Il riciclaggio e l’autoriciclaggio – indice
Dispositivi “vicini” nel codice penale, riciclaggio e autoriciclaggio sono spesso oggetto di confusione interpretativa.
Cerchiamo allora di mettere a confronto i due testi, evidenziandone le principali divergenze in grado di conferire un carattere di piena autonomia al reato di riciclaggio, e a quello più recentemente introdotto dal legislatore, di autoriciclaggio.
Cosa sono riciclaggio e autoriciclaggio
Cominciamo dal rammentare che l’art. 648 c.p., rubricato riciclaggio, stabilisce che
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Il reato di autoriciclaggio previsto dal successivo art. 648-ter afferma invece
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (…)
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. (…)
Introdotti tali dispositivi, cerchiamo di apprezzarne le principali differenze.
Autore del reato di riciclaggio e autoriciclaggio
Il primo elemento di divergenza tra riciclaggio e autoriciclaggio è rappresentato dalla qualificazione dell’autore.
Nel riciclaggio, infatti, può commettere il reato solamente colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato.
Di contro, nell’autoriciclaggio avviene esattamente l’opposto. A commettere il reato può infatti essere esclusivamente colui che ha commesso il delitto presupposto.
Condotta di riciclaggio e autoriciclaggio
Il secondo elemento di differenziazione su cui vogliamo brevemente concentrarci è quello della condotta dell’autore del reato.
Il comportamento dell’autore del reato di riciclaggio consiste infatti nel sostituire o nel trasferire i proventi del reato, o compiere altre operazioni (il legislatore è inteso prevedere un termine volutamente ricollegabile ad ampi significati).
La condotta dell’autore del reato di autoriciclaggio può invece consistere nella sostituzione, nel trasferimento o nella fruizione dei proventi del reato.
In termini ancora più esemplificativi, l’autoriciclaggio ingloba nelle proprie previsioni sia la condotta tipica del riciclaggio che quella del successivo reato di impiego.
Le modalità di condotta nel riciclaggio e autoriciclaggio
Le differenze sono sicuramente più attenuate per quanto attiene le modalità con cui si effettua la condotta nei distinti reati di riciclaggio e autoriciclaggio.
C’è tuttavia una divergenza.
Se infatti nel reato di riciclaggio il legislatore riporta:
(…) chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (…)
nel reato di autoriciclaggio si compie tale cenno:
(…) avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (…)
Non dovrebbe sfuggire, nella lettura dei due dispositivi, che nel testo sull’autoriciclaggio il legislatore ha aggiunto l’avverbio concretamente. Ma per quale motivo?
Probabilmente, il riferimento al concretamente dovrebbe indurre l’interprete a valutare la configurabilità del reato di autoriciclaggio solamente nelle ipotesi in cui gli operatori, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non sono in grado di ricostruire l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi. O questa sia comunque particolarmente difficoltosa.
Come abbiamo già avuto modo di affrontare quanto ci siamo occupati del nostro primo approfondimento di autoriciclaggio, sembra dunque che il legislatore abbia voluto sanzionare solamente quelle condotte che sono dotate di una specifica capacità ingannatoria.
Se quanto sopra è chiaro, allora dovrebbe esserlo anche il fatto che l’impiego, la sostituzione e il trasferimento che risultano essere agli occhi degli operatori facilmente tracciabili, non sono in grado di configurare l’autoriciclaggio.
La clausola di non punibilità
Chiudiamo infine con un rapido richiamo sulla clausola di non punibilità delle condotte. Tale clausola è prevista esclusivamente nell’autoriciclaggio, dove si riporta che
non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.