Il reato di revenge porn – indice:
- Le origini del reato
- L’articolo 612-ter c.p.
- La struttura del reato
- Il Codice rosso
- La procedibilità del reato
- Le sanzioni penali
- Sexting e Revenge porn
Il reato di revenge porn è disciplinato dall’articolo 612-ter del codice penale. Le norma punisce la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.
Il fenomeno si manifesta tramite la tenuta di varie condotte. Quella che più di frequente viene praticata è la pubblicazione sul web di immagini o video da parte dell’ex partner allo scopo di vendicarsi e nuocere all’immagine della persona ritratta. La pubblicazione o diffusione delle immagini o dei video può avvenire anche allo scopo di mettere pressione alla vittima che può essere indistintamente uomo, donna o un soggetto debole. Si badi bene che elemento costitutivo della fattispecie di reato è la mancanza di consenso alla pubblicazione o diffusione da parte della persona rappresentata.
La nuova figura di reato è stata introdotta dalla legge n. 69 del 2019 denominata Codice Rosso. L’articolo 612-ter del codice penale stabilisce quali sono le condotte tipiche del reato e determina le sanzioni penali applicabili.
Il reato di revenge porn è un delitto contro la libertà libertà morale e come tale punito con le pene della reclusione e della multa.
Perché “revenge porn”
Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è stato denominato revenge porn ossia, tradotto in italiano, vendetta porno. La pratica di diffondere foto o video dell’ex partner senza il suo consenso è stata per la prima volta sanzionata penalmente in Inghilterra. Per questo motivo il reato di diffusione illecita di immagini o video di cui all’articolo 612-ter del codice penale viene chiamato revenge porn.
Tale denominazione deriva dal fatto che la diffusione di immagini o video a contenuto sessuale che ritraggono una persona è spesso posta in essere come vendetta nei confronti del soggetto rappresentato al fine di arrecargli un danno. La vendetta tuttavia non è sempre lo scopo per cui viene posta in essere la condotta. Il legislatore infatti ha volutamente non utilizzato il termine vendetta nel disciplinare la norma allargando le possibilità di applicazione della fattispecie.
L’articolo 612-ter del codice penale
Il testo dell’articolo 612-ter del codice penale è il seguente:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
La spiegazione dell’articolo 612-ter del codice penale
Dopo aver effettuato un’attenta lettura della norma in esame si procede con lo spiegare, comma per comma, le parole del legislatore.
Primo comma: le condotte che integrano reato di revenge porn
In primo luogo il legislatore ha individuato le condotte che danno luogo al reato. Tali condotte sono:
- l’invio;
- la consegna;
- la cessione;
- la pubblicazione;
- la diffusione.
Le immagini o i video inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi devono essere a contenuto sessualmente esplicito e devono essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza il consenso della persona che è in esse rappresentata.
Un altro presupposto per l’applicazione della fattispecie è che tra la vittima del reato e il suo autore ci fosse a monte l’accordo di mantenere privati tali immagini e video. Spesso infatti fra la vittima del reato e l’autore c’è stata una relazione sentimentale, legalmente riconosciuta o meno.
Riassumendo la tipicità della condotta consiste nel:
- realizzare o sottrarre immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito;
- inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere tali contenuti;
- farlo senza il consenso della persona rappresentata.
Secondo comma: le due ipotesi di revenge porn
L’autore del reato in ogni caso può essere chiunque così come la vittima. Sulla provenienza delle immagini e dei video la norma stabilisce che l’autore del reato può:
- averli realizzati o sottratti oppure
- averli ricevuti o acquisiti.
Si configurano così due ipotesi distinte di reato sanzionate tuttavia allo stesso modo: la prima che richiede l’elemento soggettivo del dolo generico e la seconda del dolo specifico. Colui che infatti “condivide” le immagini o i video ricevuti o acquisiti deve, oltre a porre in essere consapevolmente la condotta, voler arrecare un danno alla vittima a prescindere dal fatto che il danno sia effettivamente arrecato o meno.
Terzo e quarto comma: le aggravanti del reato di revenge porn
In secondo luogo la norma determina le sanzioni penali per la punizione del reato e prevede delle ipotesi di aggravante. Le aggravanti che determinano un aumento della pena sono:
- quado il reato è commesso dal un soggetto con il quale la vittima aveva avuto una relazione coniugale o affettiva;
- quando il reato è commesso con strumenti o mezzi informatici;
- se il fatto è commesso nei confronti di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica;
- se la vittima del reato è una donna in stato gravidanza.
Quinto comma: la procedibilità del reato di revenge porn
Infine la norma si occupa della procedibilità del reato che stabilisce nella modalità della querela della persona offesa o d’ufficio in alcuni casi.
Il Codice rosso e l’articolo 612-ter del codice penale
La legge che ha introdotto l’articolo 612-ter nel codice penale è la legge 69/2019. Tale legge è nota come Codice rosso in quanto ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali per alcuni reati che vedono vittime di maltrattamenti, persecuzioni o violenze le donne e soggetti deboli.
L’articolo 347 del codice di procedura penale prevede che per alcune fattispecie di reati la polizia giudiziaria possa comunicare oralmente (oltre che immediatamente, ma l’immediatezza è un dovere) la notizia di reato al pubblico ministero. La previsione consente di accelerare le indagini del pubblico ministero e di consentire una tutela prioritaria dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici. Il Codice rosso ha inserito il reato di revenge porn fra le fattispecie cui si applica tale norma.
Il Codice rosso inoltre ha apportato una modifica al codice di procedura penale che coinvolge l’articolo 612-ter del codice penale. L’articolo 275 del codice di procedura penale prevede, al comma 2-bis, che non si applichi la misura della custodia cautela se il giudice prevede che la pena irrogata all’esito del giudizio non supera i 3 anni di reclusione. L’articolo 16 della legge 69/2019 ha escluso l’applicazione di tale disposizione al reato di revenge porn.
La procedibilità del reato secondo l’articolo 612-ter del codice penale
Il reato di revenge porn di cui all’articolo 612-ter del codice penale è procedibile a querela della persona offesa.
La querela deve essere presentata all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
La vittima dunque deve tramite la querela dichiarare la propria volontà che il reato venga perseguito penalmente ed ha tempo di presentare tale dichiarazione alla Procura della Repubblica, tramite il proprio avvocato difensore, sei mesi da quando il fatto è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza.
A seguito della querela iniziano le indagini preliminari ovvero quella fase del processo in cui il Pubblico ministero e la Polizia giudiziaria verificano l’attendibilità delle dichiarazioni effettuate. In base alle prove e alla verifica dei presupposti per la sussistenza del reato il Pubblico ministero decide per fare domanda di archiviazione del procedimento o rinviare a giudizio l’indagato. Se il giudice per le indagini preliminare accoglie la domanda di archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti c’è il rinvio a giudizio in cui si deciderà per l’assoluzione o la condanna dell’imputato.
La remissione della querela invece può essere soltanto processuale.
Il reato di revenge porn tuttavia è procedibile d’ufficio quando:
- la vittima è una persona con inferiorità fisica o psichica;
- è commesso a danno di una donna incinta;
- quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Le sanzioni
Il reato di revenge porn è punito con le pene:
- della reclusione da uno a sei anni e
- della multa da 5.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata se il reato è commesso:
- da chi ha con la vittima un rapporto di coniugio o è dalla stessa separato o divorziato ovvero
- da chi ha intrattenuto con la vittima una relazione affettiva;
- con strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di:
- donna in stato gravidanza;
- persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Il Sexting e il Revenge porn
Il Sexting, fenomeno che verrà spiegato nelle righe successive, può, se accompagnato dalla diffusione pubblica di immagini o video senza consenso, integrare il reato di revenge porn.
Si tratta di una pratica, molto diffusa tra i minorenni, di scambio di messaggi a contenuto sessuale, anche accompagnati da immagini a sfondo sessuale tramite il cellulare o strumenti informatici. Lo scambio avviene tra persone consenzienti e non c’è diffusione o pubblicazione di immagini o video.
Qualora tuttavia uno dei due soggetti diffonda immagini raffiguranti l’altro senza il suo consenso a soggetti terzi si può configurare il reato di revenge porn.