Il processo penale – indice:
- La notizia di reato
- Le indagini preliminari
- L’archiviazione
- Il rinvio a giudizio
- L’udienza preliminare
- I riti alternativi
- Responsabile civile
- Responsabile civile
Il processo penale è caratterizzato da una serie successiva di fasi che principiano dall’iscrizione della notizia di reato, per poi concludersi con la pubblicazione della sentenza.
Ma quali sono le caratteristiche principali di ognuna delle fasi in cui si articola il procedimento penale?
Prima di esaminarle è bene compiere una piccola premessa. Nelle scorse righe abbiamo usato i termini di procedimento penale e di processo penale come se fossero sinonimi. È corretto?
La risposta è negativa, almeno in termini “tecnici”. Il procedimento penale è infatti una fase precedente al processo penale vero e proprio, e ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato nel registro del pubblico ministero, ove è possibile raccogliere elementi di prova, al fine di comprendere se siano o meno sufficienti per sostenere un’accusa in sede processuale.
Il processo penale è invece una serie di attività che si concretizzano (anche) per il dibattimento, in cui le parti si confrontano dinanzi al giudice.
Dunque, nelle righe che seguono esamineremo tutte le fasi, comprese quelle antecedenti al processo penale.
La notizia di reato
Come anticipato in apertura, il procedimento penale inizia con la notizia di reato, da iscriversi nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero.
Il P.M. provvederà all’iscrizione immediatamente dopo aver ricevuto o aver acquisito di propria iniziativa la notitia criminis, annotando – oltre alla stessa – anche il nome della persona alla quale il reato è attribuito, e la qualificazione giuridica del fatto e le circostanze del reato.
Si tenga in considerazione che non esiste un unico registro presso l’ufficio del pubblico ministero, ma quattro diverse tipologie, a seconda del reato:
- registro delle notizie di reato a carico di persone ignote;
- registro delle notizie di reato a carico di persone note;
- delle notizie anonime di reato;
- registro degli atti che non costituiscono notizia di reato.
Giova tuttavia soffermarsi sul fatto che per notizia di reato è possibile intendere qualsiasi rappresentazione che non sia manifestatamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una norma penale. Sono dunque da escludersi le c.d. “non notizie”, o le “pseudonotizie”.
Le indagini preliminari
Superata la prima fase del procedimento processuale, si arriva a quella delle indagini preliminari.
In questa fase, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini ritenute necessarie per poter verificare l’attendibilità della notizia di reato, cercando le prove e stabilendo se vi siano o meno i presupposti utili per poter esercitare un’azione penale.
Questa fase è strettamente riservata. Nessuno, tranne ovviamente chi non sia espressamente autorizzato, può consultare gli atti del procedimento.
L’archiviazione
Il termine delle indagini preliminari è un momento cruciale per la vita del procedimento e per l’evoluzione nel processo penale.
Se infatti il pubblico ministero ritiene non fondata la notizia di reato, può fare una richiesta di archiviazione. Tale richiesta può essere determinata da diverse motivazioni, ma le più ricorrenti sono sicuramente l’estinzione del reato, l’impossibilità a procedere con l’azione penale, l’infondatezza della notizia di reato o ancora il caso in cui il fatto non costituisce reato.
Si tenga conto che di “richiesta” si tratta. Il pubblico ministero non ha ovviamente il “potere” di archiviazione, ma può solamente farne domanda al giudice per le indagini preliminari. Il quale, intuibilmente, potrà accogliere la richiesta e archiviare, oppure non accogliere la richiesta e fissare un’udienza, disponendo ulteriori indagini o richiedendo che entro 10 giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione coatta.
Il rinvio a giudizio
Se invece al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero ritiene che vi siano degli elementi sufficienti per poter supportare l’accusa nel processo, fa richiesta di rinvio a giudizio.
Il significato del rinvio a giudizio è presto detto: il pubblico ministero domanda al giudice per le indagini preliminari di sottoporre a processo penale l’indagato.
Formalmente, la richiesta di rinvio a giudizio verrà effettuata presentando la domanda nella cancelleria del giudice competente. Successivamente, il giudice fisserà la data dell’udienza preliminare.
L’udienza preliminare
La fase successiva al rinvio a giudizio, come appena rammentato, è quella dell’udienza preliminare.
Tale udienza si svolge in camera di consiglio, dinanzi alla sola presenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, e costituisce un ulteriore “bivio” del procedimento penale.
È infatti qui che l’imputato può scegliere di subire un giudizio con rito alternativo (cioè, un rito abbreviato, o ricorrere al patteggiamento), oppure domandare di essere sottoposto a lavori di pubblica utilità.
Se l’imputato non sceglie riti alternativi, ogni parte esporre le proprie ragioni e il giudice, al termine della discussione, pronuncerà:
- sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che l’accusa sia infondata;
- decreto di giudizio, se ritiene che l’ipotesi di accusa sia fondata.
È da questa seconda scelta che deriva il processo penale, con l’obiettivo di accertare se effettivamente l’imputato (o altri) hanno commesso un reato.
Attenzione, però: non sempre l’udienza preliminare è prevista all’interno del procedimento penale!
Nei casi meno gravi (intesi come quelli legati a contravvenzioni o delitti che sono puniti con potenziale reclusione entro i 4 anni), il procedimento è più corto, poiché vi è una citazione diretta a giudizio. In altri termini, il dibattito si instaura non in sede di udienza preliminare, bensì dinanzi a un tribunale ordinario in composizione monocratica.
I riti alternativi
Nello scorso paragrafo abbiamo introdotto brevemente il concetto di “rito alternativo”, una possibilità che è ammessa all’imputato, in sede di udienza preliminare o di prima udienza dibattimentale.
La “specialità” introdotta dal legislatore fa riferimento a 3 distinti gruppi di procedimenti speciali, così riassumibili:
- riti fondati su un requisito oggettivo, con scelta volontaria di una delle due parti. Si tratta di un giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento di oblazione, sospensione del processo con messa alla prova, giudizio immediato richiesto dall’imputato.
- Questi istituti di giustizia “consensuale” riconoscono alle parti alcune disponibilità su specifiche situazioni processuali, come la formazione della prova e le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto, e la quantificazione della pena. Ci si riferisce, in particolare, al patteggiamento e al giudizio abbreviato.
- riti fondati su requisiti di carattere oggettivo affermati dal magistrato penale, come avviene in caso di scarsa gravità del reato. All’interno di tale gruppo rileva il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, la contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuativo.
- riti misti in cui la scelta imperativa iniziale si combina con il consenso delle parti. Ci si riferisce qui al procedimento per decreto, al giudizio direttissimo esperibile con il consenso delle parti, alla contestazione suppletiva del fatto nuovo.
Il dibattimento
La fase del dibattimento processuale è quella in cui si forma la prova in contraddittorio tra le parti. Ovvero, è qui che il giudice ascolta i testimoni, esamina l’imputato, valuta i documenti prodotti.
All’esito del dibattimento si procede alla discussione del pubblico ministero, del difensore della parte civile e, infine, dell’imputato.
La sentenza
Si arriva infine alla sentenza, ovvero al provvedimento con cui il giudice definisce in tutto o in parte la controversia. In sintesi, il giudice potrà condannare o assolvere l’imputato, al quale rimane pur sempre l’opportunità di impugnare la decisione in appello e in Cassazione: dopo tali passaggi, diverrà irrevocabile.