La richiesta di rinvio a giudizio – indice:
La richiesta di rinvio a giudizio è l’atto con cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale.
Sulla base dell’art. 416 c.p.p., infatti, con la richiesta di rinvio a giudizio il P.M. domanda che l’imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono indicati nel capo di imputazione.
Su tale richiesta il giudice di esprimerà all’esito dell’udienza preliminare. Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga che sussistano i presupposti per procedere, emana il decreto con il quale dispone il giudizio indicando luogo, giorno e ora della comparizione dinanzi al giudice del dibattimento. In tale udienza, le parti potranno altresì decidere se accedere o meno alle forme alternative con le quali cercare di definire il processo.
In tale ambito, si tenga conto che:
- la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non viene preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini, o ancora se non è preceduta dall’invito a presentarsi per l’interrogatorio nel caso in cui l’indagato ne abbia fatto richiesta;
- la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal P.M. nella cancelleria del giudice unitamente al fascicolo che contiene la notizia di reato, la documentazione delle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Cosa contiene la richiesta di rinvio a giudizio
Sulla base dell’art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere alcuni elementi basilari.
In sintesi, costituiscono contenuto della richiesta di rinvio a giudizio:
- le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che possono aiutare a identificarlo;
- le generalità della persona offesa dal reato, nel caso in cui sia possibile identificarla;
- l’imputazione, da intendersi come l’enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare l’applicazione di misure di sicurezza;
- l’indicazione delle fonti di prova che sono state acquisite;
- la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il rinvio a giudizio;
- la data;
- la sottoscrizione.
Si tenga conto che tutte le indicazioni di cui sopra sono state definite “basilari” non a caso: non sono previste a pena di nullità del provvedimento, ma se l’imputazione è generica, il gup dovrà invitare il P.M. a precisare meglio l’addebito in udienza e, in caso di rifiuto, deve trasmettere gli atti al P.M. per esercitare nuovamente l’azione penale.
Cosa accade con la richiesta di rinvio a giudizio
Sulla base dell’art. 418 c.p.p., entro 5 giorni dal deposito, il gup fissa con decreto giorno, ora e luogo dell’udienza in camera di consiglio. È necessario che tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza non vi sia un termine maggiore di 30 giorni.
Il giudice – a pena di nullità – provvederà a far notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, ora e luogo dell’udienza, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e con l’avviso che – nel caso in cui l’imputato non compaia – si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, ter, quater e quinquies c.p.p.
Lo stesso avviso dovrà poi essere comunicato al P.M., e notificato al difensore dell’imputato, con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi e di presentare memorie e produrre documenti. Tutte le notifiche e le comunicazioni devono essere fatte – a pena di nullità – almeno 10 giorni prima della data dell’udienza.
La celebrazione dell’udienza è un diritto a cui l’imputato può eventualmente rinunciare domandando un giudizio immediato.
In tale ultimo caso, la dichiarazione va presentata in cancelleria, personalmente o attraverso un procuratore speciale, almeno 3 giorni prima della data dell’udienza. L’imputato dovrà aver cura altresì di notificare l’atto di rinuncia al P.M. e alla persona offesa dal reato.