La procura speciale – indice
- I limiti
- Procura speciale e mandato
- Procura specifica – forma
- Durata della procura specifica
- Procura speciale e specifica
La procura è un atto attraverso il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di compiere degli atti giuridici in proprio nome e nel proprio interesse.
Chiarito ciò, fin da questa breve fase di premessa, appare intuibile come la procura speciale abbia come oggetto il compimento di uno specifico affare, mentre la procura generale ha ad oggetto tutti gli affari di colui che la conferisce, o tutti gli affari che sono attinenti a una determinata categoria.
Ma quali sono le sua caratteristiche? E quali le differenze con la procura generale?
Differenze tra procura generale e procura speciale: i limiti
Più dettagliatamente, appare corretto affermare che la differenza principale tra una procura generale e quella speciale consiste nella concreta definizione dei poteri che il rappresentante ha di compiere degli atti giuridici nei confronti dei terzi, nell’interesse del rappresentato.
Di qui, l’occasione utile per poter introdurre il tema dei limiti della procura speciale: se il rappresentante che agisce con questa eccede i limiti di questo mandato, allora sarà definito come un falsus procurator, e gli atti da lui compiuti saranno ritenuti inefficaci, salvo che il rappresentato non operi attraverso ratifica.
Procura speciale e mandato
Se quanto sopra è ben condivisibile, lo è anche l’evidenzia del fatto che in giurisprudenza per poter individuare i limiti della procura speciale ha assunto rilevanza la disciplina del mandato, di cui all’art. 1708 del codice civile, che recita:
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
L’esame dell’articolo 1708 del codice civile
Dall’esame dell’art. 1708 c.c. possiamo trarre alcune importanti informazioni. Per esempio, nel primo comma l’articolo chiarisce che il mandato non può limitarsi solamente agli atti per i quali è stato conferito in maniera espressa, ma si estende anche a tutti gli atti che si rendono necessari per il loro compimento.
Per quanto attiene il caso della procura speciale, è dunque corretto affermare come sia fondamentale individuare non solamente gli atti che sono indicati in procura, quanto anche quelli che per la loro natura e la loro funzione sono necessari al compimento dei primi: si tratta di atti strumentali, che spesso non vengono indicati nell’atto di conferimento (il cui contenuto raramente scenderà in un simile livello di dettaglio), ma che possono dunque essere indirettamente ricompresi nella procura.
È insomma fondamentale che gli atti strumentali a quelli contenuti in procura – siano essi preparatori o consequenziali – siano ritenuti essenziali al compimento dell’atto principale. L’esempio più ripetuto in dottrina è quello della procura per l’atto di compravendita: si dovrà ritenere incluso anche il potere di stipulare il contratto preliminare di compravendita, atto strumentale (preparatorio) a quello espresso in procura speciale.
Di qui, una riflessione finale, per questo paragrafo: per poter comprendere se il rappresentante stia o meno eccedendo i limiti della procura, non si potrà che cercare di individuare e analizzare con attenzione gli atti strumentali, comprendendo se tali siano necessari al compimento dell’atto “principale”, e se dunque la persona con la quale ci si sta rapportando sia un procuratore legittimato ad agire, oppure un falsus procurator.
La forma
La procura speciale non è un atto a forma libera. Necessita infatti della medesima forma dell’atto a cui si riferisce o, meglio, per il quale la procura è stata conferita. Ne deriva che se si conferisce una procura ad acquistare un immobile, la procura stessa dovrà essere conferita mediante atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata.
La durata
Di norma la procura speciale non ha una durata “limite” per legge, salvo che non venga espressamente previsto dal mandato nel conferimento della procura. In ogni caso, resta inteso che le procure si estinguono per morte del rappresentante o per una revoca espressa, da realizzarsi mediante apposito atto di revoca, da notificarsi al procuratore.
Distinzione con la procura specifica
Spesso si sente parlare di procura specifica, generando evidente confusione con quella speciale, di cui oggi stiamo parlando.
In realtà, i due termini non possono essere utilizzati come sinonimi. Se infatti è pur vero che la procura specifica è da intendersi come una procura speciale, è anche vero che nella specifica sono generalmente elencate molte più attività che in quella speciale.
In parole meno sintetiche, quando la procura è speciale, vale solo per un singolo atto, una singola attività giuridica; nella procura specifica, si elencano di solito più attività che il procuratore potrà compiere, riservandosi una libertà di scelta più o meno marginale.