiva, secondo il quale si tratta di
un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni pagamento.
La pronuncia ricorda inoltre come nella sentenza del 4 ottobre 2018 (ECLI:EU:C:2018:809), causa C-191, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si precisò come
la definizione prevista all’articolo 2, punto 3, della direttiva sui conti di pagamento è quasi identica a quella che compare nell’articolo 4, punto 14, della direttiva sui servizi di pagamento. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, l’unica differenza, attinente al fatto che il termine “consumatore” utilizzato nella prima di tali definizioni è sostituito dall’espressione “utente di servizi di pagamento” nella seconda di esse, traduce non una differenza sostanziale nella definizione di tale nozione, ma, piuttosto, una differenza nell’oggetto delle due direttive di cui trattasi.
A sua volta, l’art. 2 (Definizioni), n. 5, della direttiva 2014/92/UE definisce l’operazione di pagamento come
l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario.
Il conto di pagamento
In sintesi, dal combinato disposto di tali definizioni si giunge alla conclusione secondo cui, ai sensi degli artt. 126 decies ss. t.u.b., per “conto di pagamento” deve intendersi un conto detenuto in nome di uno o più consumatori, usato per depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario.
Per il Collegio, il conto corrente bancario rientra in tale definizione di “conto di pagamento”, conformemente alla decisione del Collegio di Torino già riportata. L’interpretazione è supportata dal considerando n. 12 alla direttiva, dove si legge che
Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l’esecuzione di bonifici.
Di conseguenza, dovrebbero essere esclusi i conti con funzioni più limitate. Ad esempio, in linea di principio dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio, i conti di appoggio ad una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un debito della carta di credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Il servizio di trasferimento nella portabilità del conto
Sempre in relazione alle definizioni, ai sensi dell’art. 126 decies, 3° comma, lett. b), TUB per “servizio di trasferimento” deve intendersi
il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d’origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.
Si ritiene dunque che il trasferimento su richiesta del consumatore da un prestatore di servizi di pagamento a un altro, di un conto corrente bancario, con la chiusura di quello di origine, costituisca un “servizio di trasferimento”, che è dunque assoggettato alla disciplina dettata dalle disposizioni del capo II ter del TUB.
Tutto ciò premesso, per il Collegio è pacifico come per richiedere il servizio di trasferimento il ricorrente abbia utilizzato un modulo del prestatore di servizi di pagamento ricevente e lo si abbia inviato direttamente al prestatore di servizi di pagamento, con sottoscrizione.
Si rileva tuttavia come secondo quanto statuisce l’art. 126 quindecies, 2° comma, TUB,
il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento.
Il successivo art. 126 quinquies, 3° comma, TUB statuisce invece che
Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE.
I principi di diritto sulla portabilità del conto
Ora, considerato che è pacifico tra le parti che il servizio di trasferimento non sia stato avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e che il ricorrente ne abbia invece fatto direttamente richiesta al prestatore di servizi di pagamento trasferente, si ritiene che non sia stata seguita la procedura stabilita dall’art. 10 della direttiva qui considerata.
Ne deriva che l’intermediario resistente non può essere considerato “inadempiente” ex art. 126 septiesdecies, 2° comma, t.u.b. e non è dunque tenuto a corrispondere la somma di denaro che è prevista a titolo di penale. Trattandosi di una questione preliminare, possono considerarsi così assorbite le restanti questioni di fatto e di diritto che sono state allegate dalle parti.
Tuttavia, per dare una risposta sintetica al quesito posto dall’ordinanza di rimessione, il Collegio ha enunciato i seguenti principî di diritto:
il conto corrente bancario costituisce un “conto di pagamento” ai sensi degli artt. 126 decies ss. TUB;
la richiesta di trasferimento di un conto corrente bancario, con la chiusura di quest’ultimo, costituisce un “servizio di trasferimento” ai sensi dell’art. 126 decies, 3° comma, lett. b), TUB;
nel caso in cui tale servizio di trasferimento sia eseguito oltre il termine di dodici giorni lavorativi che è disposto dall’art. 126 quinquiesdecies, 3° comma, TUB, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro a titolo di penale ex lege, ai sensi dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, TUB;
secondo quanto stabilisce l’art. 126 quinquiesdecies, 3° comma, TUB, il suddetto termine di dodici giorni lavorativi decorre dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE.