La prescrizione dei diritti – indice:
Quando si parla di prescrizione del diritto si suole riferirsi a quanto previsto dall’art. 2934 del codice civile, che sancisce che se un diritto non viene esercitato per un periodo di tempo, si estingue. Ma quali sono i termini di prescrizione dei propri diritti?
Cos’è la prescrizione nel diritto civile
La prescrizione è dunque la conseguenza giuridica alla situazione di inerzia del titolare di un diritto che, se protratta per un certo periodo di tempo, determina l’estizione dello stesso. La prescrizione ha termini differenti a seconda del diritto che ne costituisce oggetto, quella ordinaria è decennale.
Termini di prescrizione dei diritti
Cominciamo con il rammentare che i termini di prescrizione previsti nel nostro ordinamento sono molto diversi tra di loro. In generale (salvo, cioè, non venga previsto diversamente) i termini ordinari di prescrizione di un diritto sono pari a dieci anni.
Ad ogni modo, questo termine ordinario può subire delle divergenze anche piuttosto importanti. Si pensi, ad esempio, ai diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono per mancato esercizio in venti anni, oppure – dall’altra parte – a quei diritti che sono assoggettati alle prescrizioni brevi, con termini di estinzione inferiori al decennio, come le azioni di annullamento del contratto, o le azioni per il risarcimento del danno da fatto illecito, l’azione revocatoria e i diritti che derivano dal contratto di società, con termini pari a cinque anni.
In altre ipotesi ancora i termini di prescrizione sono sottoposti a durate ancora più brevi. Si pensi ai diritti da contratti di mediazione, di spedizione, di trasporto e il di pagamento del premio assicurativo, con prescrizione in un anno. Altri diritti hanno invece un termine di prescrizione biennale, come i diritti che derivano dal contratto di assicurazione.
Decorrenza dei termini di prescrizione
Sanciti quali sono i termini di prescrizione, diviene importante cercare di comprendere da quanto conteggiare gli stessi. Ovvero, significa cercare di capire quale sia la decorrenza dei termini di prescrizione.
Fortunatamente, per tale ambito è sufficiente ricorrere a quanto previsto dall’articolo 2935 del codice civile, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A sua volta, diventa importante cercare di capire da quale giorno il diritto può essere fatto valere. In tal senso, il legislatore chiarisce che tale giorno coincide con il momento in cui si manifesta la possibilità di esercizio del diritto, di tipo legale, non rilevando invece la presenza di eventuali ostacoli che impediscano di fatto l’esercizio del diritto.
Anche in questo caso, però, esistono delle eccezioni. Tra le varie, l’art. 1442 cc stabilisce che il termine di prescrizione dell’azione di annullamento (pari a cinque anni), nel caso in cui l’annullabilità dipenda da vizio del consenso o da incapacità legale, decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.
Sospensione dei termini di prescrizione
L’attuale ordinamento ha previsto delle ipotesi in cui diviene possibile sospendere o interrompere i termini di prescrizione.
Tra le principali, ci sono le ipotesi di sospensione che dipendono dalle relazioni tra le parti, come avviene ad esempio tra coniugi, tra il tutore e il minore o l’interdetto, tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato, e così via. Un’altra ipotesi di sospensione della prescrizione vi è poi la condizione del titolare del diritto. C’è ad esempio la sospensione rispetto ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il periodo in cui sono privi di un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina o alla cessazione dell’incapacità, o ancora rispetto ai militari in servizio, agli appartenenti alle forze armate dello Stato e a coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, in tempo di guerra.
Interruzione della prescrizione
Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento anche delle ipotesi di interruzione della prescrizione, concentrate principalmente in conseguenza della notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o della domanda proposta nel corso di un giudizio, anche se il giudice adito è incompetente.
È inoltre possibile interrompere i termini di prescrizione con il compimento di ogni atto con cui il debitore sia messo in mora e dell’atto notificato con il quale in presenza di clausola compromissoria una parte manifesti l’intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, proponga la domanda e proceda, per quanto le spetti, alla nomina degli arbitri. Altresì, la prescrizione si interrompe mediante il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere.
Prescrizioni presuntive
Le prescrizioni presuntive fanno riferimento a dei crediti che, sebbene siano sottoposti in via generale alla prescrizione ordinaria decennale, si presumono prescritti entro un tempo più breve.
Anche in questo caso, non mancano degli esempi specifici che potrà essere utile ripercorrere, pur brevemente: si pensi alla prescrizione del conto dell’albergo o del ristorante, che si presume prescritto in sei mesi, o ancora alla retribuzione degli insegnanti per le lezioni che impartiscono a mesi, giorni o ore, a quella dei prestatori di lavoro se corrisposta a periodi non superiori al mese, e altro ancora, che si presumono prescritti in un anno.
Infine, vi è il caso della retribuzione dei prestatori di lavoro corrisposta per periodi superiori al mese, del compenso dei professionisti per l’opera prestata e del rimborso delle spese, dei notai e della retribuzione degli insegnanti per le lezioni impartite a tempo più lungo di un mese, che si presumono prescritti in tre anni.
Diritti imprescrittibili
La prescrizione dei diritti non opera per tutte le ragioni del soggetto titolare, poiché il nostro ordinamento riconosce l’impescrittibilità di alcuni diritti.
In questo contesto, non si prescrivono i diritti indisponibili (che non possono essere oggetto di atti di disposizione), cioè i diritti della personalità e quelli inerenti i rapporti di famiglia, l’azione di nullità del contratto, il diritto di proprietà (ma, in quest’ultimo caso, giova ricordare che se il mancato esercizio del diritto di proprietà corrisponde al possesso prolungato altrui, la proprietà potrebbe essere persa in forza di usucapione).