Indice:
La banca che revoca la carta bancomat e segnala l’avvenimento in Centrale Rischi senza avvisare preventivamente il cliente circa la propria volontà di recedere dal rapporto della carta di “debito”, pone in essere un’azione che la Corte di Cassazione – con la sua sentenza n. 15500/2018 – ha ritenuto inefficace.
Revoca bancomat senza preventiva comunicazione è illegittima
Per cercare di capire in che modo si sia arrivati a questa valutazione da parte degli Ermellini giova cercare di rammentare brevemente quali sia stato lo sviluppo del caso.
La vicenda giunta sulle scrivanie della Suprema Corte trae infatti origini dalla segnalazione di revoca che un istituto di credito aveva inviato alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) relativamente a una carta di debito / bancomat, ma senza effettuare una preventiva comunicazione al ricorrente, titolare della carta.
Il cliente dell’istituto di credito si è dunque lamentato dell’illegittimità del comportamento della banca, domandando la rettifica della segnalazione compiuta in CAI e il risarcimento dei danni che gli sono stati provocati da questo comportamento, in relazione alla lesione del diritto all’immagine professionale e commerciale.
In primo grado, però, il Tribunale aveva ritenuto congruo il comportamento dell’istituto di credito, evidenziando come la revoca della carta e la correlata segnalazione in CAI fossero conformi alle previsioni di legge, e posto in essere che il conto del correntista era risultato sempre in passivo, privo di movimentazione, in ragione del progressivo maturare a debito del canone della carta, di interessi e di spese.
Sulla base di tale pronuncia il cliente bancario ricorre in Cassazione, lamentando il fatto che la segnalazione di revoca della carta alla CAI avrebbe dovuto essere preceduta da una comunicazione con adeguato margine di preavviso.
Comunicazione preventiva di revoca della carta
Esaminando il caso, gli Ermellini sembrano propendere verso la tesi del cliente dell’istituto di credito.
Nelle motivazioni della sentenza i giudici di legittimità ricordano innanzitutto come sotto il profilo tecnico la revoca della carta di debito integri un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti, ovvero tra la banca e l’utilizzatore della carta.
Da qui, i giudici rammentano come per poter essere efficacemente iscritta in CAI, la revoca della carta deve rispettare la modalità di corretto esercizio del patto, prevista dal nostro ordinamento. Ovvero, il recesso deve essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, come suggerito dall’art. 1334 c.c. secondo cui
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati
con il successivo art. 1335 c.c. che rammenta come
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia
Nell’ipotesi in esame, invece, la banca non ha provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione di recesso dal rapporto della carta di debito, con conseguente inefficacia della revoca e della correlata segnalazione.