La procedura ordinaria per il risarcimento dei danni nel sinistro stradale – Indice
- In quali casi si utilizza la procedura ordinaria?
- Come attivarla?
- In quanto tempo ottengo il risarcimento?
- Chi è responsabile e chi paga?
- Incidente con più di due veicoli: chi paga in questo caso?
- Chi risarcisce il trasportato?
In quali casi si utilizza la procedura ordinaria per il risarcimento dei danni da sinistro stradale?
La procedura ordinaria di risarcimento danni sinistro stradale è applicata in tutti i casi in cui non sia utilizzabile il meccanismo del risarcimento diretto, pur essendo stata sottoscritta, talvolta, la Constatazione amichevole. Si badi, infatti, che la compilazione della C.A.I. permette di accedere al meccanismo del risarcimento diretto solo qualora ne sussistano le condizioni. Tuttavia, ove esse non vi siano, il modulo compilato sarà ugualmente utile per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.
In particolare, è esclusa la possibilità di procedere tramite risarcimento diretto, e dunque si dovrà seguire la procedura ordinaria di risarcimento, ogniqualvolta il sinistro presenti anche una sola tra le seguenti circostanze.
- Non è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano
- Ha coinvolto più di due veicoli a motore, tutti identificati
- È avvenuto tra ciclomotori non muniti di targa o tra mezzi agricoli
- Ha coinvolto anche solo un veicolo immatricolato all’estero (targa non italiana)
- É avvenuto tra un veicolo e un pedone/ciclista (o comunque non è avvenuto tra due veicoli – condizione necessaria per la C.A.I.)
- Ha coinvolto uno o più veicoli non assicurati
- É avvenuto con un rimorchio non agganciato alla motrice (ad esempio con un carrello o una roulotte in sosta o spostate a mano)
- Non ha comportato collisione diretta tra i due veicoli (ad esempio se i mezzi non si sono “toccati”, oppure se l’urto è stato solo con il carico sporgente dall’altro veicolo)
- Ha comportato la collisione tra due soli veicoli, ma ne ha coinvolti altri (uno o più) quali responsabili della collisione stessa: è il caso in cui i veicoli tra cui c’è stata collisione non hanno urtato con il veicolo del responsabile dell’incidente (ad esempio se un veicolo causa un incidente, senza urtare fisicamente gli altri mezzi, provocandone la collisione tra loro)
- Non è stato possibile identificare il veicolo responsabile (è il classico caso del “pirata della strada”)
- Ha provocato lesioni ad uno dei conducenti coinvolti superiori al 9% di invalidità permanente
In tutti questi casi sarà necessario richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti. Occorrerà quindi rivolgersi alla Compagnia Assicurativa che assicura il veicolo guidato dal responsabile dell’incidente (salvo il dovere di denunciare l’incidente anche alla propria Assicurazione).
Procedura ordinaria per il risarcimento dei danni da sinistro stradale: come attivarla?
La Compagnia, secondo la procedura ordinaria, dev’essere notiziata del sinistro tendenzialmente entro tre giorni (si tenga comunque presente che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile) tramite PEC o raccomandata A/R con avviso di ricevimento.
I recapiti (sede legale e indirizzo pec) delle singole Compagnie assicurative sono facilmente consultabili nei rispettivi siti web. In alternativa o in caso di dubbi, sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS – https://www.ivass.it/), è possibile trovare l’elenco delle Compagnie assicurative italiane (nonché di alcune estere), con indicazione dei relativi recapiti cui inviare la raccomandata di richiesta danni.
Detta richiesta deve contenere le informazioni e la documentazione necessarie per la procedura di risarcimento diretto (salva la ricostruzione del fatto chiaramente).
Sinistri con soli danni a cose
In particolare, per i sinistri con soli danni a cose, devono essere specificati:
- generalità e recapiti delle parti coinvolte e degli aventi diritto al risarcimento;
- targhe e descrizione/dati dei veicoli coinvolti;
- luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili ad essere sottoposte a perizia assicurativa (detta disponibilità non deve essere inferiore a cinque giorni non festivi; se questo termine minimo non viene rispettato la Compagnia può liquidare il danno solo dietro presentazione di fatture relative alla riparazione dello stesso);
- descrizione della dinamica dell’incidente (con data, ora e luogo dello stesso);
- copia della constatazione amichevole d’incidente compilata e firmata o del verbale del sinistro;
- eventuali foto scattate sul luogo del sinistro;
- indicazione dei danni subiti ed eventuale preventivo di riparazione;
- generalità e recapiti di eventuali testimoni;
- indicazioni delle Forze dell’ordine eventualmente intervenute.
Sinistri con danni alle cose e alle persone
Per i sinistri in cui siano stati riportati anche danni alla persona, è necessario aggiungere
- età, professione e reddito della persona danneggiata;
- documentazione comprovante le lesioni subite (certificati medici per il risarcimento da incidente);
- in caso di decesso, certificato di morte e stato di famiglia;
- dichiarazione attestante che il danneggiato non abbia diritto a prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie (ai sensi dell’art. 142 Codice delle assicurazioni);
- attestazione medica di avvenuta guarigione.
Con riferimento a tale ultimo punto, si evidenzia che la pratica resterà comunque aperta fino all’invio della documentazione medica di completa guarigione. Se i certificati medici non sono subito disponibili o completi (circostanza altamente probabile nei casi di lesioni non lievissime), sarà possibile inviarli anche in seguito. Dovranno pertanto essere inoltrati tutti i certificati inerenti la continuazione della malattia sino a che non intervenga la documentazione medica inerente la completa guarigione. Solo a questo punto la pratica potrà concludersi, con decorrenza quindi dei termini di liquidazione a carico della Compagnia.
Si ribadisce infine che vige l’obbligo per l’assicurato di informare del sinistro anche la propria Compagnia Assicurativa, sempre entro tre giorni (salvo termini più lunghi previsti dal contratto).
Procedura ordinaria per il risarcimento dei danni da sinistro stradale: in quanto tempo si ottiene il risarcimento?
Proposta di risarcimento dell’Assicurazione del danneggiante
L’assicuratore del danneggiante, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, è obbligato a formulare un’offerta di risarcimento, ovvero a comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:
- 60 giorni in caso di soli danni alle cose (veicolo);
- 90 giorni in presenza di danni fisici del danneggiato; tale termine può essere tuttavia sospeso se egli rifiuta gli accertamenti richiesti per valutare il danno, così come in mancanza di certificato di guarigione.
L’offerta viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia per la valutazione dei danni fisici, piuttosto che da una richiesta di perizia. In questo caso il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti, e se lo fa il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta resterà sospeso finché il richiedente non si metterà a disposizione per la visita. Allo stesso modo, nel caso in cui la richiesta di risarcimento non sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, la compagnia ha a disposizione ulteriori 30 giorni di tempo per richiedere al danneggiato le integrazioni necessarie. Di conseguenza i termini per formulare l’offerta di risarcimento o per comunicare i motivi del rifiuto sono interrotti fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste. In particolare, si noti che non è possibile avere il risarcimento sino a completa guarigione.
Per predisporre la richiesta è sempre possibile rivolgersi al proprio assicuratore, che è tenuto per legge a fornire l’assistenza minima necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.
Opzioni non giudiziali per il danneggiato
Una volta che l’Assicuratore formula l’offerta, il danneggiato richiedente il risarcimento potrà:
- accettare l’offerta, e la Compagnia procederà al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
- non accettare l’offerta, e la Compagnia procederà comunque al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni, ma la somma sarà da considerarsi un mero anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
- non pronunciarsi/rispondere: in tal caso, trascorsi 30 giorni, la Compagnia procederà comunque al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro ulteriori 15 giorni e la somma sarà considerata anche in questo caso un semplice anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
Qualora il danneggiato non dovesse essere soddisfatto dell’offerta proposta dall’assicurazione e non riuscisse a giungere ad un accordo con la stessa, può decidere di intraprendere un’azione legale nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile (chiamando in causa anche quest’ultimo).
Opzioni giudiziali per il danneggiato
Il danneggiato può inoltre ricorrere al Giudice (e in particolare al Giudice di Pace o al Tribunale a seconda dell’importo del danno), ma solo se:
- il termine per effettuare l’offerta è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni;
- l’offerta effettuata non è ritenuta congrua o comunque satisfattiva del danno;
- è intervenuto il rigetto della richiesta risarcitoria da parte della Compagnia.
Tuttavia in ogni caso, prima di ricorrere al Giudice, egli dovrà tentare di trovare una soluzione amichevole con la Compagnia assicuratrice mediante il procedimento di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato. Questo procedimento prevede che la parte che ha subito un danno debba invitare la controparte a tentare di risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna da un avvocato. La parte che riceve l’invito ha 30 giorni di tempo per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice. Si precisa che se invece la controparte aderisce alla procedura di negoziazione, essa dovrà chiudersi (positivamente o meno) nei termini e modi stabiliti dalla legge.
Procedura ordinaria per il risarcimento danni da sinistro stradale: chi è responsabile e chi paga?
La responsabilità nella procedura per il risarcimento dei danni
La legge italiana disciplina l’accertamento della responsabilità in caso di sinistro stradale all’articolo 2054 del Codice Civile, prevedendo che:
“Nel caso di scontro tra i veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.“
Pertanto, la responsabilità si presume uguale tra tutti i conducenti coinvolti, salvo prova contraria (al 50% se sono due, al 33% se sono tre, ecc.). Dunque, se – ad esempio – due veicoli si scontrano, si presumono entrambi responsabili al 50%, a meno che uno dei conducenti non dimostri che la colpa sia attribuibile solamente all’altro. Se, invece, non si riesce a chiarire qual è stata la dinamica del sinistro, allora tutti i soggetti coinvolti saranno ritenuti responsabili nella stessa misura.
È, quindi, onere di chi ritiene di essere stato danneggiato provare le responsabilità della controparte coinvolta. Ciò significa che, per sconfessare detta presunzione di responsabilità, occorre fornire una prova contraria, cioè dimostrare di aver rispettato il Codice della strada, a differenza dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: verbali della polizia, cai, testimonianze, fotografie, riprese di videocamere, perizie… Da qui si evince l’importanza di essere il più precisi e dettagliati possibile nell’effettuare i rilievi dell’incidente e nel compilare il modulo constatazione amichevole.
L’azione diretta nei confronti della Compagnia e il caso del trasportato
Il Codice della Assicurazioni, all’articolo 144, prevede che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo [o di un natante], per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.
Pertanto, il danneggiato ha diritto a chiedere il risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo per tutti i danni che ha riportato nel sinistro. L’assicurazione, secondo quanto previsto dal Codice, risponde dei danni causati dall’assicurato (anche) a terze persone, sempre nei limiti del massimale. Ciò significa che al di sotto di questa somma la Compagnia assicurativa non potrà opporre nessuna eccezione, salvo poi, tuttavia, potersi rivalere nei confronti del proprio assicurato (vale a dire richiedere a lui la restituzione della somma indennizzata alla terza persona).
Sempre l’articolo 144 del Codice prevede altresì che nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione debba essere convenuto anche il responsabile del danno.
È importante infine ricordare che l’azione diretta del danneggiato ha gli stessi tempi di prescrizione della normale richiesta di risarcimento del sinistro, ovvero due anni.
Concretamente, dunque, sarà sempre l’Assicurazione a risarcire materialmente i danni al danneggiato versando la somma a titolo di risarcimento, mentre l’intestatario dell’assicurazione che ha causato il sinistro non subirà pregiudizi economici dallo stesso. Egli sarà tuttavia, chiaramente, condizionato secondo il sistema bonus-malus come contrattualmente previsto e, laddove all’incidente seguano anche risvolti penali, questi ultimi si produrranno (solo) in capo al conducente.
Il risarcimento del trasportato
Il diritto al risarcimento del trasportato è regolamentato, in particolare, dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che prevede una garanzia diretta per le vittime di sinistro stradale; più precisamente a norma esso recita:
“1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.“
Questa garanzia comporta lo spostamento del “rischio di causa” dal terzo trasportato alla compagnia di assicurazione del veicolo trasportante, e ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione dell’incidente. In questo modo si solleva il terzo trasportato dai rischi e dagli oneri legati alla ricerca del responsabile dell’incidente (e della conseguente Compagnia di assicurazione).
Il terzo trasportato, quindi, è risarcito – in questo caso entro 30 giorni – direttamente dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro un massimale di legge. É comunque sempre fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile dell’incidente, qualora il danno dovesse superare detto massimale.
La norma prevede inoltre, coerentemente con quanto previsto anche al citato articolo 144, il cd. diritto di rivalsa per la compagnia del veicolo trasportante su quella del responsabile civile.
Incidente con più di due veicoli: chi paga in questo caso?
Il classico esempio di sinistro con tre o più veicoli è il tamponamento a catena, nel quale più veicoli incolonnati vanno a collidere l’uno contro l’altro a seguito della forza d’urto impressa dall’ultimo mezzo della colonna.
Non potendosi in tale ipotesi applicare la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato è tenuto a richiedere il risarcimento al conducente del mezzo responsabile del proprio danno (nell’esempio richiamato si tratterà dell’auto dietro la propria, la quale avrebbe dovuto rispettare la distanza di sicurezza) e alla Compagnia assicuratrice del mezzo in questione. Detta richiesta seguirà la medesima procedura sopra esaminata.