L’obbligo di fedeltà del dipendente – indice:
La Corte di Cassazione affronta di nuovo i problemi inerenti ai rapporti di lavoro ed in particolare agli obblighi di non concorrenza e di fedeltà del dipendente in correlazione al licenziamento per giusta causa. Il caso trattato con la sentenza della Cassazione n° 19096/2013 chiarisce ancora una volta i termini e la natura circa l’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato e il licenziamento per giusta causa.
Il rapporto di lavoro oggetto della sentenza della Cassazione
Il caso riguarda la condotta di un dipendente di un laboratorio di analisi che, non rispettando gli accordi di di escuzione in buona fede del proprio rapporto di lavoro, ha gestito e cercato di trattare affari per conto terzi in concorrenza con l’imprenditore, sfociando tale contegno successivamente nella costituzione di una società il cui oggetto sociale coincideva con l’attività svolta dal datore di lavoro.
La Corte di Legittimità, prendendo in analisi le disposizioni dell’articolo 2105 del codice civile ha chiarito come l’obbligo di fedeltà gravante sul dipendente nell’ambito di un rapporto di lavoro, impone di non divulgare alcuna notizia attinente all’organizzazione dell’impresa in cui si lavora, ai metodi di produzione e altro che possa rappresentare un comportamento non leale punibile con un licenziamento leggittimo.
In un rapporto di lavoro, come stabilito dalla Cassazione, ci si deve astenere dal compiere qualsiasi atto che possa nuocere e arrecare danno all’attività dell’azienda per cui si lavora. In questi casi, nel momento in cui non si curano gli interessi dell’impresa a cui si appartiene, risulta leggittimo il licenziamento nel momento in cui è rilevato il venir meno del rapporto fiduciario con il proprio dipendente. Nel caso di specie è stata ritenuta proporzionale la sanzione a carico del dipendente che prevedesse il licenziamento dopo aver lo stesso assunto delle partecipazioni in una società avente oggetto sociale concorrente con quello del datore di lavoro.
Concorrenza sleale da parte del dipendente
Nelle motivazioni della sentenza, Cassazione approfondisce in particolare la consistenza dell’obbligo di fedeltà, chiarendo come il dipendente in forza a quanto disposto dall’articolo 2105 del codice civile non solo sia tenuto a non porre in essere attività concorrenziali, ma incorre nella violazione di predetto articolo anche quando soltanto le attività dallo stesso poste in essere siano soltanto “potenzialmente lesive” pur non essendolo nel caso concreto.
La Corte valuta la violazione dell’articolo 2105 del codice civile anche quando sia lo stesso atteggiamento del dipendente in contrasto con l’obbligo di fiducia che deve sempre intercorrere nei rapporti di lavoro subordinato, e, venendo meno il quale, a causa di concorrenza sleale, il licenziamento del lavoratore è posto in essere per giusta causa.
Sebbene nel caso in concreto il dipendente che aveva assunto delle partecipazioni in una società avente ad oggetto attività concorrente abbia in seguito alla sospensione cautelare dismesso le stesse partecipazioni, la Corte ha ritenutoe che bastasse soltanto l’aspetto psicologico del dipendente per aver fatto venire meno il rapporto fiduciario intercorrente, a nulla valendo il ravvedimento dello stesso dimostrato con la dismissione della stessa partecipazione. Quello che rileva insomma, nell’ambito dei rapporti lavorativi è il vincolo di fedeltà e lealtà gravante sul dipendente, venuto meno detto rapporto fiduciario non è possibile, recuperare tale rapporto ed è legittimo un licenziamento.