Quando la contestazione è tempestiva? – guida rapida
- L’illegittimità del licenziamento per giusta causa
- L’interpretazione dell’immediatezza della contestazione
Con la recente ordinanza n. 16088 del 10.06.2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione deve considerarsi tempestiva se il ritardo nell’invio della stessa è dovuto a una comprovata difficoltà nell’accertamento dei fatti o se è determinato dalla grandezza o dalla complessità dell’organizzazione aziendale.
Come sempre, cerchiamo di ricostruire il caso e comprendere quali siano gli elementi sostenuti dalle valutazioni della Suprema Corte.
L’illegittimità del licenziamento per giusta causa
Il caso trae origine dalla conferma, da parte della Corte di appello di Milano, della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettando così la domanda del lavoratore, proposta nei confronti del datore di lavoro, per la declaratoria di illegittimità (per violazione dei principi di immediatezza ed immutabilità della contestazione disciplinare) del licenziamento intimato per giusta causa il 5.2.2018.
La Corte territoriale – ritenuta ammissibile la domanda della lavoratrice posto che i termini di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966 come novellato dalla legge n. 183 del 2010 non si applicano ai dirigenti, qualifica rivestita dalla ricorrente – ha esaminato i fatti addebitati alla lavoratrice (che consistono nell’esercizio di attività in concorrenza con la società) ed ha ritenuto specifica e tempestiva la lettera di contestazione disciplinare e il successivo provvedimento di licenziamento.
Infine, i giudici hanno ritenuto assorbita la domanda riconvenzionale proposta “solo in via subordinata” dalla società, la quale ha proposto – contro tale sentenza – ricorso per Cassazione affidato a un motivo. La lavoratrice ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.
In questa breve sede di approfondimento, concentriamoci esclusivamente su quello relativo alla contestazione di immediatezza e tempestività della contestazione.
L’interpretazione dell’immediatezza della contestazione
La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di licenziamento disciplinare l’immediatezza della contestazione deve essere in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (come il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. n. 16841 del 2018).
I giudici della Suprema Corte ricostruiscono come la Corte territoriale abbia ampiamente esaminato i fatti, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e del tenore delle lettere di contestazione disciplinare e di licenziamento, accertando, secondo valutazione insindacabile, il lasso temporale tra la conoscenza, da parte della società, delle attività di concorrenza svolte concretamente dalla lavoratrice e la contestazione disciplinare.
In conclusione, il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.