La querela e la denuncia: cosa sono e come funzionano – indice:
Cos’è la querela
Come stabilito agli articoli 120 e seguenti del Codice Penale, per alcuni reati il Legislatore dà la possibilità alla persona offesa di subordinare l’esercizio dell’azione penale alla volontà della stessa. L’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero è quindi subordinata ad una “condizione di procedibilità”, e cioè la querela. In difetto di questa il reato non sarà perseguito.
La querela è dunque una condizione di procedibilità consistente nella dichiarazione negoziale della persona offesa in ordine alla volontà di procedere penalmente contro agli autori del reato. Spesso la stessa è di per sé integrativa della notizia di reato, e cioè della comunicazione alle autorità procedenti di una fattispecie che costituisce reato.
Differenza fra denuncia e querela
I reati perseguibili a querela di parte sono solitamente di minore gravità rispetto a quelli procedibili d’ufficio. Può trattarsi tanto di delitti quanto di contravvenzioni. La differenza fra denuncia e querela è questa: ove il reato sia procedibile d’ufficio non potrà parlarsi mai di querela ma di denuncia.
Ove il reato sia procedibile a querela di parte, il querelante comunicherà all’autorità procedente sia la notizia di reato che la volontà volta alla punizione del querelato. Nella circostanza in cui ci si trovi di fronte ad un reato perseguibile a querela di parte, si sottolinea come l’azione penale sarà sempre esercitata dall’accusa. Il Pubblico Ministero rimarrà il dominus della stessa, mentre la persona offesa sarà soggetto processuale. Ciò nonostante, la persona offesa avrà sempre la possibilità di ritirare la querela dalla stessa proposta, rendendo così improcedibile l’azione penale.
La denuncia invece non sarà altro che la notizia di reato alla pubblica autorità, ma non una condizione di procedibilità (in difetto denuncia è comunque possibile si attivi un procedimento penale). Nel caso di reato procedibile d’ufficio, anche in difetto di denuncia della persona offesa, il reato sarà perseguibile e l’azione penale esercitata.
I termini per presentare querela
La disciplina per il termine della proposizione di proposizione si trova all’articolo 124 del codice penale. Al primo comma dello stesso è stabilito che possa essere proposta non oltre tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di 3 mesi e non di novanta giorni, dalla notizia del fatto che costituisce il reato e non dalla data in cui lo stesso è stato consumato.
In alcune circostanze il termine per la proposizione può essere diverso. Nel caso del reato di stalking, ad esempio, il termine è di 6 mesi. Nel caso di diffamazione nei social network poi, i termini decorrono dalla “contezza del diffamato” (così la più recente giurisprudenza). Ad avviso della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza 15853 del 2006) incombe sull’imputato l’onere della prova in ordine alla tardività della querela. Tale tardività determinerà l’improcedibilità dell’azione penale. Ove il Pubblico Ministero rilevi poi la tardività di proposizione in sede di indagini preliminari dovrà chiedere l’archiviazione del procedimento.
Dove proporre la querela
L’articolo 337 del Codice di Procedura Penale, disciplina le modalità attraverso le quali si può proporre querela. La persona offesa potrà rivolgersi al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria che si accerterà dell’identità personale del querelante e redigerà verbale con data certa. Lo stesso verbale è sottoscritto dal querelante. È quindi possibile rivolgersi all’autorità di Polizia (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza ecc.) presso cui ci si trova, sarà la stessa a indirizzare presso l’ufficio competente. Per la proposizione non è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma sono opportuni alcuni accorgimenti per far sì che la notizia di reato trasmessa non sia poi archiviata.
Le conseguenze
Le conseguenze della proposizione querela sono la comunicazione di una notizia di reato alla Procura della Repubblica. Saranno dunque attivate delle indagini nel caso in cui si ravvisino fattispecie costituenti reato nella narrazione del querelante. Laddove viceversa la procura non ritenga di doversi procedere contro il querelato né contro alcuno, formulerà una richiesta di archiviazione. Viceversa, quando il Pubblico Ministero ritiene che i fatti narrati nell’atto di querela costituiscano reato potrà formulare, ad esempio, una richiesta di rinvio a giudizio o chiedere l’emissione di un decreto penale di condanna.
La remissione di querela tacita ed espressa – i termini e le spese
L’articolo 340 del Codice di Procedura Penale disciplina la remissione di querela (gergalmente anche ritiro di querela).
Al querelante è riconosciuta la possibilità di rimettere la querela proposta in ogni tempo e in ogni stato del processo, fintantoché non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. Così è stato interpretato dalla Corte di Cassazione Con sentenza numero 21520 del 2002. Si tratta inoltre di un actus legitimus, non suscettibile dell’apposizione di termini o condizioni. La remissione di querela fa venire meno la condizione di procedibilità a carico dell’indagato o imputato (a seconda che ci sia stato o meno un rinvio a giudizio).
Le spese processuali del giudizio, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell’articolo 340, sono a carico del querelato se non è stato convenuto diversamente.
Remissione tacita ed espressa
La remissione di querela espressa è una dichiarazione “fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria”.
Il codice penale invece (articolo 152), contempla la possibilità di rimettere tacitamente la querela proposta. La remissione tacita deve avvenire per fatti concludenti, ma univocamente interpretabili nel senso di una volontà remissiva. Non può ad esempio ritenersi remissione tacita di querela il non comparire nella propria qualità di persona offesa nel corso del dibattimento (Così Cassazione a Sezioni Unite numero 46088 del 2008). Più in generale, non può ritenersi remissione tacita una semplice condotta omissiva da parte del querelante.
Accettazione della remissione di querela
La remissione deve essere accettata dal querelato, ma non necessariamente tale accettazione deve essere espressa. La giurisprudenza non è rigida nell’interpretazione dell’accettazione tacita della remissione di querela. Anche l’accettazione della remissione infatti, può essere costituita da comportamenti omissivi del querelato. Costituisce accettazione di remissione tacita, ad esempio, la mancata comparizione del querelato dopo aver avuto notizia dell’intervenuta remissione operata dal querelante (In questo senso la Suprema Corte con sentenza numero 19568 del 2010).
Sebbene la regola dei reati procedibili a querela di parte sia quella della remissibilità, il codice prevede che per alcuni reati sia negata tale possibilità al querelante. Non è possibile ad esempio la remissione quando si tratti di reati contro la libertà sessuale della persona offesa. Allo stesso modo non è consentita quando, ad avviso della Corte di Cassazione, il reato di “atti persecutori” sia stato posto in essere con minacce di particolare gravità (Così Cassazione Sezione V, con la sentenza numero 2299, del 20 gennaio 2016).
I risarcimento dei danni del reato: costituzione di parte civile
Se il reato ha determinato l’insorgere di danni a carico della persona offesa o di altri soggetti, agli stessi è data la possibilità di costituzione di parte civile. Tale costituzione si avrà nel corso del processo penale che si svolgerà per il caso di rinvio a giudizio. La parte civile potrà partecipare al processo assistita da un avvocato e avrà la possibilità di chiedere il risarcimento del danno derivante dal reato commesso. Si faccia ad esempio l’ipotesi del reato di truffa. La persona offesa dal reato sarà il più delle volte anche stata danneggiata dalla truffa subita. L’offeso potrà quindi chiedere il risarcimento del danno nello stesso processo penale. nella querela
Per evitare che il querelato venga condannato a sola pena pecuniaria con Decreto Penale di condanna, al querelante era data la possibilità di opporvisi. Questa possibilità era stabilita dall’articolo 459 del codice di procedura penale. Di recente è però intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio del 2015, numero 23. Con tale sentenza la Corte ha sancito l’illegittimità Costituzionale della possibilità da parte del querelante di opporsi all’emissione del decreto penale di condanna. Ad oggi dunque non è più possibile opporsi efficacemente all’eventuale emissione di un decreto penale di condanna a carico del querelato.
Un modello di querela
Ecco un esempio di come può essere redatto un atto di querela da presentare agli uffici della polizia giudiziaria o direttamente in Procura della Repubblica.
“ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ….
ATTO DI DENUNCIA-QUERELA
Il sottoscritto … (generalità e residenza)
Espone quanto segue:
… (Descrizione precisa dei fatti costituenti reato)
***
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto … intende proporre come in effetti propone atto di denuncia-querela nei confronti di … (generalità ed indirizzo di residenza del querelato) e chiede che si proceda penalmente nei confronti dello stesso per il reato di cui all’art. … del codice penale nonché per tutti i reati procedibili a querela e per ogni altro reato procedibile anche d’ufficio che la Procura della Repubblica dovesse ravvisare nei fatti suesposti.
Si indica quale persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini la Signora … (generalità ed indirizzo di residenza o domicilio di eventuali persone informate sui fatti).
Il sottoscritto …, chiede espressamente ai sensi degli articoli 406 e 408 C.p.p. di ricevere gli avvisi di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari e/o di un’eventuale richiesta di archiviazione. Il sottoscritto … si riserva sin d’ora la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale.
… (sottoscrizione davanti all’ufficiale che riceve la querela).”