I reati configurabili al tempo del Coronavirus – indice:
- Le misure del Governo
- L’articolo 650 c.p.
- Articolo 260 Leggi Sanitarie
- Dichiarazioni false
- I reati più gravi
- Come tutelarsi
La situazione che sta attraversando l’Italia in questo periodo è seria e drammatica e, per cercare di far fronte al diffondersi del Coronavirus, il Governo sta emanando una serie di decreti, che prevedono altresì delle sanzioni, anche di carattere penale, per chi non si attenga a quanto disposto.
Le misure adottate su tutto il territorio nazionale
Il DPCM dell’8.3.2020 ha adottato le seguenti misure per alcune province del Nord Italia e per la Lombardia: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus..”.
Dette misure sono state poi estese all’intero territorio nazionale.
L’articolo 650 del codice penale: quando uscire di casa è reato
Per quanto riguarda la lettera a), il monito rivolto a tutti i cittadini è “state a casa”: si può uscire solo per le suddette comprovate esigenze. “Comprovate” significa che esse devono poter essere dimostrate (es: un lavoratore dipendente dovrà esibire l’ultima busta paga; chi si reca in farmacia dovrà esibire lo scontrino fiscale, così come chi si reca al supermercato etc..).
Essendo dette disposizioni contenute in un provvedimento dell’Autorità, chi le disattende commette il reato di cui all’art. 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Il reato di cui all’art. 650 c.p. rappresenta un classico esempio di norma penale in bianco, perché il precetto è formulato in modo generico e deve essere completato da atti di fonte sub legislativa (es: DPCM, ordinanze, regolamenti etc..).
Questo è solo il primo dei reati configurabili al tempo del COVID-19.
Le conseguenze del reato
Quali sono le conseguenze in caso di violazione del reato di cui all’art. 650 c.p.?
Come disposto dalla noma, l’inosservanza del provvedimento comporta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
Il cittadino che si sia allontanato senza giustificato motivo dalla propria abitazione che venga fermato dalle forze dell’ordine incorre, dunque, in questa sanzione. Va chiarito fin da subito però che per i reati contravvenzionali, qual è appunto quello previsto dall’art. 650 c.p., non è previsto l’arresto in flagranza quale misura pre-cautelare. Conseguentemente, se non sussiste alcuna comprovata ragione di allontanamento dalla propria abitazione, le forze dell’ordine procedono a identificare la persona, le fanno eleggere domicilio – cioè le chiedono dove vuole ricevere le comunicazioni che seguiranno – e le chiedono se ha un difensore di fiducia da nominare. Diversamente, verrà nominato un difensore d’ufficio.
Le forze dell’ordine procederanno quindi con la comunicazione di notizia di reato per la violazione dell’art. 650 c.p. Solitamente viene irrogata l’ammenda, che però non deve essere pagata subito. Il pagamento corrisponde, infatti, all’esecuzione della pena e quindi finisce sul casellario giudiziale e il soggetto non sarà più incensurato.
Laddove al cittadino dovesse essere contestato il reato di cui all’art. 650 c.p., pertanto, questi dovrà aspettare la successiva notifica del c.d. decreto penale di condanna, che proviene dal Pubblico Ministero. Nel termine di 15 giorni il decreto potrà essere opposto e si potrà chiedere l’oblazione. In questo modo si potrà trasformare l’ammenda in una somma da pagare, che estinguerà il reato.
A dichiarazioni false consegue uno dei reati configurabili al tempo del Coronavirus
L’art. 650 c.p. statuisce “..se il fatto non costituisce un più grave reato..”. A tal proposito si evidenzia che laddove il cittadino, attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’autocertificazione, dovesse dichiarare il falso, sarà punibile ex art. 495 c.p., rubricato “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome”.
Tale fattispecie di reato rientra, a differenza del reato ex art. 650 c.p., nell’alveo dei delitti per cui è prevista la sanzione della reclusione o della multa.
Nel caso di tale violazione è consentito l’arresto in flagranza e l’applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale.
E’ evidente, quindi, come il reato di cui all’art. 495 c.p. sia più grave di quello previsto dall’art. 650 c.p.
L’articolo 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto numero 1265 del 27 luglio del 1934
In questo contesto appare rivestire carattere di specialità la norma di cui all’articolo 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che prevede un’ulteriore fattispecie contravvenzionale. Il testo recita, testualmente:
“Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.”
L’articolo 260, tuttora in vigore, sanziona la condotta in modo più rigoroso rispetto all’articolo 650 del codice penale. La sanzione penale infatti non è alternativamente quella dell’arresto o dell’ammenda, ma, cumulativamente di entrambi.
Per questo motivo all’indagato – imputato per questo tipo di reato contravvenzionale, non sarà possibile chiedere ed ottenere l’oblazione, come viceversa ammesso nel caso in cui il reato contestato sia quello di cui all’articolo 650 del codice penale.
In tema Covid i decreti emanati dal governo utilizzano questa norma per punire chi viola la quarantena obbligatoria o l’isolamento fiduciario impostogli in caso di positività al virus commettendo un reato.
La contestazione di questo reato appare ad oggi l’orientamento più seguito dalla Procura della Repubblica di Milano nel caso di inottemperanza da parte dei cittadini al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I reati più gravi al tempo del Coronavirus: Epidemia e Delitti colposi contro la salute pubblica
Per quanto concerne invece le lettere b) e c), sussistono altre due fattispecie di reato nelle quali il cittadino può incorrere nel caso di violazioni del DPCM del 9-11 marzo 2020: il reato di cui all’art. 438 c.p. e il reato di cui all’art. 452 c.p.
L’art. 438 c.p. “Epidemia” dispone “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”.
Il reato di cui all’art. 438 c.p. è, quindi, una figura di reato sicuramente più grave rispetto a quelle appena analizzate.
Il bene giuridico protetto dalla norma è la salute pubblica, che è un bene costituzionalmente tutelato ex art. 32 Cost. Trattandosi di un delitto, affinché il soggetto incorra nella sanzione prevista da tale articolo, occorrerà provare che egli ha agito con dolo, ossia con la coscienza e la volontà di diffondere il virus.
Laddove non si riuscisse a fornire la prova di detta coscienza e volontà, il soggetto potrà incorrere nella fattispecie meno grave rubricata all’art. 452 c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica”: “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto”.
Perché possa configurarsi detta fattispecie di reato, è sufficiente che il soggetto agisca con colpa (negligenza, imprudenza, imperizia).
Il reato di omicidio volontario
Da ultimo, si evidenzia che se un soggetto, positivo, esce di casa e infetta qualcun altro, rischia altresì di incorrere nel reato di omicidio volontario ex art. 575 c.p., se dalla sua condotta derivi la morte dell’altra persona, o nel tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario se viene a contatto con soggetti fragili o a rischio.
Come tutelarsi in caso di reato
Laddove il reato contestato sia meno grave, come ad esempio nel caso di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), l’indagato ha la possibilità di utilizzare alcuni strumenti previsti dall’ordinamento a proprio vantaggio.
Molto spesso accade, infatti, che i reati di questo tipo siano sanzionati attraverso il decreto penale di condanna, un provvedimento che ha efficacia di sentenza di condanna, che dà tuttavia all’imputato la possibilità di opporvisi entro un brevissimo termine.
L’opponente potrà adottare una strategia difensiva diversa a seconda delle circostanze: laddove possa provare la propria innocenza potrà ad esempio chiedere il dibattimento, oppure, potrà richiedere l’oblazione. L’istituto dell’oblazione consente all’imputato di estinguere il reato, evitando la condanna, mediante il versamento di una somma di denaro. Nel caso di cui all’articolo 650 del codice penale, la concessione in ordine all’oblazione è discrezionale, ma possibile e tutt’altro che remota.