Il reato di spaccio di stupefacenti – indice:
- Il Testo Unico stupefacenti
- Droghe leggere e pesanti
- Il reato di spaccio
- Conseguenze della condanna
- Reato di lieve entità
- Articolo 75 D.P.R. 309/90
- Conclusioni
Si ha reato di spaccio di stupefacenti quando si pongono in essere le condotte penalmente sanzionate dal Testo Unico sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990. Le condotte previste sono penalmente sanzionate quando vengono poste in essere in mancanza delle autorizzazioni necessarie ai sensi del titolo secondo del predetto Testo Unico. Il cuore della disciplina del reato di spaccio di sostanze stupefacenti è contenuta nell’articolo 73 del Testo Unico come dall’ultima modifica eseguita ad opera del decreto legge 36/2014. Tale intervento normativo ha ripristinato l’originario testo del D.P.R. 309/90, che era stato modificato dalla legge 49/2006 ed ha conferito autonomia alla disposizione del quinto comma dell’articolo 73 introducendo una fattispecie autonoma di reato. Dopo alcune precisazioni sull’evoluzione normativa appena citata che ha inciso sulla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e sulla punibilità del reato si esporrà la disciplina completa della fattispecie criminosa.
Il Testo Unico sugli stupefacenti – D.P.R. 309/1990
La raccolta di norme stabilisce quali sono gli organi deputati ai controlli sulla circolazione degli stupefacenti. Le norme citano il Ministero della Sanità, il servizio di centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, il Ministero dell’interno e il servizio centrale antidroga.
Tali organi infatti eseguono i controlli sulle sostanze stupefacenti in base a delle tabelle allegate al Testo Unico, formulate dal Ministero della sanità, in base ai criteri di cui all’articolo 14 del predetto Testo Unico e periodicamente aggiornate.
Le tabelle delle sostanze stupefacenti, psicotrope e medicinali
Ai sensi dell’articolo 13 infatti “Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2). Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche”.
Le tabelle raccolgono gruppi di sostanze in base agli accordi e alle convenzioni internazionali.
Ai sensi del Testo Unico per poter coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle bisogna ottenere l’autorizzazione del Ministero della sanità. Il Testo Unico infatti dedica l’intero titolo secondo alle autorizzazioni necessarie per le predette attività.
L’uso personale di stupefacenti nel Testo Unico
Il Testo Unico infine non vieta e non punisce penalmente l’uso personale di stupefacenti. Ne punisce lo spaccio che si configura nelle condotte descritte all’articolo 73 del Testo Unico approfondite nel prossimo paragrafo. L’uso di sostanze stupefacenti viene punito penalmente dall’articolo 187 del Codice della strada se si viene colti alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le sanzioni penali sono tuttavia accompagnate da sanzioni amministrative, a seconda dei casi, quali sospensione o della revoca della patente.
Nel Testo Unico alcune condotte destinate all’uso personale delle sostanze stupefacenti sono punite, come si vedrà, con solo sanzioni amministrative.
Droghe leggere e pesanti
Sulla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti ai fini delle conseguenze del reato di spaccio di stupefacenti ci sono alcuni passaggi normativi fondamentali che non possono essere ignorati.
Si diceva poco fa che nel Testo Unico le sostanze stupefacenti sono suddivise in base a determinati criteri e la loro suddivisione è avvenuta nel Testo Unico tramite delle tabelle. Ci sono infatti attualmente 4 tabelle e una tabella dei medicinali suddivisa in sezioni.
L’originario testo del D.P.R 309/1990
Prima dell’attuale organizzazione delle tabelle il testo originario del Testo Unico è stato modificato dalla legge 49/2006. Nel testo originario le tabelle erano sei e le pene previste erano suddivise in base alle tabelle ma in maniera diversa alle modalità oggi vigenti. In particolare per lo spaccio di sostanze contenute nelle tabelle I e III le pena era della reclusione da 8 a 20 anni e la multa da 25822,84 a 258228,4 euro. Per il reato commesso per spaccio di sostanze include nelle tabelle II e IV invece le pene erano minori e pari alla reclusione da uno a sei anni e della multa da 2582,284 a 25822,84.
Dalla gravosità dell’apparato sanzionatorio del reato di spaccio pertanto si evinceva una distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. In particolare si consideravano droghe leggere quelle utilizzate nelle condotte che comportavano pene meno pesanti e quindi quelle di cui alle tabelle II e IV e droghe pesanti quelle utilizzate in condotte punite più gravemente.
La legge Giovanardi 49/2006 e la dichiarazione di incostituzionalità
Nel 2006 tuttavia la legge 49 di conversione del decreto legge 272/2005 ha modificato il testo originario del D.P.R. 309/1990 riducendo il numero delle tabelle da sei a due. In particolare una tabella ricomprendeva tutte le droghe senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e l’altra tabella riguardava le sostanze medicinali. L’intervento legislativo pertanto rendeva una sanzione unica per tutti i tipi di droghe utilizzate nella condotta del reato. Per le droghe contenute nella tabella I infatti il reato veniva punito con la reclusione da sei a vent’anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro.
Nel 2014 tuttavia la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme della legge 49/2006 che modificavano le tabelle del Testo Unico. La questione di costituzionalità è stata accolta dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 32/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge 49/2006 che hanno modificato le tabelle.
Si legge infatti nella sentenza n. 38125 del 05/06/2014 che “In tema di stupefacenti, stante la reviviscenza dell’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – in base al quale sono configurabili distinti reati per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti appartenenti a tabelle diverse – nell’ipotesi di condanna per contestuale possesso di “droghe leggere” e “droghe pesanti”…”.
Il panorama normativo attuale
Dopo tale dichiarazione si è sostanzialmente ripristinato l’apparato normativo precedente. La normativa attualmente vigente è il risultato di quanto disposto dal decreto legge 36/2014. La normativa ha dettato disposizioni urgenti sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei medicinali. Oggi pertanto è tornata la distinzione ai fini penali tra le droghe leggere e le droghe pesanti. Come si vedrà nel prossimo paragrafo infatti ci sono pene diverse a seconda delle tabelle in cui rientrano le sostanze stupefacenti oggetto della condotta di reato.
Il reato di spaccio di stupefacenti
L’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti tipizza diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti. La norma è rubricata “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” dopo le modifiche intervenute a seguito della legge 49/2006.
Le condotte di spaccio di stupefacenti
È punito:
- chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14. La pena in tal caso è la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000;
- chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. La pena in questo caso è la stessa prevista nell’ipotesi precedente;
- chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. A tale ipotesi si applicano le pene della reclusione da sei a vent’anni e la multa da euro 26.000 a euro 260.000 diminuite da un terzo alla metà;
- chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14. La condotta è punita con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000;
- chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Si applica la stessa pena prevista per le fattispecie di cui sopra.
Conseguenze della condanna al reato di spaccio di stupefacenti
Il quarto comma precisa che “Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà”.
La condanna al reato di spaccio di stupefacenti o la condanna per patteggiamento comportano, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 73, la confisca delle cose o del prodotto del reato, salvo appartengano ad un soggetto estraneo al reato. Qualora non fosse possibile la confisca di ciò l’autorità giudiziaria dispone la confisca di una quantità di beni nella disponibilità del reo pari al valore del profitto o del prodotto del reato.
Spaccio di stupefacenti e reato di lieve entità
Il quinto comma dell’articolo 73 del D.P.R. configura un’autonoma ipotesi di reato dopo le modifiche intervenute a seguito del decreto legge 146/2013. Si tratta fra le altre cose di una delle ipotesi di reato per spaccio di stupefacenti più frequenti.
Ai sensi del quinto comma dell’articolo 73 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329″.
In altre parole la norma prevede una punizione più lieve per quelle condotte in cui è evidente che il reato è di portata modesta.
Qualora il reato di spaccio fosse di lieve entità ai sensi del quinto comma dell’articolo 73 non è esclusa la possibilità che il giudice conceda un ulteriore sconto di pena. Può infatti riconoscere l’attenuante di cui all’articolo 62, n. 4 del codice penale. Lo ha confermato la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 24990/2020 ha affermato che: “In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”.
L’autonomia della fattispecie dello spaccio di stupefacenti di lieve entità
Si legge nella sentenza della corte di Cassazione n. 20326/2020 quanto sopra accennato circa l’autonomia della fattispecie: “è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del dl. n. 146 del 2013, conv. in legge n. 10 del 2014, deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato, con una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall’art. 73, comma 1 del medesimo decreto: con la conseguenza che, nell’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, in un identico contesto, è illegittima la determinazione della pena operata applicando l’aumento della continuazione per effetto della erronea trasformazione della qualificazione del fatto da unico reato in due distinti reati”.
La coltivazione di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti
Può integrare reato di spaccio di sostanze stupefacenti la coltivazione domestica delle piante da cui ricavare tali sostanze. È interessante al proposito l’estratto della sentenza n. 35963 del 07/05/2019:
“Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell’ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell’immediato, sia a quello ricavabile all’esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell’agente”.
Piccolo spaccio di droga
La Corte di Cassazione inoltre è intervenuta sull’applicabilità dell’attenuante di cui all’articolo 62, n. 4 del codice penale al reato di spaccio di stupefacenti. L’attenuante di cui alla norma citata è “l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”.
In altre parola, l’aver conseguito un lucro di speciale tenuità ad esempio per aver venduto droghe leggere o comunque poco costose può incidere sulla pena applicabile? Il giudice potrebbe decidere per uno sconto della pena in caso di piccolo spaccio?
L’attività svolta dal piccolo spacciatore è stata bene individuata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15642 del 27/01/2015. Si legge nella massima della sentenza che: “In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine”.
L’articolo 75 del D.P.R. 309/1990 e lo spaccio di stupefacenti
Il Testo Unico sugli stupefacenti punisce con sanzioni amministrative anziché penali alcune condotte di spaccio di stupefacenti. Si tratta di quelle che vengono poste in essere allo scopo di fare uso personale delle sostanze. La norma applica una sanzione di diversa entità a seconda della tabella in cui si inserisce o si inseriscono le sostanze stupefacenti. Tali sostanze devono essere importate, esportate, acquistate, ricevute a qualsiasi titolo o detenute.
La distinzione riguarda la classificazione di droghe leggere e pesanti rispettivamente nelle tabelle II e IV e I e III.
La sanzione amministrativa, applicata per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di droghe leggere e da due mesi ad un anno se si tratta di droghe pesanti è la sospensione:
- della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla;
- del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
La valutazione e l’accertamento dell’uso personale di droga
In ordine alla valutazione sull’uso personale delle sostanze stupefacenti la norma stabilisce che il giudice tiene conto dei seguenti elementi:
- la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa. Tale quantità non deve essere superiore a dei limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga;
- la modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Il giudice deve avere riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
- se si tratta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, che questi non eccedano il quantitativo prescritto.
La polizia incaricata dell’accertamento dei fatti contesta i fatti e dispone l’esecuzione di esami tossicologici. Dell’esito di tali esami e della contestazione comunica appena possibile al prefetto. Prima di procedere con le sanzioni amministrative, a seguito dell’esito degli accertamenti che deve compiere il prefetto, gli organi della polizia procedono immediatamente al ritiro della patente o al ritiro del certificato di idoneità tecnica in caso di ciclomotore se l’interessato ha disponibilità di veicoli a motore.
Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni. I documenti vengono inoltrati al prefetto che entro quaranta giorni, accertati i fatti, adotta l’ordinanza con cui convoca la persona segnalata per valutare le sanzioni amministrative da applicare. Qualora la persona segnalata sia minore d’età il prefetto provvede a convocare i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale. Espone a questi i fatti rilevati e li invita ad attivarsi per l’esecuzione di programmi di riabilitazione presso le strutture pubbliche.
Conclusioni sulla pena per lo spaccio di droga
Riassumendo quanto appena discorso, si può concludere che:
- lo spaccio di droga consiste in varie condotte e pertanto ai fini dell’integrazione del reato devono corrispondere a quelle previste dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990;
- la pena per lo spaccio di droga oggi varia a seconda che le sostanze siano ricomprese nelle tabelle considerate droghe leggere o droghe pesanti. In particolare per le droghe pesanti le pene sono la reclusione da sei a vent’anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. Per le droghe leggere le pene sono le stesse ma diminuite da un terzo alla metà;
- configura l’ipotesi autonoma di reato il piccolo spaccio di droga. Per tale fattispecie sono previste delle pene ridotte corrispondenti alla reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032,00 a 1.0329,00 euro;
- è possibile l’applicazione della circostanza attenuante della pena di cui all’articolo 62, n. 4 del codice penale, al reato di spaccio di stupefacenti anche nel caso in cui si tratti dell’ipotesi di spaccio per lieve entità di cui all’articolo 73, quinto comma, del D.P.R. 309/1990.