La riabilitazione nel diritto penale – indice:
- Cos’è
- Quando è concessa
- Sospensione condizionale della pena
- Quando non si può ottenere
- La revoca
- Ambito di applicazione ed effetti
- Profili processuali
- Costi ed onorari
- Tempi
Il soggetto che ha commesso un reato è sanzionato in quanto il fatto illecito da questi commesso ha verie conseguenze giuridiche inevitabili. Al reato però, corrispondono delle sanzioni non sempre applicate concretamente o che comunque non hanno carattere perpetuo. Le ragioni della cessazione degli effetti sanzionatori della sentenza penale sono varie: ciò avviene, ad esempio, quando intervengono cause di estinzione del reato o della pena. Fra le prime si ricorda il procedimento di messa alla prova, fra le seconde, oggetto di questa trattazione, l’istituto della riabilitazione penale.
Cos’è la riabilitazione nel diritto penale
La riabilitazione nel diritto penale è una causa di estinzione della pena definita dall’articolo 178 del codice penale.
Ai sensi di tale norma “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Si distingue dalle altre ipotesi di estinzione della pena poiché estingue le pene accessorie e gli altri effetti residui della condanna che non sono stati estinti in altro modo.
È un procedimento che consente al soggetto condannato, manifestamente pentito del reato commesso, di riacquistare le capacità perdute per effetto della condanna.
Il legislatore ha inserito tale procedimento fra le norme sull’estinzione delle pene per evitare che una condanna segni irrimediabilmente le sorti di un soggetto che ha diritto ad essere reinserito nella vita sociale e rieducato alla stessa.
Quando viene concessa: i termini
Ai sensi dell’articolo 179 del codice penale la riabilitazione è concessa, a seconda delle fattispecie, dopo che sono decorsi i termini previsti. In ogni caso devono sussistere due presupposti:
- la pena principale dev’essere già stata scontata per intero oppure essersi estinta in altro modo;
- il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.
I termini decorsi i quali può essere richiesta sono i seguenti:
- tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in caso di condanna “ordinaria”;
- otto anni dallo stesso momento, se il condannato è recidivo e rientra nei casi previsti dall’articolo 99 del codice penale;
- dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali, o per tendenza. Tale termine deve decorrere dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La buona condotta
Sul requisito della buona condotta, la Cassazione Penale ha stabilito che su di questo incidono le condanne e le denunce successive al reato per il quale si chiede la riabilitazione.
Ha affermato infatti nella sentenza numero 27248 del 2010, richiamando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, come “La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, assume che – ove chi richiede la riabilitazione sia incorso in denunce successive alla condanna oggetto della richiesta – il giudice debba procedere ad un esame concreto dei fatti di cui a detta sopravvenienza, al fine di valutare se, appunto, essi precludano la valutazione di effettiva e costante buona condotta“.
Un altro aspetto riconducibile ad un percorso di buona condotta del condannato è l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato. Si tratta in particolare del risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.
La Cassazione ha individuato, inoltre, un altro requisito ai fini della buona condotta. Si tratta di quello che emerge dalla sentenza numero 3372 del 2000: “Tra le condizioni essenziali per il conseguimento della riabilitazione deve farsi rientrare non solo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma anche il pagamento delle spese di giustizia, il cui inadempimento è sintomatico — una volta che il condannato abbia interamente soddisfatto le prime e non abbia ottenuto la remissione del debito — dell’assenza del requisito della buona condotta”.
Riabilitazione nel diritto penale e sospensione condizionale della pena
I termini decorsi i quali è concessa la riabilitazione cambiano se prima è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena.
I termini saranno, ai sensi dei commi quattro e cinque dell’articolo 179 del codice penale:
- lo stesso dal quale decorre il termine di sospensione della pena prevista ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 163 del codice penale;
- allo scadere del termine dell’anno previsto dal comma 4 dell’articolo 163 del codice penale quando la sospensione condizionale della pena è concessa ai sensi di tale comma e purché sussistano le altre condizioni previste dall’articolo 179 del codice penale.
I casi in cui non si può ottenere
Lo stesso articolo 179 prevede due casi in cui la riabilitazione non può essere concessa. Si tratta di:
- incompatibilità con le misure di sicurezza. La norma esclude il caso in cui “si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato”;
- inadempienza da parte del condannato alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo dimostri che si trova nell’impossibilità di adempierle.
Sul secondo caso la giurisprudenza ritiene vada valutata attentamente l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili. Si rammenta che l’articolo 2043 del codice civile stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il condannato infatti deve attivarsi a risarcire il danno anche se di questo non sono state fatte precisazioni in apposita sede. Se non può attivarsi deve dimostrare il perché ne è impedito. Lo ha stabilito la Cassazione in varie pronunce, fra le quali citiamo la numero 6704 del 2005. La valutazione della buona condotta, tuttavia, si valuta anche in relazione ad altri fattori dimostrativi di un comportamento ravveduto, quali il pagamento delle spese processuali, che consentirebbero al condannato il riconoscimento del beneficio di riabilitazione.
La revoca della sentenza di riabilitazione nel diritto penale e i suoi effetti
Ai sensi dell’articolo 180 del codice penale la sentenza di riabilitazione “è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un’altra pena più grave”.
La revoca ripristina le pene accessorie e gli altri effetti della condanna che con essa erano stati eliminati. Produce i suoi effetti dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di revoca. Il provvedimento ha effetto retroattivo, cioè dal momento in cui il delitto, motivo del suo esercizio, è stato commesso ed ha natura dichiarativa.
Ambito di applicazione ed effetti della riabilitazione
La disciplina della riabilitazione penale prevista dagli articoli 178 e seguenti del codice penale si estende anche alle sentenza straniere di condanna.
Ad affermarlo è l’articolo 181 del codice penale che recita: “Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell’articolo 12″.
Gli effetti della riabilitazione sono, come già detto, l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti della condanna non ancora estinti. Tali effetti, ai sensi dell’articolo 182 del codice penale, incidono soltanto su coloro i quali la causa di estinzione si riferisce.
Profili processuali della riabilitazione nel diritto penale
Alla riabilitazione sono dedicate alcune norme che regolano la sua disciplina nel processo penale. Una in particolare è specificatamente per essa elaborata, altre si applicano alla stessa pur essendo di portata più generale. In questa sede si discute sulle più significative.
Il foro competente all’istanza di riabilitazione
Il foro competente a concedere la riabilitazione è, in via generale, il tribunale di sorveglianza che ha la giurisdizione nel luogo dove ha sede la residenza o il domicilio dell’interessato. Ai sensi dell’articolo 683, primo comma, del codice di procedura penale infatti “Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’articolo 179, settimo comma, del codice penale”.
La concessione avviene dunque su richiesta dell’interessato e solo dopo che il tribunale ha verificato l’adempimento degli obblighi civili derivanti dal reato o l’impossibilità di adempierli, il pagamento delle spese processuali, la buona condotta, e il tempo necessario trascorso.
La norma, quando parla di giudici speciali, si riferisce ai giudici militari e attribuisce la giurisdizione delle loro sentenze al tribunale di sorveglianza. Diverso è il caso in cui si tratta di riabilitazione militare in cui invece il tribunale competente è quello militare di sorveglianza.
Riabilitazione e patteggiamento
In tema di richiesta di riabilitazione e istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cosiddetto patteggiamento, c’è una giurisprudenza assai confusa e discordante.
Una parte attribuisce la competenza a decidere sulla riabilitazione derivante da una pronuncia di patteggiamento al giudice dell’esecuzione e non al tribunale di sorveglianza (tesi minoritaria).
Altra parte, equiparando la sentenza di patteggiamento a quella di condanna, ritiene competente il tribunale di sorveglianza. Si tratta di una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 43751 del 2011.
Ancora, alcuni giudici della Cassazione hanno ritenuto non vi sia interesse a chiedere la riabilitazione nel caso in cui sia stata richiesta l’applicazione della pena su istanza delle parti. Nella sentenza numero 44665 del 2004 hanno infatti affermato che “Non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l’interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue”.
Essendo, tuttavia, stati ridotti i termini di decorrenza della richiesta di patteggiamento da 5 a 3 anni per effetto della legge numero 145 del 2004, una Cassazione più recente ha ritenuto invece ammissibile preferire la riabilitazione al patteggiamento. I termini decorsi i quali si estingue il reato infatti sono più lunghi di quelli decorsi i quali si estingue la pena per effetto della riabilitazione.
L’ordinanza di riabilitazione
Il procedimento svolto dall’organo di sorveglianza investito della domanda di riabilitazione si svolge secondo quanto regolamentato dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura civile e si conclude con un’ordinanza avente efficacia costitutiva.
Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 179 del codice penale che devono essere allegati alla domanda di riabilitazione.
Il terzo comma dell’articolo 683 del codice di procedura penale afferma che “Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto”.
Costi per il procedimento di riabilitazione
I costi del procedimento di riabilitazione variano molto a seconda del tipo di reato per cui è avvenuta la condanna. L’onorario dell’avvocato si aggira generalmente fra i 1500 ed i 2500 euro oltre accessori.
Agli onorari sono da sommarsi, laddove insolute, le spese di giustizia e l’adempimento di eventuali sanzioni penali di carattere pecuniario (multe o ammende).
I tempi della riabilitazione penale
I tempi per la concessione della riabilitazione variano da alcuni mesi a circa un anno. Tutto dipende dal percorso necessario a seconda del tipo di reato per il quale è avvenuta la condanna ed al tipo di adempimenti, anche pecuniari, previsti a carico del condannato.