Il riconoscimento del debito contenuto in un testamento – indice:
- Cos’è il riconoscimento del debito
- Come funziona nel testamento
- Rapporti con la revoca del testamento
- Cos’è il legato di debito
- Differenze con il legato di debito
L’articolo 1988 del codice civile recita:
“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
La norma si imbatte in due diversi istituti di diritto privato: la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Il primo viene utilizzato dal debitore che voglia manifestare la propria consapevolezza di dover adempiere ad un debito già esistente con una dichiarazione di promessa di pagamento. Il secondo invece si usa quando si vuole soltanto riconoscere l’esistenza di un debito senza far sorgere alcuna obbligazione. Entrambi gli istituti pertanto presuppongono che il debito esista già.
Il testamento, ovvero l’atto che manifesta le ultime volontà del defunto, può contenere sia una promessa di pagamento che un riconoscimento di debito. L’approfondimento odierno si focalizza sul secondo istituto operando un parallelismo con un altro importante istituto del diritto successorio: il legato di debito.
Cos’è il riconoscimento del debito
Si tratta di una dichiarazione unilaterale con cui il debitore riconosce l’esistenza di un debito nei confronti di un soggetto creditore. La norma che disciplina l’istituto, l’articolo 1988 del codice civile, si colloca nel libro IV sulle obbligazioni. Non si pensi tuttavia che l’istituto costituisca fonte di un’obbligazione in quanto il debito è già esistente e non viene in essere con la dichiarazione del debitore. “L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria” infatti afferma la norma. La vera fonte obbligazionaria è proprio il debito che presuppone il relativo obbligo di adempimento.
Il codice civile non dà una definizione dell’istituto né prevede dei requisiti di forma della dichiarazione. Si limita a definire gli effetti sul piano probatorio affermando che la dichiarazione “dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale”. L’effetto pertanto è quello di invertire l’onere della prova rispetto alle tradizionali regole probatorie previste dall’articolo 2697 del codice civile.
Qualora il creditore agisca in giudizio contro il debitore pertanto, la ricognizione del debito da quest’ultimo effettuata opera a vantaggio del creditore che non dovrà dimostrare quel rapporto fondamentale e tantomeno che quel rapporto esiste sulla base di una causa lecita. Spetterà invece al debitore dimostrare che la pretesa giuridica del creditore è priva di fondamento perché basata, ad esempio, su una causa illecita oppure perché il rapporto si è già estinto o perché è intervenuto qualsiasi altro fatto che ha modificato, impedito o estinto il rapporto giuridico.
Il riconoscimento del debito contenuto in un testamento
La dichiarazione unilaterale di riconoscimento del debito può essere contenuta in un testamento. Il testamento costituisce il veicolo con cui rendere gli effetti processuali propri dell’istituto ovvero l’inversione dell’onere della prova dell’esistenza di un credito.
Il riconoscimento del debito è effettuato dal testatore a favore di un creditore il quale ne trarrà non poco beneficio. Il creditore così potrà giovare di un documento provante il proprio credito. All’interno del testamento il riconoscimento del debito consiste in un espressione meramente dichiarativa e di contenuto atipico. Il suo contenuto può essere assimilato a quello patrimoniale sebbene non lo sia in senso proprio.
L’istituto è comprensibile in maniera più chiara se si effettua un parallelo con il legato di debito di cui si introdurrà brevemente la disciplina nel prossimo paragrafo.
Spesso l’istituto del riconoscimento del debito in un testamento viene utilizzato proprio per dissimulare un legato di debito.
Riconoscimento del debito e revoca del testamento
Si è detto fin d’ora che il riconoscimento del debito contenuto in un testamento è una dichiarazione in esso contenuta. È noto tuttavia che il testamento è un atto revocabile come stabilito dall’articolo 587 del codice civile secondo cui “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Qual è la sorte della dichiarazione di riconoscimento del debito qualora il testamento venga revocato? La sorte sembra essere quella della sopravvivenza della dichiarazione al testamento. Mentre non può dirsi lo stesso per quanto riguarda il legato di debito. In seguito verrà chiarito meglio questo aspetto.
Il legato di debito
Ai sensi dell’articolo 659 del codice civile “Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito”.
La norma introduce l’istituto di diritto successorio del legato di debito da tenere ben distinto dal riconoscimento del debito effettuato in un testamento. Il legato di debito è infatti un vero e proprio atto dispositivo che attribuisce la qualità di legatario e che può essere fonte di obbligazione. La disposizione contenuta nel legato infatti può ben dare vita ad una nuova obbligazione, producendo l’effetto estintivo della precedente ed andando a sostituirsi a questa.
L’istituto in commento può essere utilizzato dal testatore soltanto per soddisfare la pretesa creditoria di un creditore oppure per fargli conseguire un vantaggio. Entrambe le disposizioni sembrano essere valide a parere della dottrina.
Si tratta di una disposizione avente una duplice sostanza. Ha carattere patrimoniale in quanto, come la ricognizione del debito, riconosce l’esistenza di un debito. Allo stesso tempo è una disposizione tipica a titolo particolare che attribuisce al creditore la qualità di legatario.
Differenze e affinità con il legato di debito
Operando un parallelismo tra i due istituti si può affermare con riguardo al riconoscimento del debito contenuto in un testamento che:
- è una semplice dichiarazione con cui il testatore riconosce l’esistenza di un debito a vantaggio di un creditore che non attribuisce nessuna qualità di erede o legatario;
- non è fonte di obbligazione;
- sopravvive al testamento revocato.
Del legato di debito invece si può affermare che:
- è una vera e propria disposizione testamentaria e non una mera dichiarazione;
- può essere fonte di obbligazione;
- può essere revocata con il testamento senza tuttavia inficiare sulla validità della dichiarazione di esistenza del debito ma soltanto con riguardo alla disposizione a titolo particolare;
- ha una duplice veste: quella di dichiarazione dell’esistenza di un debito e quella di disposizione a titolo particolare.
Volendo trovare invece dei punti di affinità tra i due istituti si può riconoscere al legato di debito la stessa efficacia dichiarativa riscontrata nella dichiarazione di ricognizione del debito.