La responsabilità contrattuale – indice:
Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di approfondire natura e caratteristica della responsabilità precontrattuale, legando – in parte – la stessa, al concetto più noto di responsabilità contrattuale. Ma che cosa si intende per responsabilità contrattuale? Cosa prevede il legislatore per l’onere della prova e il risarcimento del danno?
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Nell’introdurre tale tema, rammentiamo come il nostro ordinamento giuridico preveda due diverse ipotesi di responsabilità civile.
Da una parte possiamo trovare la responsabilità contrattuale, introdotta – nei termini dell’inadempimento di un’obbligazione assunta, dall’art. 1218 c.c., secondo cui
il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Dall’altra parte possiamo invece trovare la responsabilità extracontrattuale o aquiliana, per violazione del principio del neminem laedere introdotto dall’art. 2043 c.c., secondo cui
qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Ora, anche se è vero che una parte degli studiosi ritengono che questa distinzione “tradizionale” possa essere superata in termini di uniformità di disciplina sulle forme di responsabilità, è anche vero che appare evidente come responsabilità contrattuale ed extracontrattuale differiscano in ordine a diversi profili come quelli dell’onere della prova e del termine di prescrizione, rendendo dunque opportuna una trattazione specifica e distinta.
Per far ciò, si può ben cominciare a evidenziare come, contrariamente a quanto avvenga con la responsabilità extracontrattuale, che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio tra danneggiato o danneggiante, ma solamente un comportamento che abbia violato il principio generale del neminem laedere, la responsabilità contrattuale basi la propria natura proprio sull’esplicita violazione di uno specifico dovere, che possa essere derivante da un vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto. Di qui, la necessità di prender spunto dall’art. 1218 c.c. per meglio inquadrare la responsabilità e la diligenza che ricade sul debitore.
La responsabilità del debitore
Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’art. 1218 c.c. dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Sul tenore letterale di questa norma è dunque possibile compiere la deduzione secondo cui l’obiettivo del legislatore è intuibilmente quello di tutelare la posizione del creditore contro possibili inadempimenti del debitore, fermo restando che la lettura di tale norma dovrà essere integrata con le norme che vanno a “mediare” la stessa posizione, occupandosi del modo con cui il debitore abbia o meno inadempiuto alle proprie obbligazioni.
In particolare, una prima fonte calmierante sarà rappresentata dalla disposizione di cui all’art. 1176 c.c., in materia di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, secondo cui
nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Ne consegue che se il debitore ha agito con la diligenza che ci si attendeva e che era stata richiesta, ma che nonostante ciò non ha potuto adempiere all’obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria che discende da quella contrattuale.
L’onere della prova nella responsabilità contrattuale
Una differenza molto ampia tra il recinto della responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale (della quale si è brevemente fatto cenno nelle righe che precedono) è rappresentato dal fatto che contrariamente alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., in cui è il soggetto danneggiato a dover provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (incluso anche il dolo o la colpa dell’autore del danno “ingiusto”), nella responsabilità di tipo contrattuale si assiste a una vera inversione dell’onere probatorio.
Dunque, nella responsabilità contrattuale, in cui il danno viene determinato da parte del debitore, trova ampia applicazione il principio della presunzione della colpa. Spetterà pertanto al creditore l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno. Di contro, spetterà al debitore, al fine di sottrarsi alle ipotesi di risarcimento, dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
Il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale
Con la responsabilità contrattuale il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo della prestazione deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore (il c.d. danno emergente) sia del mancato guadagno di quest’ultimo (il c.d. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno).
Diverso è invece l’approccio della responsabilità aquiliana, in cui ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili o non prevedibili. Limitato è dunque il contesto in cui si muove il risarcimento nella responsabilità contrattuale, ove l’inadempimento o il ritardo nella prestazione non abbiano natura dolosa, comporterà la sola qualificazione di una risarcibilità al mero danno prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione.
Chiaro è, in tal senso, il dispositivo dell’art. 1225 c.c.:
Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
La prescrizione nella responsabilità contrattuale
Chiudiamo infine rammentando come, contrariamente a quanto avviene nel risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, che è soggetto alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., all’illecito contrattuale si applica l’art. 2946 c.c., che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.