La Posta elettronica certificata e il suo valore legale – indice:
- La data certa
- Il valore giuridico
- Diffide e costituzioni in mora
- Il processo civile telematico
- Nell’atto notarile
- Per le cartelle esattoriali
La PEC, termine acronimo che sta per Posta Elettronica Certificata, è uno strumento che consente la notifica di comunicazioni ed atti con lo stesso valore giuridico di una lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. La legge tende a favorirne sempre più il suo utilizzo, che semplifica e rende facile la comunicazione fra privati e con l’Amministrazione. Nel 2012, con la legge 221 del 2012 è poi stata resa obbligatoria per tutte le imprese. In Italia infatti tutte le imprese devono essere munite di un indirizzo PEC. A cosa serve tecnicamente la PEC e come funziona? Vediamolo nelle prossime righe.
La data certa e l’opponibilità ai terzi
La finalità precipua dell’introduzione della posta elettronica certificata è quella di renedere i documenti trasmessi attraverso questo mezzo opponibili ai terzi e con data certa. L’invio del messaggio elettronico e la ricezione di consegna costituiscono prova che nella data e nell’ora di notifica il destinatario del messaggio è stato messo nelle condizioni di leggere il contenuto dello stesso. Si presume dunque, che il destinatario sia venuto a conoscenza del contenuto del messaggio nella sua formulazione originale, nell’ora in cui è stata prodotta dal provider la ricevuta di avvenuta notifica.
Valore giuridico di un contratto stipulato a mezzo PEC
Il contratto stipulato tramite PEC ha dunque lo stesso valore giuridico di una scrittura privata, anche se concluso a distanza. A ciò si aggiunge il vantaggio giuridico della certezza della data ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile. La data di ricevimento della comunicazione o dell’atto è quindi “giuridicamente certa”. Per questi motivi il legislatore ha previsto determinati obblighi a carico di soggetti privati, come gli esercenti attività commerciale, gli avvocati e i professionisti, ora tutti dotati di indirizzo di posta elettronica certificata. Attraverso la PEC possono essere perfezionate quasi tutte le notifiche previste dalla legge. La posta elettronica certificata va dunque a sostituire o a costituire una valida alternativa giuridica alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’utilizzo della PEC per la diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore
Nell’ambito del diritto contrattuale la PEC può essere utilizzata anche per il perfezionamento di atti come la diffida ad adempiere e la messa in mora. Una diffida ad adempiere inviata via PEC può determinare la risoluzione del contratto quanto una raccomandata con avviso di ricevimento. Allo stesso modo una parte contrattuale può essere costituita in mora a mezzo di una email inviata tramite PEC.
La posta elettronica certificata nell’ambito del processo telematico
Con l’introduzione delle posta elettronica certificata nell’ambito del processo telematico, gli atti di controparte, impugnazioni ricorsi e azioni legali potranno essere rese effettive tramite casella di posta certificata. Si tratta per lo più di norme che rappresentano una svolta nell’ambito del processo civile, e che riguarderanno strettamente soltanto gli operatori del settore. Un’impostazione di questo tipo del processo costituisce un passo avanti nell’ambito dello snellimento della burocrazia. La sostituzione dello strumento informatico a quello cartaceo rappresenta infatti un progresso ed un alleggerimento dei costi per l’utente finale.
La PEC nell’atto notarile
Qualche spunto di questo tipo si era del resto già notato nella recente riforma della Legge 89 del 1913, anche nota come Legge Notarile. Questa ha previsto la possibilità di legittimazione negoziale all’atto notarile, attraverso procure telematiche, debitamente allegate all’atto previa trasformazione in procura cartacea con certificazione del notaio. L’invio certificato costituisce quindi attestato legale di ricezione. Proprio il tema della validità delle notifica o comunicazione a mezzo Pec è stata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n° 12205 del 20 Maggio 2013, che ha appunto stabilito il valore legale della notifica perfezionata attraverso la posta elettronica certificata alle parti. L’uso della PEC è inoltre integrato negli articoli 134 e 136 del Codice di Procedura Civile, in merito di comunicazioni, forma contenuto e comunicazione di un’ordinanza.
Ricezione di cartelle esattoriali a mezzo PEC
La materia è stata introdotta dal decreto legge 78/2010 con riferimento alle nuove modalità per la notifica delle cartelle di pagamento. La legge prevede infine che il solo fatto di possedere una casella di posta elettronica certificata abiliti l’utente alla ricezione. Le notifiche perfezionate dagli enti per la riscossione avranno lo stesso valore legale delle notifiche che venivano precedentemente perfezionate attraverso la raccomandata con avviso di ricevimento.
Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network