Responsabilità banca per perdita di chance – indice
- I fatti
- Il ricorso all’ABF
- La posizione della banca
- Il risarcimento del danno
- La responsabilità per gli ordini di pagamento
- Il danno da perdita di chance
- Il danno da inadempimento contrattuale
Recentemente l’Arbitro Bancario Finanziario si è espresso sul tema della responsabilità della banca per perdita di chance di un proprio cliente, determinato dal blocco della piattaforma di trading online.
Trattandosi di un tema che potrebbe costituire elemento di attenzione sempre più diffuso nel prossimo futuro, occupiamoci brevemente di comprendere in che modo l’ABF Milano sia arrivato alle proprie valutazioni, a fronte del ricorso n. 1161412 dello scorso 10 settembre 2020.
I fatti
I fatti traggono origine dal ricorso inoltrato da un cliente bancario lo scorso 10 settembre 2020, il quale riferiva che:
- il 19 luglio 2019 aveva ricevuto dalla piattaforma di trading della propria banca un accredito erroneo sul proprio conto corrente di un importo di 10.000 euro;
- l’accredito è dovuto dalla duplicazione di un altro bonifico effettuato il 2 luglio 2020 dello stesso importo;
- ha inviato alla banca diverse richieste di storno del secondo bonifico;
- solamente il 18 settembre 2019 la banca dichiarava di aver individuato il bonifico;
- il 19 settembre 2019 l’intermediario procedeva allo storno dell’operazione;
- solamente il 20 settembre 2019, dopo oltre due mesi di inattività forzata, la piattaforma di trading ripristinava l’operatività.
Il ricorso all’ABF per perdita di chance
Ricostruito quanto sopra, il cliente della banca lamentava il fatto di aver esperito infruttuosamente il reclamo con cui contestava all’intermediario l’inadempimento degli obblighi di diligenza a suo carico, e ricorreva così all’ABF per domandare il risarcimento del danno da perdita di chance.
Il blocco delle operazioni di trading determinata dalla condotta dell’istituto di credito, infatti, a sua detta aveva precluso la possibilità di poter conseguire i guadagni sperati. In aggiunta a ciò, il cliente dell’istituto bancario domandava anche il danno da inadempimento contrattuale. Il cliente sostiene infatti l’assenza di conformità dei canoni di buona fede che incombono sulla banca. E che, in tale scenario, non avrebbe comunicato formalmente e tempestivamente la mancata individuazione del bonifico oggetto di storno, nonostante i dati fossero a disposizione della stessa fin dal momento della presentazione della richiesta del cliente.
Per quanto concerne il danno da perdita di chance, il cliente della banca ha quantificato il pregiudizio in euro 4.872,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria o alla maggiore o minore somma che è ritenuta equa dal Collegio. Viene invece stimato in euro 3.193,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o maggiore o minore somma ritenuta equa dal Collegio il danno da inadempimento contrattuale.
La posizione della banca
Dal canto suo, l’istituto di credito eccepiva il fatto che nel ricorso non fossero stati ravvisati elementi utili per fornire una prova dell’asserito danno cagionato dalla banca. Viene inoltre contestato il fatto che sia le occasioni di investimento precluse, sia il mancato guadagno, fossero riferimenti non circostanziati e generici. Non potevano infatti essere individuate a carico della banca quali occasioni fossero state effettivamente precluse alla cliente, e quali guadagni fossero stati alla stessa impediti.
L’istituto di credito domandava dunque il rigetto del ricorso.
Dinanzi a tale posizione, il cliente bancario contestava che invece si dovesse ritenere che vi era stato inadempimento della banca ex art. 1856 cc, rubricato “Esecuzione di incarichi”, secondo cui:
La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente
Per il cliente dell’istituto di credito vi era inoltre responsabilità, con le conseguenze che ciò comportava, ai sensi degli art. 1218 e ss cc.. E, quanto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, riteneva equa la liquidazione stimata pari al 20% del valore del capitale immobilizzato.
Nelle sue controrepliche, infine, la banca riconosceva di non aver velocemente trovato il bonifico duplicato. Contestava altresì che il blocco della piattaforma di trading potesse, di per sé, costituire un danno risarcibile. E, ulteriormente, contestava la mancanza della prova del danno asseritamente patito.
Il risarcimento del danno per perdita di chance
La controversia riguarda dunque la richiesta di risarcimento per il danno subìto dal cliente per il ritardo con cui la banca avrebbe provveduto allo storno di un bonifico accreditato in maniera errata sul proprio conto corrente dalla piattaforma virtuale, attraverso la quale il cliente realizzava trading sulle criptovalute.
Nel dettaglio, come ricostruito dall’ABF, il cliente ha lamentato il fatto che i tempi con cui l’istituto di credito aveva completato l’operazione di storno del bonifico duplicato, nonostante fosse stata prontamente richiesta dallo stesso ricorrente, fosse dovuto a negligenza dell’operatore, e che tale negligenza avesse determinato il blocco della propria attività di trading sulla piattaforma per circa due mesi.
Quindi, proprio in relazione a ciò, viene richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per complessivi 4.872,06 euro. Viene quindi richiesto il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per 3.193,75 euro.
La responsabilità della banca per gli ordini di pagamento
Nell’esame del caso, il Collegio rileva la disposizione del bonifico in data 19 luglio 2019. E, come tale, fosse stato disposto in un contesto temporale che riguardava l’applicazione del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II).
La normativa prevede che ogni intermediario è responsabile nei confronti del proprio cliente in caso di mancata o di inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento nelle diverse fasi in cui si articola l’esecuzione dell’operazione, anche al fine di rintracciare senza indugio l’operazione di pagamento e di darne informazione all’utente.
L’art. 25 del D. Lgs. 11/2010 disciplina la responsabilità per la corretta esecuzione dello stesso. E, in tale normativa, si rinviene l’obbligo di rimborso “senza indugio”.
Il Collegio si sofferma in particolar modo sul comma 7, secondo cui:
Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l’operazione di pagamento, e li informano del risultato.
Il ritardo nello storno
Ebbene, nel caso in esame è chiaro come il 19 luglio 2020 la banca accredita sul conto corrente del cliente presso l’intermediario un accredito pari a 8.738,83 euro. Sebbene manchi negli atti allegati all’ABF l’estratto del conto corrente con evidenza dell’avvenuto accredito del bonifico de quo, è palese la ricezione del bonifico da parte della banca.
Peraltro, afferma l’intermediario, la banca rintraccia nei propri sistemi informatici l’importo erroneamente bonificato al cliente trader in data 19 luglio 2019 sulla piattaforma, a seguito di varie ricerche, e dunque solamente due mesi più tardi, il 18 settembre 2019, e quindi restituito il 20 settembre 2019. Solo in questa data la piattaforma di trading riprende la propria operatività di investimento finanziario.
Se la banca ha palesemente rammentato quanto sopra, purtroppo non sembra aver chiarito i motivi che hanno indotto questo evidente ritardo nello storno delle somme.
L’unica affermazione dell’intermediario in questo senso è l’aver sottolineato di non aver potuto rapidamente individuare il bonifico duplicato. Questa condotta, a fronte dell’utilizzazione di procedure sempre più automatizzate e standardizzate, per il Collegio è evidentemente in netto contrasto con l’obbligo di diligenza che incombe sull’intermediario, ovvero nell’obbligo che l’intermediario avrebbe nel porre in essere un’organizzazione intesa ad assicurare lo svolgimento degli incarichi di pagamento o di accredito in modo conforme alla specifica qualificazione professionale del banchiere.
Il richiamo al Codice Civile
Il Collegio richiama quindi alla mente quanto contenuto nell’art. 1856 cc, secondo cui l’istituto di credito risponde dell’esecuzione degli incarichi che le siano stati conferiti dal correntista o da altro cliente secondo le regole in tema di mandato.
Ne consegue che, si legge ancora nelle motivazioni dell’ABF milanese, l’istituto di credito è obbligato a tenere, nell’esecuzione degli incarichi di pagamento commessi dai clienti o di accredito disposti da altri soggetti, il comportamento configurato per il mandatario agli artt. 1710 cc, ovvero:
Il mandatario tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato gratuito, la responsabilità per colpa valutata con minor rigore.
Il mandatario tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
All’art. 1711 cc si ricorda invece come
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Banca e mandato
Mentre all’art. 1712 cc il legislatore si sofferma sul fatto che
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Secondo il Collegio, la banca non si sarebbe comportata in questo modo. E, dunque, si è così provata la negligenza dell’istituto di credito.
Tuttavia, non ci sono prove del danno da tale comportamento. Danno che, in particolare, sarebbe frutto dell’operatività sulla piattaforma di trading virtuale e dall’impossibilità di operare su tale piattaforma e, quindi, sul mercato delle criptovalute per 59 giorni.
Il danno da perdita di chance
Per arrivare alle proprie conclusioni, l’ABF ricorda come secondo il costante e coerente orientamento della Corte di Cassazione il danno da perdita di chance è risarcibile solamente se si riesce a provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, “la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta”.
Il danno da inadempimento contrattuale
Per quanto poi riguarda il danno da inadempimento contrattuale, il cliente dell’istituto di credito domanda che sia risarcito il tempo perso, le occasioni di investimento precluse, il mancato guadagno. Valutato ciò, il Collegio ricorda quanto appena affermato.
Per quanto attiene invece il tempo perso, l’Arbitro richiama ancora i consolidati orientamenti della Suprema Corte, “secondo cui è consentita la risarcibilità dei danni non patrimoniali soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile”. Alla luce di ciò non è possibile accogliere la richiesta della ricorrente.
Dunque, il Collegio accerta e dichiara la responsabilità dell’intermediario, ma non accoglie la domanda di risarcimento del danno.