La procura – indice:
La procura (o delega) è un istituto disciplinato dagli articoli 1387 e seguenti del codice civile, avente ad oggetto la rappresentanza volontaria. Nel nostro ordinamento giuridico vi è infatti la possibilità che un soggetto compia efficacemente degli atti in nome e per conto di un altro. Quando un soggetto conferisce volontariamente il potere ad un altro di compiere degli atti in nome e per conto di questi, si parla di procura. Gli atti compiuti da parte del rappresentante avranno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del rappresentato (articolo 1388 del codice civile). Dal punto di vista giuridico dunque, sarà come se gli atti siano posti in essere dal rappresentato.
Per fare un esempio, un soggetto potrà acquistare un bene a mezzo di un procuratore che lo rappresenti in sede di compravendita, facendo le sue veci. In questo caso il bene acquistato sarà direttamente di proprietà del rappresentato, non già del rappresentante comparso in sede di compravendita.
Forma della procura
L’articolo 1392 del codice civile disiplina la forma che deve avere la procura. Quest’ultima non deve avere una forma predeterminata, ma deve avere come forma minima quella dell’atto che il rappresentante andrà a perfezionare in nome del rappresentato. Ove ad esempio venga conferita delega per acquistare un bene immobile, sarà necessaria, come minimo, la forma scritta. Una delega conferita per acquistare un bene immobile oralmente non avrà alcun effetto.
La procura notarile
La procura notarile è necessaria tutte quelle volte in cui l’atto posto in essere dal rappresentante necessiti della forma notarile ai fini della validità o dell’espletamento delle formalità pubblicitarie relative. Sebbene infatti, come sopra detto, ai fini ad esempio del trasferimento di un bene immobile sia astrattamente sufficiente la forma scritta, la forma scritta non sarà sufficiente per porre in essere la trascrizione dell’atto, che dovrà essere redatto dal notaio. Solo l’atto redatto dal notaio legittimerà le parti a trascrivere nei registri immobiliari il proprio acquisto. Conseguentemente anche la procura conferita per la stipula di un atto che sarà trascritto (o iscritto nel registro delle imprese) dovrà necessariamente rivestire la forma notarile.
Limiti della procura
Il rappresentante tuttavia, nell’esercizio del potere conferitogli tramite procura, dovrà osservare dei limiti ben precisi. Il rappresentante infatti non potrà mai eccedere il limiti previsti nell’atto di delega. Ove sia stato conferito ad esempio il potere ad acquistare un bene immobile, il rappresentante non potrà contrarre con una ditta appaltatrice per il restauro. Il contratto compiuto in difetto dei poteri di rappresentanza resterà inefficace.
La delega tuttavia non consente di far compiere qualsiasi atto al rappresentante. Non potrà essere conferita per il compimento di atti cosiddetti “personalissimi”, ai quali dovrà prendere parte necessariamente l’interessato. Non sarà ad esempio possibile perfezionare un testamento a mezzo di procura, in quanto atto personalissimo.
Differenza fra procura e mandato
Come desumibile da quanto sopra scritto, la procura, a differenza del mandato non è un contratto, ma un negozio unilaterale. Tramite la delega infatti, il rappresentante potrà attribuire il potere unilateralmente, senza la necessità che il rappresentato accetti. Ove la delega abbia ad esempio la forma scritta, non sarà necessaria la sottoscrizione del rappresentante.
Il mandato è un contratto, la procura un negozio unilaterale
Per quanto attiene al mandato invece, si tratta di un contratto e come tale ha struttura bilaterale. Il mandato è disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Attraverso il mandato una parte “si obbliga” a compiere uno o più atti giuridici “per conto” (non già in nome e per conto) di un’altra. Mentre dunque la procura autorizza al compimento di atti, il mandato invece obbliga al compimento di uno o più determinati atti. Il procuratore infatti non è obbligato a compiere alcunché, ha solo un potere autorizzativo che ben può non esercitare. Il mandatario invece è un contraente e come tale obbligato al compimento degli atti previsti
Il mandato è senza rappresentanza, la delega conferisce potere rappresentativo
Il mandatario inoltre non necessariamente rappresenterà il mandante: il mandato può essere infatti con rappresentanza o senza rappresentanza. Ciò significa che non necessariamente gli atti compiuti da parte del mandatario avranno diretto effetto nella sfera giuridica del mandante: questo avverrà soltanto quando sia stato parallelamente conferito il potere rappresentativo. Il mandatario, se non previsto diversamente, agirà per conto del mandante, non già in nome e per conto di questi: quindi in nome proprio.
Procura speciale e generale
La delega può essere speciale o generale. Quando speciale avrà ad oggetto il compimento di uno specifico atto e di tutti gli atti necessari al suo compimento. La procura generale invece avrà ad oggetto un numero indeterminato di atti. Generalmente la procura generale, per un numero indeterminato di atti, potrà conferire potere autorizzativo per il solo compimento di atti di ordinaria amministrazione. Viceversa la procura speciale potrà conferire potere autorizzativo anche per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Fac simile ed esempio di come scrivere una procura
Ecco un esempio generico di come può essere scritta una procura.
“Luogo e data,
Io sottoscritto Mario Rossi, nato a … il … e domiciliato a … in via … numero …, conferisco al signor Giulio Bianchi …(generalità) procura speciale al fine di fargli compiere in mio nome e per mio conto i seguenti atti:
… (descrizione dell’attività che il delegato sarà autorizzato a compiere).
Suddetta delega si intende conferita anche per l’espletamento delle attività necessarie a quelle sopra descritte.
In fede,
Mario Rossi (sottoscrizione)
… (alla delega si allega generalmente un documento di identità del delegante).”