La rendita vitalizia – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- La rendita con testamento
- L’alea
- Il vitaliziante
- Il vitaliziato
- Aspetti formali
- Inadempimento e risoluzione
- Forme di rendita
Il negozio giuridico della rendita vitalizia ha avuto una prima disciplina frammentaria e disorganica all’epoca del diritto romano. Si è consolidata successivamente nel Medioevo per essere inquadrata nella categoria dei contratti aleatori durante l’età Napoleonica. La sua attuale regolamentazione è contenuta negli articoli 1872 e seguenti del Codice Civile. Si distingue dalla rendita perpetua per la differente natura contrattuale.
Cos’è la rendita vitalizia
Il Codice Civile non fornisce una definizione di rendita vitalizia per cui vi si applica la definizione di rendita perpetua di cui all’articolo 1861. Si ritiene pertanto che con la rendita vitalizia “una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale”. Per quanto concerne la sua regolamentazione si integra tale definizione con gli articoli 1872 e seguenti del Codice Civile.
Le parte che conferisce all’altra il diritto a ricevere la prestazione periodica e che ne sarà onerata è il vitaliziante, mentre chi conferisce l’immobile o cede il capitale è il vitaliziato. La prestazione, come leggiamo nella norma, può essere costituita da una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili. Entrambe le parti devono essere munite della capacità di agire e di disporre in quanto le obbligazioni sorte in capo ad esse impongono il compimento di atti di disposizione che modificano o alterano i beni su cui agiscono.
È un contratto di durata ad esecuzione periodica in cui la durata della rendita vitalizia è incerta a differenza della rendita perpetua in cui la durata è illimitata.
Può essere costituita a titolo oneroso mediante contratto oppure a titolo gratuito nella forma del testamento. Parliamo dunque dei modi di costituzione di cui si occupa l’articolo 1872 del codice civile nel prossimo paragrafo.
Come funziona la rendita vitalizia
L’articolo 1872 del codice civile recita come segue:
“La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti”.
Quando è costituita a titolo oneroso la forma del negozio giuridico è quella di un contratto. Con questo due soggetti si obbligano reciprocamente: l’uno corrisponde periodicamente una somma di denaro o cose fungibili all’altro, come corrispettivo dell’alienazione di un bene mobile o immobile o della cessione di capitale. Si tratta in questo caso di contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso a natura consensuale. La parte onerata della rendita si assume il rischio che il rapporto instaurato risulti o meno per sé economicamente vantaggioso. Tale rischio deriva dal fatto che la durata del rapporto è incerta in quanto dipendente dalla durata della vita di un soggetto (vita contemplata), che può essere il vitaliziato o altro soggetto. Si definisce infatti contratto aleatorio in cui l’alea è elemento essenziale alla sua validità. La sua mancanza, infatti, determina la nullità del contratto.
La rendita vitalizia mediante testamento
La sua costituzione mediante testamento invece si serve del legato quale disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce a un beneficiario (vitaliziato) il diritto a ricevere una prestazione periodica da parte di un soggetto onerato a corrisponderla (vitaliziante). Si tratta in tal caso di una prestazione periodica ma di tipo unitario. Si rammenta pertanto quanto disposto dall’articolo 670 del codice civile in tema di legato a prestazioni periodiche. Il termine da cui decorre il diritto a ricevere la prestazione periodica coincide con la morte del testatore e da quel momento il legatario ha diritto a ricevere tutta la prestazione dovuta per il termine in corso anche se si trova in vita solo all’inizio dello stesso. Evidenziamo che il diritto acquisito a ricevere la prestazione è cosa diversa dalla riscossione del legato che può essere pretesa solo dopo la scadenza del termine.
Si segnala fra le forme di rendita vitalizia per testamento il legato di alimenti disciplinato all’articolo 660 del codice civile. È una figura di rendita particolare in quanto quest’ultima è costituita dalla corresponsione degli alimenti da parte del vitaliziante al vitaliziato fino al termine della vita contemplata avuto riguardo alle sue necessità nonché alla sua posizione in società.
L’alea nella rendita vitalizia a titolo oneroso
Fin dalle più antiche elaborazioni giurisprudenziali, si è ritenuto che l’alea fosse elemento caratterizzante la causa e l’oggetto del contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso. Quanto alla causa, l’alea si pone come elemento che rende incerta la condizione economica di entrambe le parti. Queste infatti vanno incontro ad un vantaggio o a un danno economico a seconda della durata della vita del vitaliziato. Quanto all’oggetto, il vitaliziato effettua una prestazione certa e determinata o determinabile mentre il vitaliziante non ha sicuramente certezza circa l’entità della sua obbligazione.
Abbiamo già accennato che la mancanza dell’alea comporta la nullità del contratto. La Cassazione con sentenza numero 19763 del 2005 ha chiarito come accertarsi sull’esistenza dell’alea. Questa parla della necessità di verificare “l’equivalenza del rischio” ovvero se quando le parti hanno concluso il contratto entrambe godevano di una stessa probabilità di guadagno o di perdita tenendo conto “sia l’entità della rendita, sia la durata della stessa, in relazione alle probabilità di sopravvivenza del beneficiario”. L’assenza dell’alea con conseguente nullità del contratto si avrebbe pertanto, secondo tale orientamento giurisprudenziale, quando al momento della conclusione del contratto era già ipotizzabile la durata di vita del vitaliziato in ragione della sua vecchiaia e delle sue condizioni fisiche. In tal caso infatti, sarebbero calcolabili i guadagni e le perdite di entrambe le parti.
Aspetti sulla figura del vitaliziante
L’obbligazione alla prestazione di rendita può essere distribuita a carico di più soggetti passivi. In tal caso è agevole attribuirne l’entità per quote dal momento che si tratta di una prestazione economica di denaro o cose fungibili. È esclusa tuttavia la solidarietà tra i soggetti passivi ma deve essere determinata l’entità delle quote. In mancanza di tale individuazione queste si presumono uguali.
Può avvenire la sostituzione del vitaliziante in due casi:
- tramite la novazione soggettiva dell’obbligazione per atti fra vivi;
- quando il vitaliziante muore prima del vitaliziato. In tal caso gli obbligati all’adempimento della prestazione saranno i suoi eredi che pagheranno per quote.
Il creditore vitaliziato
Il vitaliziato può essere parte o meno del contratto di rendita vitalizia a seconda, rispettivamente, che si tratti di vitalizio oneroso ai sensi dell’articolo 1872 del codice civile o di vitalizio a favore di un terzo di cui all’articolo 1875 del codice civile.
Il suo credito è cedibile secondo le regole generali sulla cessione del credito con le relative garanzie a tutela del cessionario. Se il vitaliziato muore possono subentrare nel suo credito gli eredi solo se l’alea della rendita era misurata alla durata della vita di un soggetto diverso.
Per quanto riguarda la prestazione a carico del vitaliziato, ovvero l’alienazione di un bene mobile o immobile di cui è proprietario o la cessione di capitale, si applicano le regole generali sulla vendita. Bisogna tuttavia distinguere quando oggetto della cessione sia un bene mobile o immobile e quando sia una somma di denaro. Nel primo caso si ha la trascrizione dell’atto di vendita con ipoteca legale del vitaliziato a favore del vitaliziante. Nel secondo caso è necessaria l’ipoteca volontaria su accordo delle parti. In mancanza di questa il vitaliziato ha diritto a chiedere la restituzione del capitale ceduto.
La rendita a titolo oneroso non è pignorabile o sequestrabile dalle parti ai sensi dell’articolo 1881 del codice civile.
Aspetti formali della rendita vitalizia
La rendita vitalizia deve essere costituita in forma scritta ad substanziam, nelle modalità di scrittura privata o atto pubblico. Se la sua costituzione è preceduta da una proposta irrevocabile di procedere alla stessa anch’essa deve essere redatta in forma scritta e le parti non possono comportarsi diversamente da quanto sottoscritto. Questa è l’opinione di una giurisprudenza consolidatasi nel lontano 1963 con una sentenza della Cassazione, la numero 1004 del 20 aprile.
In assenza di forma scritta il negozio giuridico è inesistente e tale vizio non è sanabile facendo valere la presenza del contenuto del contratto in altro documento. In tal senso si è espresso il Tribunale di Firenze nel 1994.
Inadempimento del contratto e risoluzione
L’articolo 1878 del codice civile afferma che “In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita”.
Si deduce dalla norma che le regole sull’inadempimento del contratto di rendita oneroso differiscono parzialmente dalle regole generali sull’inadempimento del contratto. Come si legge infatti, in caso di inadempimento del vitaliziante, il vitaliziato ha a disposizione degli strumenti alternativi alla risoluzione del contratto, quali il sequestro e la vendita dei beni del debitore. Tale disposizione è prevista in ragione del fatto che la risoluzione del contratto potrebbe risultare più svantaggiosa che vantaggiosa per il vitaliziato che abbia come unica fonte di sostentamento la rendita vitalizia.
Le parti contraenti, tuttavia, hanno comunque la possibilità di pattuire nel contratto una clausola di risoluzione in caso di inadempimento. Nel caso di risoluzione però bisogna tener conto della natura del contratto di rendita vitalizia quale negozio ad esecuzione periodica e pertanto applicare l’articolo 1458 del codice civile. In base a questo la risoluzione del contratto nei contratti ad esecuzione periodica non si estende alle prestazioni già eseguite. Ne deriva che l‘unico effetto della risoluzione del contratto di rendita è la restituzione della cosa alienata alla stipulazione del contratto.
Altri strumenti di tutela del vitaliziato
Il vitaliziato può agire in sua tutela anche nelle seguenti ipotesi:
- quando il vitaliziante non adempie alle sue obbligazioni di garanzia mediante eccezione d’inadempimento di cui all’articolo 1460 del codice civile;
- se le condizioni patrimoniali del vitaliziante sono divenute tali da mettere a rischio il conseguimento della rendita, sospendendo l’esecuzione della prestazione da lui dovuta (articolo 1461 del codice civile);
- nel caso in cui il vitaliziante non gli offre o gli diminuisce le garanzie pattuite, chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1877 del codice civile;
- quando il debitore vitaliziante fallisce, inserendosi nel suo passivo per un importo pari al valore della rendita (articolo 60 legge fallimentare).
Altre forme di rendita vitalizia
La rendita vitalizia trova la sua fonte negoziale anche in forme diverse dal contratto e dal testamento. La legge individua la possibilità di costituirla anche tramite:
- contratto a favore di un terzo (articolo 1875 codice civile);
- donazione (articolo 1872 codice civile);
- contratto di assicurazione (articolo 1882 codice civile);
- contratto di divisione (articolo 713 e seguenti del codice civile);
- promessa al pubblico (articolo 1989 codice civile);
- titolo giudiziale (articolo 2057 codice civile).
La rendita vitalizia per donazione
La rendita vitalizia costituita per donazione è una delle forme di rendita a titolo gratuito. La donazione in questo caso è in forma diretta e la rendita ne costituisce un atto di liberalità. Con la donazione il vitaliziante attribuisce al donatario vitaliziato il diritto di credito alla rendita vitalizia. Richiede la forma dell’atto pubblico ai fini della stessa validità dell’atto.
Il negozio giuridico di cui si tratta può essere costituito con la donazione semplice o modale oppure può essere un negozio misto a donazione. In tale ultimo caso assume rilievo l’onerosità del rapporto in relazione all’esecuzione di una liberalità costituita dalla rendita. Deve tuttavia mancare l’alea nel rapporto costituito.
La rendita vitalizia infine si può costituire anche per donazione indiretta. Con questa la parte beneficiaria della donazione non subisce alcun sacrificio ma soltanto si arricchisce.