La ratifica – indice:
Quando un soggetto è rappresentato da un altro soggetto non investito dei poteri per rappresentarlo, e questi agisce spendendo in suo nome, è possibile “far salvi” gli effetti del negozio giuridico posto in essere tramite l’istituto della ratifica. Il rappresentato, ad esempio, potrebbe ratificare gli effetti dell’atto posto in essere dal falsus procurator perché ritenuti vantaggiosi. L’istituto è disciplinato nel codice civile dall’articolo 1399. Trova, tuttavia, riferimenti anche in altre disposizioni, come ad esempio nelle norme del codice civile dedicate al contratto di mandato. Si tratta di un atto rivolto principalmente ad informare chi contrae con il “falsus procurator” sulle intenzioni di chi ha interesse alla ratifica. Anche la sua sfera giuridica dell’altro contraente è infatti modificata.
Cos’è la ratifica
Per comprendere al meglio cos’è la ratifica, è necessario richiamare l’istituto della rappresentanza, che coinvolge tre o più soggetti soggetti identificabili in:
- il soggetto che si fa rappresentare (il rappresentato);
- chi è investito del potere rappresentativo tramite procura (il rappresentante);
- il soggetto o i soggetti terzi che contraggono con il rappresentante.
In tale scenario si inserisce l’ipotesi in cui il rappresentante agisca in nome del rappresentato senza averne i poteri. Si parla in questo caso di falsus procurator, identificato all’articolo 1398 del codice civile. Tale soggetto contrae in nome di un “dominus” (chi viene rappresentato senza aver conferito poteri in tal senso) ma gli effetti del suo operato non ricadono su di lui in quanto non ha autorizzato l’operazione.
Ecco che trova la sua ragion d’essere l’istituto della ratifica. Questa infatti consente al dominus di accettare l’opera del falsus procurator anche se non l’aveva in precedenza autorizzata e di richiamarne gli effetti nella propria sfera giuridica. L’articolo 1399 del codice civile stabilisce infatti, al primo comma, che “Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso“. L’ipotesi prevista dall’articolo precedente è proprio quella della rappresentanza senza poteri, ovvero del falsus procurator di cui si è parlato.
Affinché la ratifica sia efficace il dominus deve essere venuto a conoscenza del negozio giuridico concluso dal falsus procurator.
Il falsus procurator nelle società di capitali e la ratifica
Capita, quando viene costituita una società di capitale, che questa non acquisti immediatamente personalità giuridica. L‘iscrizione al registro delle imprese, avviene infatti in un momento successivo rispetto alla stipula dell’atto costitutivo. In tali casi, spesso, l’amministratore della società, in qualità di rappresentante della stessa ma senza averne i poteri, compie degli atti per suo conto che lo qualificano come falsus procurator.
La giurisprudenza ha ammesso che le operazioni poste in essere dal falsus procurator della società possono essere ratificate dalla società stessa quando acquista personalità giuridica. Con la pronuncia numero 27335 del 2005 il Supremo Collegio si è così espresso in merito: “Colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell’iscrizione di questa nel registro delle società è qualificabile come “falsus procurator” ed incorre perciò nella responsabilità prevista all’articolo 1398 del codice civile. La società di capitali, acquisita la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione, può ratificare anche per “facta concludentia” gli atti posti in essere dal rappresentante senza poteri“.
Come funziona: chi può esercitarla, quando e in che forma
Il perfezionamento della ratifica spetta al dominus. Tale figura corrisponde a colui al quale interessa che gli effetti del negozio concluso dal falsus procurator si producano e incidano sulla propria sfera giuridica. La giurisprudenza ha tuttavia ammesso che possa essere compiuta anche da un rappresentante del dominus munito di procura. In tal caso l’atto di ratifica rimane comunque estraneo e separato dal negozio che ne costituisce oggetto. Alla morte del dominus la ratifica si trasmette agli eredi ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1399.
Come afferma il terzo comma dello stesso articolo, la ratifica può essere esercitata prima che il terzo e il falsus procurator decidano di sciogliere il negozio fra loro concluso. A norma di tale disposizione infatti “Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica”.
Con riguardo alla forma della ratifica, il primo comma della norma stabilisce che venga fatta con la stessa forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator. Se il contratto da questo stipulato, dunque, richiede la forma scritta anche la ratifica sarà valida solo se eseguita in forma scritta. L’atto scritto non richiede particolari accorgimenti formali. Dal punto di vista sostanziale è invece necessaria l’espressa e univoca volontà del dominus di fare propri gli effetti del contratto stipulato dal falso rappresentante.
Si segnala sul requisito della forma la sentenza numero 21844 del 2010 della Corte di Cassazione. Con questa la Corte ha stabilito che: “La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere”.
La ratifica tacita
Si ha ratifica implicita quando la stessa corrisponde a un comportamento diretto a far valere e conoscere al terzo contraente la volontà del rappresentato di fare propri gli effetti del negozio concluso.
A definire la ratifica tacita è stata la Cassazione nel 2006 con la pronuncia numero 408. Con le seguenti parole ha affermato che “La ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator”.
A quali negozi giuridici può applicarsi
Secondo la dottrina prevalente possono essere ratificati i contratti e i negozi giuridici unilaterali.
Fra le più note sentenze della Cassazione che si sono espresse sulla questione la numero 17461 del 2003. Nel caso di specie si pronunciava la Suprema Corte sulla possibilità di ratificare il licenziamento (atto unilaterale recettizio) affermando che “La disciplina dettata dall’art. 1399 c.c., che prevede la possibilità di ratifica, con effetto retroattivo ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso dal soggetto privo di rappresentanza, è applicabile anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, in virtù dell’art. 1324 c.c., che, facendo salve diverse disposizioni, estende a tali atti le norme, in quanto compatibili, regolanti i contratti”.
Effetti della ratifica
L’atto di ratifica serve a conferire efficacia al negozio giuridico posto in essere dal rappresentante senza poteri e ad indirizzare quell’efficacia verso la sfera giuridica del rappresentato. Tale negozio giuridico infatti non avrebbe altrimenti effetti né nei confronti del rappresentato né del falso rappresentante. Con la ratifica, si ribadisce, il rappresentato non costituisce alcun nuovo contratto con il terzo contraente.
L’articolo 1399 prosegue al secondo comma affermando che “La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi”. L’efficacia che viene attribuita al negozio giuridico con la ratifica opera fin da quando questo è stato posto in essere e come se lo fosse stato da un rappresentante legittimato a farlo.
Il negozio giuridico posto in essere dal falsus procurator deve essere valido affinché i suoi effetti possano essere resi propri dal dominus con la ratifica. Questa infatti non elimina eventuali vizi del negozio. In tal senso si è espressa la Cassazione nel 1996 con la sentenza numero 1539. Ha affermato infatti che “…la corte di merito una volta accertato che il contratto preliminare di compravendita era nullo ha correttamente escluso che la successiva ratifica del legale rappresentante della società potesse avere efficacia alcuna. Perché possa darsi ratifica occorre che il contratto concluso dal rappresentante senza poteri sia valido…“. Se un contratto è viziato pertanto è possibile che chi vi ha interesse proceda a dichiararne la nullità o a chiederne l’annullamento.
La ratifica produce i suoi effetti solo quando giunge a conoscenza del terzo contraente. Si dice infatti che è un atto unilaterale recettizio. Il falsus procurator può anche non essere informato della stessa in quanto destinata a regolare il negozio in essere tra il rappresentato e il contraente.
Differenze con la procura
Da non confondersi la ratifica con la procura. Queste si differenziano infatti sotto molteplici punti di vista:
- la prima non attribuisce alcun potere rappresentativo, a differenza della seconda;
- con la ratifica l’interesse del dominus è valutato ex post rispetto alla nascita del negozio giuridico mentre con la procura ex ante;
- la ratifica si applica a un’attività già compiuta, mentre la procura è un atto volto a legittimare un’attività futura.
Il termine di ratifica
La legge non prescrive alcun termine entro il quale la ratifica debba essere effettuata o pervenire al terzo contraente.
Il quarto comma dell’articolo 1399 del codice civile, tuttavia, dispone in favore del terzo contraente la cosiddetta actio interrogatoria. Questo afferma che “Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata”.
Si tratta di un’azione con cui il terzo contraente, appellandosi all’autorità giudiziaria, può chiedere che venga stabilito un termine entro il quale il dominus debba procedere alla ratifica.
Il legislatore ha concesso tale azione allo scopo di evitare che il terzo rimanga in una situazione di indeterminatezza per un tempo troppo lungo, esitando sull’efficacia del contratto stipulato.
La ratifica e il contratto di mandato
Un’espressa previsione legislativa con riferimento alla ratifica è contenuta nel codice civile fra le norme sul contratto di mandato. In tale contesto al dominus corrisponde il mandante.
L’articolo 1711, che definisce i limiti del mandato, disciplina, al primo comma, l’ipotesi di esercizio da parte del mandatario di poteri eccedenti quelli a lui attribuiti. Il testo normativo recita come segue: “Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica”.
La norma ammette che il mandante possa ratificare l’operato del mandatario eccedente i limiti del mandato appropriandosi degli effetti giuridici ed economici da questo prodotti, sollevando il mandatario.
La ratifica applicabile al contratto di mandato non segue alcun requisito di forma. Diversamente è previsto per la ratifica di cui all’articolo 1399. Fa eccezione un caso individuato dalla giurisprudenza. La Cassazione nel 1990, con la pronuncia numero 92, ha infatti sostenuto che “…può ritenersi pacifico che alla ratifica del mandato esercitato in nome proprio non sono applicabili le norme dettate per la ratifica del negozio concluso dal rappresentante senza poteri...; e che in particolare per la ratifica ex articolo 1771 del codice civile non sono indispensabili requisiti predeterminati di forma, salvo che la forma scritta non sia richiesta per la validità del conferimento stesso dei poteri gestori”.