La prescrizione dei crediti tra coniugi – indice:
- L’istituto della prescrizione
- I crediti tra coniugi
- La sospensione della prescrizione
- La prescrizione del mantenimento
- Delle spese straordinarie per i figli
- I prestiti tra coniugi
Il codice civile prevede che in generale i diritti si prescrivano dopo il passaggio di un determinato arco di tempo senza essere esercitati. L’istituto della prescrizione si fonda sulla presunzione che il mancato esercizio di un diritto da parte del soggetto che ne è titolare corrisponda alla perdita di interesse all’esercizio dello stesso o l’avvenuto suo esercizio. L’istituto della prescrizione nel rapporto di coniugio presenta alcune particolarità rispetto ai rapporti in cui il vincolo matrimoniale non sussiste. In particolare il codice civile prevede che la prescrizione tra i coniugi rimane sospesa.
Nelle righe che seguono, dopo una breve introduzione sull’istituto della prescrizione, si andranno a passare in rassegna varie ipotesi di crediti tra coniugi e i relativi termine di prescrizione dell’esercizio del diritto di credito in capo al coniuge titolare. Si metterà a fuoco la distinzione dell’operatività della prescrizione durante il matrimonio e in sede di separazione e divorzio.
Cos’è e come funziona la prescrizione
La prescrizione è un istituto giuridico disciplinato dal codice civile agli articoli 2934 e seguenti.
Con la prescrizione la legge stabilisce che dopo un certo arco di tempo un diritto si estingue e non può pertanto più essere esercitato.
Il codice civile prevede vari termini di prescrizione a seconda del diritto che dev’essere esercitato. I termini più comuni di prescrizione dei diritti sono:
- l’ordinario decennale;
- quello breve quinquiennale;
- triennale per alcuni crediti come ad esempio alcuni crediti di lavoro;
- annuale e semestrale.
Il decorso della prescrizione si può sospendere nei casi previsti dalla legge o interrompere mediante un atto che denoti la volontà di esercitare il diritto. La sospensione comporta la temporanea sospensione del decorso del termine di prescrizione che al verificarsi di un determinato evento riprende a decorrere da dove era stato sospeso. Con l’interruzione invece inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione del diritto.
I crediti tra coniugi
Per delineare una corretta disciplina della prescrizione dei crediti tra coniugi bisogna individuare due momenti:
- il momento in cui il diritto di credito è sorto e
- il momento in cui il diritto di credito viene esercitato.
La prescrizione dei crediti tra coniugi infatti si manifesta diversamente a seconda che il diritto venga esercitato in costanza di matrimonio o durante un procedimento di separazione o divorzio. In costanza di matrimonio infatti il termine di decorrenza della prescrizione è sospeso.
Le ipotesi più frequenti di crediti tra coniugi derivano ad esempio da:
- prestiti effettuati l’uno nei confronti dell’altro durante il matrimonio;
- il credito derivante dall’assegno di mantenimento;
- l’anticipo del pagamento integrale di spese straordinarie per i figli.
La sospensione della prescrizione tra coniugi
La legge individua tassativamente i casi in cui la prescrizione rimane sospesa. Come già accennato, con la sospensione il termine di decorrenza della prescrizione si congela fino al verificarsi di un determinato evento che ne determina il decorso. Il legislatore ha introdotto tale regola per non gravare su rapporti giuridici nei quali è difficile se non impedito l’esercizio dei diritti. Nel caso dei coniugi tuttavia il legislatore ha previsto la sospensione della prescrizione per evitare che i coniugi debbano turbare l’armonia familiare per far valere un diritto che altrimenti cadrebbe in prescrizione.
L’articolo 2941, primo comma, n. 1 del codice civile stabilisce infatti che la prescrizione è sospesa tra i coniugi.
La giurisprudenza tuttavia è stata interpellata sull’applicazione o meno dell’istituto della sospensione in sede di separazione personale dei coniugi che come, com’è noto, non comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio bensì solo una sospensione con l’esonero dall’adempimento di alcuni obblighi.
In sede di separazione personale dei coniugi
In un primo momento con l’ordinanza n. 7533 del 01/04/2014 la Corte di Cassazione ha precisato che la sospensione della prescrizione non operava solo in costanza di matrimonio bensì anche durante la separazione. Come si legge nel provvedimento infatti:
“La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall’art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo”.
Successivamente tuttavia nell’ordinanza n. 24160 del 04/10/2018 si legge che:
“Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con l’altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1 c.c., dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi, tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza“.
La prescrizione dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è una prestazione economica che viene corrisposta periodicamente da un coniuge all’altro, per sé o per sé e per i figli. Il diritto all’assegno di mantenimento sorge contestualmente alla sentenza di separazione pronunciata dal giudice. Trattandosi di una prestazione periodica, tuttavia, il diritto all’assegno si frammenta in tante singole prestazioni, corrispondenti alle scadenze di pagamento, in coincidenza di ciascuna delle quali inizia a decorrere un termine di prescrizione autonomo rispetto agli altri.
Non applicandosi l’istituto della sospensione della prescrizione in sede di separazione personale dei coniugi come stabilito dall’ultimo orientamento della Cassazione i crediti per assegno di mantenimento si prescrivono in 5 anni senza alcuna sospensione della prescrizione. Trattandosi di prestazione economica corrisposta periodicamente ad anno o in termini più brevi il termine di prescrizione decorrente ad ogni singola scadenza di pagamento è di 5 anni come stabilito dall’articolo 2948, primo comma, n. 5 del codice civile.
Quando inizia a decorrere il termine lo ha chiarito la Corte di Cassazione affermando nella sentenza n. 12333 del 05/12/1998:
“In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento”.
La prescrizione delle spese straordinarie per i figli
Le prestazioni economiche per il mantenimento dei figli in sede di separazione sono:
- l’assegno di mantenimento destinato alla copertura delle spese ordinarie;
- somme extra per le spese straordinarie, il cui sostenimento è ripartito al 50% tra i coniugi.
Mentre le somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento hanno natura alimentare e la loro corresponsione si ripete periodicamente, le somme per le spese straordinarie non hanno carattere periodico e neppure alimentare.
Il termine di prescrizione pertanto è quello ordinario decennale senza alcuna sospensione della prescrizione. Il diritto al rimborso delle spese straordinarie per i figli sostenute durante la separazione o il divorzio pertanto si prescrive in 10 anni senza l’operare di alcuna sospensione della prescrizione.
I prestiti tra coniugi e la prescrizione
Anzitutto bisogna chiarire che cosa si intende per prestiti tra coniugi. Può trattarsi di:
- somme derivanti da una donazione;
- somme riconosciute e basate sul vincolo matrimoniale che presuppongono la volontà nonché l’adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia;
- altre somme che non sono donazioni né somme destinate alla contribuzione del ménage familiare ma riconosciute per altri scopi. Si può parlare in questo caso di mutuo al coniuge.
Escludendo si tratti di donazione, le somme elargite all’altro coniuge per contribuire ai bisogni della famiglia costituiscono l’adempimento di un obbligo imposto dal codice civile ai sensi degli articoli 143 e seguenti. Tali somme pertanto non sono ripetibili e non danno origine a diritti di credito in capo al coniuge che le ha ricevute.
Il mutuo tra coniugi
Qualora si tratti invece di somme elargite per scopi diversi da quelli appena descritti non è esclusa la configurazione di un mutuo tra coniugi. In questo caso infatti l’accordo tra i coniugi, anche se non formalizzato o contenuto in una semplice scrittura privata, assume la forma del mutuo prevista all’articolo 1813 del codice civile.
Nella sentenza n. 19304 del 21/08/2013 la Cassazione ha infatti stabilito che:
“È valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354, primo comma, cod. civ”.
Il mutuo può essere a titolo gratuito o con obbligo di restituzione. In questo secondo caso sorge un diritto di credito in capo al coniuge mutuante. Tale credito si prescrive nei termini previsti dal codice civile a seconda del tipo di credito che ne costituisce oggetto. Se la restituzione delle somme è condizionata al verificarsi della separazione personale dei coniugi il termine di prescrizione decorre dalla sentenza di separazione.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio