La ricerca telematica dei beni da pignorare – indice:
- Prima e dopo la riforma
- Istanza di richiesta
- Come avviene
- Competenza
- Beni nella disponibilità di terzi
Nel nostro focus sul pignoramento ci siamo soffermati a rammentare come il giudice possa disporre una ricerca telematica di beni da pignorare. Ma come funziona esattamente? Cosa è cambiato dopo la riforma del d.l. 132/2014?
La ricerca dei beni da pignorare prima e dopo la riforma
Iniziamo con il rammentare che prima delle modifiche normative apportate dal d.l. 12 settembre 2014 n.132, l’ufficiale giudiziario, dinanzi a un pignoramento negativo per mancanza di beni o per dichiarazione del debitore apparentemente non veritiera, poteva effettuare delle indagini presso l’anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche, finalizzate ad accertare la presenza o meno di cose da pignorare.
Queste indagini non erano dei veri e propri accessi materiali, ma si concretizzavano con una richiesta formale scaturita dopo apposita istanza avanzata dal creditore procedente: nell’ipotesi in cui la richiesta del giudice riguardasse più soggetti nei confronti dei quali si stava procedendo a pignoramento, occorreva indicare le generalità dei vari debitori e dei vari creditori richiedenti.
Ebbene, in seguito all’introduzione della riforma di cui sopra, l’istituto ha subito alcune modifiche sostanziali, racchiuse nell’introduzione dell’art. 492-bis c.p.c., disciplinando così in modo più puntuale e chiaro la procedura (ora telematica) di ricerca dei beni potenzialmente oggetto di pignoramento.
Istanza di richiesta di ricerca dei beni da pignorare
L’art. 492-bis c.p.c. ricorda innanzitutto come
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
L’istanza deve dunque contenere non solamente le generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, quanto anche l’indirizzo email ordinario, il fax e la PEC del difensore. In ogni caso, l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482 c.p.c., ovvero prima che sia decorso il termine indicato nel precetto: solamente se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del documento.
Come avviene la ricerca telematica dei beni da pignorare
Tornando all’art. 492 bis c.p.c., la ricerca telematica dei beni da pignorare prende il via con l’autorizzazione da parte del presidente del Tribunale o un giudice delegato, con la quale viene disposto che l’ufficiale giudiziario acceda attraverso collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, e in particolare nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, al fine di acquisire “tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Terminate le operazioni in questione, l’ufficiale giudiziario prepara un processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. A questo punto, l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento, munito del titolo esecutivo e del precetto.
Competenza a procedere al pignoramento
Nel caso in cui l’accesso telematico abbia permesso di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti previsti.
Se invece i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, una copia autentica del verbale sarà rilasciata al creditore che, entro 15 giorni dal rilascio (a pena d’inefficacia della richiesta) dovrà presentarla – insieme ad apposita istanza – all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Beni nella disponibilità di terzi
L’art. 492-bis c.p.c. disciplina l’ipotesi secondo la quale l’accesso abbia consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo nella disponibilità di terzi.
In questo caso, l’ufficiale giudiziario potrà notificare d’ufficio al debitore e al terzo il verbale, che dovrà altresì contenere l’indicazione del credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, l’ingiunzione, l’invito e l’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546.
Infine, l’articolo si conclude rammentando che “quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore”, e altresì che “quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore”.