Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio – indice:
Il riconoscimento è un atto formale con cui dare certezza giuridica al rapporto di filiazione. La sua disciplina è contenuta agli articoli 250 e seguenti del codice civile. Cerchiamo di capire come funziona.
Cos’è il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Quando nasce un figlio tra due persone che non hanno contratto matrimonio, ciascuna di esse ha il diritto di riconoscerlo personalmente e spontaneamente.
L’articolo 250, primo comma, del codice civile recita:
“Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”.
Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio che avviene separatamente richiede il consenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio se questi non ha ancora compiuto quattordici anni. Di ciò approfondiremo in seguito.
La norma all’ultimo comma afferma:
“Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio”.
È necessario aver acquisito la capacità giuridica e la capacità di agire relativamente al compimento di tale negozio. In entrambi i casi vale a dire aver compiuto il sedicesimo anno di età.
Sebbene la norma non lo dica espressamente, si ritiene necessaria anche la capacità naturale di agire, in mancanza della quale il soggetto incapace di intendere e di volere avrebbe compiuto un atto invalido annullabile.
Come avviene il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Ai sensi dell’articolo 254 del codice civile:
“Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”.
La forma del riconoscimento è quella dell’atto pubblico mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile nell’atto di nascita o in atto separato, o al notaio mediante testamento e produce effetto immediato.
Non è ammesso il riconoscimento del figlio in contrasto con lo stato di figlio legittimo o di figlio naturale in cui esso si trovi: ciò significa che non è ammesso il riconoscimento da parte di una persona dello stesso sesso di altro genitore naturale che abbia già riconosciuto il figlio (articolo 253 codice civile).
Il riconoscimento non è revocabile e, se contenuto in un testamento, produce effetti dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato (articolo 256 codice civile).
Le condizioni di efficacia del riconoscimento
La volontà del singolo genitore di compiere l’atto di riconoscimento non sempre è condizione necessaria e sufficiente a produrre gli effetti del riconoscimento.
Distinguiamo due casi:
- Se il figlio ha compiuto quattordici anni al momento del riconoscimento è necessario che questi dia il suo consenso.
- Se il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni al momento del riconoscimento ma l’altro genitore l’ha già riconosciuto è necessario il consenso di quest’ultimo.
Nel secondo caso il genitore che ha già effettuato il riconoscimento può rifiutare a dare il suo consenso al riconoscimento dell’altro genitore.
Il comma dell’articolo 250 afferma, tuttavia, che:
“Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262”.
Dunque, se il genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al riconoscimento dell’altro, questi può ricorrere al giudice. Il giudice, sentito il figlio e il pubblico ministero decide accogliendo o rigettando il ricorso. La sentenza di accoglimento si sostituisce al consenso mancante.
Il riconoscimento dei figli adulterini e incestuosi
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 è stato reso possibile il riconoscimento dei figli adulterini, nonché il riconoscimento dei figli nati fra persone legate da un vincolo di parentela. In quest’ultimo caso non rileva più, ai fini del riconoscimento, la buona fede di uno dei due genitori, o di entrambi, al momento del concepimento.
La norma nella sua attuale formulazione (articolo 251 codice civile) ammette il riconoscimento del figlio incestuoso solo con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Il vincolo di parentela fra le due persone dev’essere in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta.
Il giudice autorizza il riconoscimento avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Gli effetti del riconoscimento
Il riconoscimento crea un rapporto di filiazione che fa sorgere in capo al genitore che ha riconosciuto il figlio tutti i diritti e i doveri derivanti dall’essere genitore.
Gli effetti del riconoscimento sono disciplinati all’articolo 258 del codice civile. Il primo comma afferma:
“Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”.
Ciò significa che i vincoli di parentela e gli effetti giuridici conseguenti non si producono tra il figlio naturale e la famiglia del genitore che ha effettuato il riconoscimento, a meno che la legge non lo disponga espressamente.
È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento (articolo 257 codice civile).
Quando il riconoscimento non corrisponde al vero
“Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse” (articolo 263, comma 1, codice civile)
Quando il fatto della procreazione non corrisponde al vero, chiunque vi abbia interesse può impugnare il riconoscimento.
Si possono individuare due ipotesi di impugnazione:
- L’autore del riconoscimento è caduto in errore
- L’autore del riconoscimento ha volutamente riconosciuto chi non era suo figlio
Lo scopo della norma è quello di evitare che il riconoscimento avvenga per fini diversi da quelli suoi propri (ad esempio procurarsi un figlio adottivo senza effettuare l’iter dell’adozione).
L’azione è imprescrittibile (comma 2).
Il termine di impugnazione del riconoscimento effettuata dal suo autore è di un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.
La norma contempla anche il caso in cui l’autore del riconoscimento fosse inconsapevolmente impotente al tempo del concepimento. In tal caso, il termine di un anno decorre dal giorno in cui costui ne è venuto a conoscenza. Nello stesso termine, la madre che ha riconosciuto il figlio ignorando l’impotenza del presunto padre è ammessa a darne prova.
È previsto un termine massimo di impugnazione del riconoscimento pari a 5 anni dall’annotazione del riconoscimento.
Gli altri soggetti legittimati all’impugnazione devono agire nel termine di 5 anni dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita (comma 4).
Tra i legittimati all’impugnazione vi è il curatore speciale in luogo del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni: l’articolo 264 ne disciplina le modalità. Il curatore speciale è nominato dal giudice su istanza del figlio o del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio di età inferiore ai 14 anni.
Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Il riconoscimento avvenuto contemporaneamente da parte di entrambe i genitore attribuisce al figlio il cognome del padre (articolo 262, comma 1, codice civile).
Quando il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre, il figlio naturale può scegliere se assumere il cognome del padre anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (articolo 262, comma 2, codice civile).
Se al figlio era già stato attribuito un cognome da parte dell’ufficiale di stato civile, questi può mantenere tale cognome, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o a quello di entrambi che lo abbiano riconosciuto contemporaneamente (articolo 262, comma 3, codice civile).
Per il figlio minore di età il cognome del genitore da attribuirgli è stabilito dal giudice dopo averlo sentito anche se minore di dodici anni. (articolo 262, comma 4, codice civile).
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio