La procura generale – indice
Il tema della procura generale si inserisce nel più ampio contesto giuridico della rappresentanza, ovvero di quell’istituto in base al quale determinati atti che vengono compiuti da un soggetto (il rappresentante) finiscono con il ricadere nella sfera giuridica di un altro soggetto (il rappresentato).
La rappresentanza è invero un argomento molto ampio e particolareggiato. Sia sufficiente considerare la presenza di effetti rappresentativi che sorgono per previsioni di legge – come avviene nel caso in cui vi siano atti compiuti dal genitore per il minore – o per base volontaria. In linea con l’oggetto del nostro focus odierno, giova qui ricordare che nel caso di una rappresentanza volontaria, l’atto che fa scaturire il legame tra rappresentante e rappresentato non potrà che essere una manifestazione di volontà espressa da parte del rappresentato, denominata procura.
Procura generale e procura speciale
Introdotto quanto sopra, possiamo già accennare al fatto che la procura è un atto unilaterale recettizio rivolto a terzi, con il quale il rappresentante è chiamato a compiere uno o più atti giuridici in nome e nell’interesse del rappresentato.
A sua volta, la procura può diventare speciale – se riguarda un solo determinato affare – oppure generale. In questa seconda ipotesi, il rappresentante può porre in essere una serie determinata di affari o tutti gli affari del soggetto rappresentato. Dunque, contrariamente alla procura speciale della quale abbiamo parlato pochi giorni fa, la procura generale non può rimanere circoscritta a un solo determinato affare, ma conferisce al rappresentante un potere di agire notevolmente più ampio, pur sempre nell’interesse del rappresentato, e comunque principalmente circoscritto ai soli atti di ordinaria amministrazione.
Conferimento della procura generale
La procura generale può essere conferita al rappresentante in diversi modi: si pensi al conferimento per voce (oralmente), oppure a un conferimento indiretto (cioè, che risulti da comportamenti concludenti) o ancora tramite atto scritto.
Ma in che modo si può comprendere se la procura generale sia stata validamente attribuita dal rappresentato al rappresentante? In linea generale, giova ricondurre le proprie valutazioni all’art. 1392 del codice civile, rubricato “Forma della procura”, secondo cui
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
In altri termini, la procura deve rispettare i requisiti di forma che l’ordinamento giuridico prevede per l’atto o per gli atti che il rappresentante è con essa chiamato a compiere. Se dunque il rappresentante è chiamato a compiere un trasferimento immobiliare, mediante atto pubblico, anche la procura dovrà rivestire la stessa forma di atto pubblico.
La ratio della norma è piuttosto chiara. Considerato che la procura permette a un soggetto (rappresentato) di farsi rappresentare da un altro (rappresentante) nel compimento di un atto giuridico, e pertanto costituisce presupposto formale di esplicazione del potere del rappresentante, quanto sopra giustifica il bisogno che la procura rivesta la stessa forma del negozio da concludere.
Il superamento dei limiti
Come abbiamo già ricordato in occasione del nostro focus sulla procura speciale, a volte può accadere che un soggetto agisca come rappresentante altrui pur non avendo i poteri o, più comunemente, andando a eccedere i limiti dei poteri che gli sono stati conferiti mediante la procura.
Si tratta, in questo caso, di un falsus procurator: gli atti da lui compiuti non potranno produrre effetti nei confronti del soggetto che viene falsamente rappresentato, a meno che quest’ultimo non provveda a ratificarli, come sancito dall’art. 1399 c.c., rubricato appunto “Ratifica”, secondo cui
il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Se invece il rappresentato decide di non ratificare, l’unica soluzione che rimane a disposizione di colui che si è imbattuto nel falso rappresentato è ovviamente quella di rivolgersi al falsus procurator per poter ottenere il risarcimento del danno. Il rappresentato in questo caso dovrà dimostrare di non aver avuto alcuna colpa nel confidare nel suo ruolo.
Estinzione della procura generale
Concludiamo infine con un breve cenno sui casi di estinzione della procura generale. La principale ipotesi è legata alla rinuncia da parte del rappresentante, o alla revoca da parte del rappresentato. In ogni caso, sia la revoca che le modificazioni della procura non potranno che essere portate a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei.
In mancanza di tale informativa ai terzi, modificazioni e revoche non sono opponibili. È tuttavia fatto salvo il caso in cui si dimostri che i terzi conoscessero tali circostanze nel momento di conclusione del contratto.
Rinuncia e revoca non sono però gli unici motivi di estinzione della procura. Questa può cessare anche in seguito alla morte del rappresentante o del rappresentato, o del fallimento del rappresentato.