La raccolta bancaria – indice
- Cos’è
- Le obbligazioni bancarie
- I certificati di deposito
- I prestiti subordinati
- I pronti contro termine
- Il deposito bancario
- Il deposito titoli
I contratti di raccolta bancaria sono strumenti che – come suggerisce il loro stesso nome – hanno come obiettivo quello di favorire la raccolta di denaro da parte degli istituti di credito.
Si tratta, in evidenza, di un gruppo di contratti molto diversificati tra loro per caratteristiche e funzionalità. E che, proprio per questo, meritano una trattazione separata, almeno nelle loro principali specificità.
In questo primo articolo dedicato al tema, cercheremo tuttavia di affrontare in maniera organica il tema dei contratti di raccolta bancaria, introducendo le tipologie più ricorrenti.
Parleremo dunque di:
- obbligazioni bancarie,
- certificati di deposito,
- prestiti subordinati,
- contratti di pronti contro termine,
- deposito bancario,
- deposito titoli.
Cerchiamo di scorrere rapidamente le principali tipologie, esaminandone i tratti distintivi.
Cos’è la raccolta bancaria
Prima, però, giova compiere alcune introduzioni di massima sul concetto stesso di raccolta bancaria, al fine di valutarne compiutamente i principali termini definitori.
In tal senso, possiamo descrivere la raccolta bancaria come l’insieme delle forme tecniche di provvista che permettono alla banca di dotarsi delle risorse finanziarie a titolo di debito per lo svolgimento della propria funzione di intermediario creditizio.
Già da questa breve definizione possiamo trarre diversi spunti di interesse.
La raccolta bancaria si caratterizza infatti per:
- l’assunzione, da parte della banca, di un debito nei confronti della propria clientela,
- la contabilizzazione delle operazioni di raccolta bancaria nel passivo del proprio stato patrimoniale (si tratta, come già rammentato, di posizioni debitorie);
- un rischio di liquidità che è legato all’impegno della banca a rimborsare le somme che ha raccolto presso la propria clientela.
Naturalmente, l’istituto di credito perseguirà i propri obiettivi di raccolta mediante la definizione di una strategia coerente, ovvero definendo e rivedendo delle azioni che hanno come obiettivo quello di assicurarsi qualitativamente e quantitativamente le risorse finanziarie idonee allo svolgimento della propria funzione creditizia.
Gli obiettivi
Gli obiettivi di raccolta bancaria saranno dunque:
- quantitativi, legati al volume di raccolta da reperire, e generalmente rialzisti, ovvero con target di incremento del livello di risorse finanziarie da acquisire;
- qualitativi, legati alla definizione delle diverse forme (come vedremo) mediante cui può articolarsi la raccolta bancaria.
Generalmente, l’obiettivo della raccolta bancaria dovrà essere quella di assicurare all’intermediario i volumi di risorse necessari per poter adempiere alle proprie funzioni.
In tale ambito, si caratterizzerà probabilmente per un mix di:
- stabilità, con una parte della raccolta che non dovrà presentare oscillazioni significative nel tempo,
- elasticità, quando invece la raccolta è in grado di adattarsi alle condizioni interne ed esterne, mutevoli nel tempo.
Le leve
Definiti gli obiettivi di raccolta bancaria, l’istituto di credito attiverà una serie di leve utili per poter gestire la stessa in maniera efficace, quali:
- prodotto: consiste nella diversificazione dei prodotti di raccolta che sono proposti alla clientela;
- prezzo: è l’insieme dei fattori che impattano sugli strumenti di raccolta, dipendente dai tassi di mercato, dalle strategie dei concorrenti, dall’andamento delle diverse categorie di strumenti di raccolta, e così via;
- distribuzione: si riferisce alla scelta dei canali di vendita dei prodotti e dei servizi di raccolta alla clientela;
- comunicazione: sono le aree attraverso cui la banca informa e promuove i propri canali di raccolta.
Classificazione degli strumenti di raccolta bancaria
Gli strumenti di raccolta bancaria possono essere didatticamente classificati in base a:
- personalizzazione,
- funzione,
- valuta,
- tipologia di clientela,
- tipo di relazione.
Soffermiamoci brevemente sulle prime classificazioni, dedicando invece all’ultima un separato paragrafo.
In base alla personalizzazione, avremo:
- forme tecniche personalizzate, con standardizzazione tecnica, come conti correnti, conti di deposito, depositi a risparmio, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine;
- forme tecniche non personalizzate, basate su strumenti di mercato, come le obbligazioni.
In base alla funzione che viene assolta dai diversi strumenti di raccolta avremo:
- passività bancarie con funzioni monetarie e di servizio (come i conti correnti),
- passività bancarie con funzioni di investimento (come il deposito titoli).
In base alla valuta di denominazione degli strumenti di raccolta bancaria avremo:
- raccolta in euro,
- raccolta in altre valute diverse dall’euro.
Infine, in base alla tipologia di clientela, avremo raccolta bancaria:
- al dettaglio, effettuata presso un pubblico retail, per operazioni di importo generalmente contenuto;
- all’ingrosso, effettuata presso investitori istituzionali o altre banche, per operazioni di importo generalmente molto rilevante.
Raccolta bancaria: obbligazioni bancarie
Le obbligazioni bancarie sono dei titoli di credito a reddito fisso o variabile, incorporanti un diritto di credito pecuniario verso l’emittente, alla restituzione di un prestito che viene erogato, e il pagamento degli interessi. Fanno eccezione i c.d. zero coupon bond, obbligazioni che non distribuiscono cedole periodiche.
Si tenga conto che gli istituti di credito possono emettere obbligazioni senza sottostare ai limiti civilistici. Alle obbligazioni non convertibili o convertibili in azioni di società differenti da quella emittente, non si applicano le norme ex artt. 2410 ss c.c. Nel caso in cui invece le obbligazioni siano a convertibilità diretta, troveranno invece applicazione le norme del codice civile, con l’eccezione dell’art. 2412 c.c. sul limite a doppio del capitale.
Le obbligazioni bancarie possono essere:
- strutturate, nel caso in cui il rimborso del capitale sia legato all’evoluzione di un particolare parametro finanziario;
- indicizzate, nell’ipotesi in cui il rendimento del titolo sia legato a un determinato parametro.
Raccolta bancaria: certificati di deposito
Molto comuni un tempo all’interno delle filiali bancarie, e oggi parzialmente in disuso nel pubblico retail, i certificati di deposito costituiscono quei documenti che rappresentano un credito verso la banca depositaria che ha acquistato la proprietà di una somma di denaro e che si obbliga a restituirla.
Si tratta di titoli molto semplici, personalizzabili sulla base delle necessità della clientela dell’istituto di credito.
Anche per questo motivo si tratta di titoli “individuali”, contrariamente alle obbligazioni, che sono in serie. Nei certificati di deposito, ogni titolo è infatti in grado di rappresentare una specifica operazione, per importo e durata.
Contrariamente alle obbligazioni, i certificati di deposito sono di norma utilizzati per poter favorire una raccolta a breve termine. La loro scadenza può arrivare anche a 5 anni, ma nella maggior parte delle ipotesi vengono emessi per scadenze di qualche mese o inferiore all’anno.
Oltre alla più breve durata e all’emissione che rappresenta un’operazione individuale e non di serie, un’altra differenza che separa i certificati di deposito dalle obbligazioni è la loro capacità di documentare un’operazione di deposito irregolare, e non di un prestito.
Raccolta bancaria: prestiti subordinati
Meritano qualche cenno di maggiore complessità i prestiti subordinati, finanziamenti in cui l’obbligo di restituzione è attenuato dalla presenza di una clausola di postergazione in riferimento alla quale, se prima della scadenza naturale si sia verificato lo scioglimento della società o una procedura concorsuale, i creditori titolari dei prestiti subordinati vengono pagati solamente dopo la soddisfazione degli altri creditori.
Una particolare categoria di prestiti subordinati è rappresentata dai prestiti irredimibili. In questo caso, si tratta di prestiti che contengono la possibilità di sospendere il pagamento degli interessi nei confronti dei creditori, se vi sono perdite, non c’è distribuzione di utili o parte del capitale è impiegato per coprire le perdite.
La postergazione nei prestiti subordinati
La postergazione nei prestiti subordinati rappresenta una delle clausole di maggiore definizione di questo strumento. Trattandosi di una minore tutela per i creditori subordinati, non stupisce che i prestiti subordinati elargiscono degli interessi maggiori rispetto alle obbligazioni tradizionali.
Detto ciò, la clausola di postergazione potrebbe avere varie estensioni, a seconda degli interessi della banca.
Per esempio, potrebbe riguardare un solo e specifico credito presente o futuro. Oppure, potrebbe rappresentare una classe intera di crediti presenti o futuri. O, ulteriormente, potrebbe concernere la totalità dei crediti presenti, la totalità dei crediti futuri o la totalità dei crediti, presenti e futuri.
Possiamo dunque distinguere una postergazione:
- specifica, se si riferisce alla postergazione di un solo credito;
- relativa, se si riferisce a una classe di crediti;
- assoluta, se si riferisce a tutti i crediti.
Raccolta bancaria: pronti contro termine
Anche i contratti di pronti contro termine hanno conosciuto una positiva diffusione all’interno del mercato bancario italiano. Si tratta di contratti atipici, senza causa unitaria, che sono caratterizzati da due compravendite reciproche e contrarie tra loro, ma – evidentemente – funzionalmente connesse.
Aprendo una piccola parentesi, che approfondiremo nel momento in cui ci occuperemo dettagliatamente di questo contratto, si noti come ci sono diversi approcci didattici sulla natura di pronti contro termine.
Secondo la maggior parte degli studiosi, e oramai quasi tutta la giurisprudenza, le due vendite hanno una efficacia reale:
- la prima ad esecuzione immediata;
- la seconda ad esecuzione differita.
Assumendo per buona tale visione, pertanto, i titoli oggetto del pronti contro termine sono riconducibili all’acquirente a termine, che ricopre anche il ruolo di venditore a pronti.
Secondo l’approccio opposto, invece, la vendita avrebbe degli effetti di natura obbligatoria.
Evidentemente, lo scopo del pronti contro termine è quello di natura finanziaria. Pertanto, le parti non hanno come obiettivo quello di acquistare effettivamente i titoli, ma di generare uno scambio di liquidità.
Deposito bancario
Il deposito bancario è un contratto tipico ma, nonostante ciò, non esiste una vera e propria definizione civilistica di questo rapporto.
Possiamo tuttavia connotare il suo rapporto precisando che è:
- un contratto reale;
- a vista o a termine;
- con funzione di custodia se a vista;
- con prevalente funzione di investimento se a termine;
- un contratto unilaterale;
- con effetti reali.
Il deposito bancario è spesso confuso con il “conto corrente”, ignorando però che il conto corrente è solamente una delle diverse forme attraverso le quali si può classificare il deposito bancario.
Possiamo dunque distinguere un deposito bancario:
- ordinario, laddove non si possono fare né prelievi né versamenti;
- di risparmio, tipicamente caratterizzato dalla presenza di un libretto di deposito, con possibilità di effettuare versamenti e prelievi;
- in conto corrente, contraddistinto da una movimentazione e fruibilità più ampia, come avviene, ad esempio, per quanto concerne l’utilizzo degli assegni.
A loro volta, i libretti possono essere suddivisi in diverse categorie di tipo tecnico, come:
- nominativo, che è intestato a una persona (fisica o giuridica) determinata, che ne ha la legittimazione nominale;
- al portatore, che permette al possessore il diritto al pagamento di quanto depositato, considerato quale titolo di credito casuale.
Si tenga in considerazione che le evoluzioni normative effettuate nel corso degli anni hanno sostanzialmente ridotto la fruibilità dei titoli al portatore, sostanzialmente spariti presso alcuni istituti di credito.
Altre tipologie
Esistono poi, almeno in linea teorica, altre forme in disuso di libretti di risparmio, come quelli:
- nominativi e pagabili al portatore, tali per cui il documento costituito dal libretto legittima al pagamento, per quanto il titolo sia intestato a una specifica persona fisica o giuridica;
- al portatore ma con identificazione di un nome, utile però solamente a identificare il documento e non il soggetto legittimato (possessore).
Come abbiamo già avuto modo di riepilogare qualche riga fa, nella prassi quotidiana i libretti nominativi sono gli unici oggi disponibili.
Su di loro, le annotazioni costituiscono dichiarazioni di “verità” confessoria. Pertanto, come tali, possono essere impugnate per errore di fatto o per violenza.
Nulla cambia per quanto concerne la loro intestazione.
Esattamente come avviene per altri rapporti di raccolta bancaria, come ad esempio i conti correnti, anche i depositi possono essere:
- a firma congiunta, nel caso in cui le operazioni sul libretto debbano essere compiute con la sottoscrizione di tutti i cointestatari;
- a firma disgiunta, nel caso in cui le operazioni sul libretto possano invece essere effettuate con la sola firma di uno degli intestatari.
Le parti hanno evidentemente la possibilità di disciplinare il rapporto in maniera più personalizzata.
Per esempio, i cointestatari potrebbero disciplinare la presenza di una forma congiunta per alcune categorie di operazioni (es. i prelievi), e di una firma disgiunta per altre categorie di operazioni (es. i versamenti).
Deposito titoli
Chiudiamo questa breve panoramica sui principali strumenti di raccolta bancaria occupandoci in brevità del deposito titoli, in amministrazione o a custodia, con la finalità – appunto – di custodire specifici titoli finanziari.
Tecnicamente, il deposito in questione è un deposito regolare. La banca può dunque limitare la propria responsabilità alle sole ipotesi di dolo o di colpa grave.
Di contro, l’istituto di credito si obbliga a svolgere una serie di servizi di amministrazione, in quello che è un istituto complesso, che si caratterizza sia per la presenza di elementi di deposito, sia per la presenza di elementi di mandato.