Porto d’armi e precedenti penali – indice:
- Introduzione al TULPS
- Disposizioni sulle armi
- L’autorità di pubblica sicurezza
- Le autorizzazioni di polizia
- Porto d’armi e precedenti penali
- La riabilitazione penale
- Revoca e riabilitazione
- Conclusioni
Il Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza contiene la normativa che disciplina la detenzione e il porto di armi. L’autorità di pubblica sicurezza è il soggetto pubblico preposto al rilascio della licenza per il porto e la detenzione d’armi. Tale raccolta di leggi tuttavia pone subito in risalto alcuni limiti all’ottenimento delle autorizzazioni di polizia all’articolo 11. L’avere precedenti penali infatti costituisce un fattore determinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni.
A chi ha commesso determinati reati non può essere concessa la licenza per il porto d’armi. Il diniego al rilascio della licenza invece non è automatico per quei soggetti che hanno subito una condanna per uno dei reati previsti dalla normativa ed hanno estinto la pena con l’istituto della riabilitazione penale. L’autorità pubblica in questo caso, oltre che in altri previsti dalla normativa, ha discrezionalità nel rilascio della licenza. Tale discrezionalità attribuita dal legislatore all’autorità pubblica è stata particolarmente discussa in sede costituzionale ed amministrativa dopo le recenti modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo n. 104 del 2018.
Il Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza
Le leggi italiane sulla pubblica sicurezza sono state raccolte in un testo unico e rese operative con il regio decreto n. 773 del 1931. L’attuale versione versione del testo unico è frutto di interventi costituzionali successivi: gli originari testi normativi sono stati più volte revisionati.
L’accorpamento delle leggi italiane sulla pubblica sicurezza ha portato alla realizzazione di un unico corpo di leggi che disciplina:
- chi è e che poteri ha l’autorità di pubblica sicurezza;
- quali autorizzazioni rilascia la polizia;
- le conseguenze dell’inosservanza dei provvedimenti emanati dalla stessa;
- le norme sull’ordine pubblico e la sicurezza pubblica con particolare riguardo alle disposizioni sulle armi;
- altre disposizioni sulla pubblica sicurezza.
Le disposizioni sulle armi
Il capo IV del titolo secondo del Testo unico contiene le disposizioni sulle armi.
Il Testo unico considera come armi:
- le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
- le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
La denuncia e la licenza per la detenzione delle armi
Ai sensi del primo, quarto e ultimo comma dell’articolo 38:
“Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”.
Chi è l’autorità di pubblica sicurezza: porto d’armi e precedenti penali
Chi è e che cosa fa l’autorità di pubblica sicurezza viene determinato all’articolo 1 del Testo unico.
L’autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale ed esercita le proprie funzioni tramite il Questore e il Pretore. I suoi compiti sono i seguenti:
- vegliare al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- curare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità;
- prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni;
- per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati.
A livello nazionale l’autorità di pubblica sicurezza è il Ministro dell’Interno.
Con specifico riferimento alle armi l’autorità di pubblica sicurezza può (articoli 39 e 40 del testo unico):
- vietarne la detenzione alle persone ritenute incapaci di non abusarne;
- provvederne al ritiro cautelare in casi di urgenza ed ordinare con decreto che dispone il divieto la cessione a terzi entro un termine. Se la cessione non avviene le armi o il materiale corrispondente viene confiscato mediante il decreto che dispone il divieto;
- sequestrare le armi o altro materiale corrispondente depositato in un locale pubblico o privato o in un’abitazione e non denunciato, non consegnato o detenuto abusivamente di cui venga a conoscenza.
Il porto d’armi e le autorizzazioni di polizia
La licenza per il rilascio del porto d’armi è un’autorizzazione di polizia. Il TULPS stabilisce infatti all’articolo 14 che “Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia”.
Come accennato nell’introduzione, l’articolo 11 del TULPS stabilisce subito quando l’autorità di pubblica sicurezza nega le autorizzazioni ovvero:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Salvo la legge abbia previsto condizioni particolari.
La stessa norma invece attribuisce discrezionalità all’autorità di pubblica sicurezza quando un soggetto ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
L’autorità di pubblica sicurezza infine ha l’obbligo di revocare le licenze o le autorizzazioni quando “nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate”. Ha invece discrezionalità nel revocare le licenze e le autorizzazioni “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.
Porto d’armi e precedenti penali: i reati ostativi al rilascio
L’articolo 43 del TULPS determina le condanne che privano della possibilità di ottenere il porto d’armi. La norma è stata modificata dal decreto legislativo 104/2018: in particolare il legislatore ha eliminato l’automatico diniego della licenza nei casi di condanna indicati al primo comma dell’articolo. Ora, qualora sia intervenuta una dichiarazione di riabilitazione a seguito di una delle condanne previste dal primo comma dell’articolo, è possibile ottenere il rilascio della licenza. Rimane tuttavia discrezionalità dell’amministrazione pubblica concedere il rilascio.
La norma tuttavia recita come segue:
“Oltre a quanto e’ stabilito dall’art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:
- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non da’ affidamento di non abusare delle armi”.
Prima del 2018, come già accennato, chi aveva subito una delle condanne di cui ai punti 1, 2 e 3 del primo comma era automaticamente escluso dal rilascio della licenza anche qualora fosse intervenuta una dichiarazione di riabilitazione.
Riabilitazione penale porto d’armi e precedenti penali
Il porto d’armi può essere concesso su discrezionalità dell’autorità pubblica se colui che ha subito una delle condanne predette ha estinto la pena mediante l’istituto della riabilitazione.
La riabilitazione è disciplinata agli articoli 178 e seguenti del codice penale. È un istituto giuridico che estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Può essere concessa entro certi termini e a determinati presupposti fra cui:
- l’estinzione o lo sconto della pena principale;
- il mantenimento di una buona condotta.
Per buona condotta il legislatore ha voluto intendere prevalentemente che il condannato si impegni nel non commettere più reati ovvero estingua le obbligazioni civili derivanti dal reato e paghi le spese di giustizia.
Della procedura di riabilitazione è competente il tribunale di sorveglianza che la concede con ordinanza.
La riabilitazione può essere revocata o non concessa. Non è concessa quando il condannato è sottoposto a misure di sicurezza o quando non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Revoca del porto d’armi e riabilitazione penale
Come stabilito dall’articolo 11 del TULPS l’autorità di pubblica sicurezza deve procedere alla revoca del porto d’armi quando nella persona autorizzata vengono a mancare le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione. A tal proposito si cita un passaggio della sentenza n. 12582 del 21.12.2017 del TAR Lazio secondo cui ai fini della revoca del porto d’armi “è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa”.
La revoca del porto d’armi invece è a discrezione dell’autorità di pubblica sicurezza quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione. Significa cioè che la revoca è discrezionale quando vengono il soggetto autorizzato viene condannato per uno dei delitti previsti dall’articolo 43 del TULPS.
Anche in questo caso l’intervenuta riabilitazione del soggetto dopo la condanna costituisce un elemento che determina l’obbligo o meno dell’autorità di pubblica sicurezza di revocare o meno il porto d’armi.
Conclusioni
Preme ribadire in conclusione che i soggetti che hanno subito una condanna per:
- delitti non colposi contro le persone commessi con violenza puniti con la reclusione;
- furto, rapina, estorsione o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- uno dei reati commessi con violenza o resistenza all’autorità puniti con una pena restrittiva della libertà personale;
- delitti contro la personalità dello stato o l’ordine pubblico;
- diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi
dal 2018 non sono più automaticamente esclusi dalla possibilità di vedersi concesso il porto d’armi ma possono ottenerlo, su discrezione della pubblica autorità, qualora abbiano ottenuto un provvedimento di riabilitazione. Nello steso senso opera la riabilitazione in caso di revoca del porto d’armi.
La pubblica autorità esercita la propria discrezionalità anche con riguardo alle licenze richieste da:
- i condannati per delitti diversi da quelli predetti;
- coloro che non possono provare la buona condotta o non danno affidamento di non abusare delle armi.