Ricorso bocciatura con media del 5,9 – indice
Un alunno bocciato con la media del 5,9 dopo un anno caratterizzato dall’applicazione della didattica a distanza. I genitori non sembrano voler trascurare ogni tentativo e fanno ricorso al tribunale amministrativo, con i giudici del Tar che danno loro ragione. Il Ministero fa dunque ricorso, ma lo perde, perché il Consiglio di Stato conferma quanto deciso dai giudici di primo grado.
È questa, in estrema sintesi, la ricostruzione di quanto avvenuto sulle spalle di una giovane studentessa bocciata al terzo anno di liceo linguistico. L’anno scolastico (2020/21) era condizionato dalla pandemia e la studentessa aveva seguito le lezioni tramite la Dad. A dispetto di una media di 5,9, era stata bocciata senza spiegazioni esaustive.
Vediamo per quale motivo i giudici hanno dato ragione ai legali dei genitori della giovane e che cosa è emerso in sede di valutazione.
Un alunno bocciato con media del 5,9
Con sentenza in appello era accolto il ricorso proposto contro la bocciatura dell’alunno al termine dell’anno scolastico di frequenza della terza classe del liceo linguistico. La motivazione della sentenza appellata fa riferimento principale al fatto che l’alunno frequentava la classe in modalità digitale a distanza a motivo delle disposizioni regionali sull’emergenza pandemica da Covid 19.
Ebbene, al termine dell’anno scolastico l’alunno era stato assente un solo giorno, aveva avuto 7 ritardi e usufruito di 13 permessi. Dopo lo scrutinio finale, non era ammesso alla classe successiva, con una votazione di profitto sufficiente (voto 6) in 7 materie e una votazione di lieve insufficienza (voto 5) in 6 materie. Il voto in comportamento era stato pari a 7.
Nonostante le specifiche richieste, i genitori non hanno ricevuto alcuna risposta sulle motivazioni della bocciatura né dal Dirigente scolastico né dalla coordinatrice: la lamentela riguardava il fatto che la votazione media conclusiva dell’allievo era pari a 5.9, e dunque poco compatibile con la scelta di arrotondare per difetto tutte le votazioni conseguite nelle materie di studio.
Il Tar sottolinea la carenza di motivazione
I giudici amministrativi regionali osservano dunque come la bocciatura scolastica subita dall’allievo risultasse effettivamente carente di motivazione e fosse stata adottata in assenza di una ragionevole e adeguata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’anno scolastico 2020/2021, un periodo durante il quale l’allievo aveva seguito le lezioni in didattica digitale a distanza.
Per il Tar, dunque, la decisione dei docenti non era del tutto coerente con la votazione complessiva riportata dall’allievo, che aveva avuto una votazione media finale pari a 5.9 su 10. Le lamentele riportate dagli insegnanti nel verbale versato in atti vengono inoltre definite generiche e prive di riferimenti specifici, considerato che manca l’indicazione dei docenti e delle materie in cui il minore avrebbe mostrato disinteresse, ovvero “non avrebbe consegnato i compiti su Classroom”.
In particolare, il Tar ha osservato come la presunta comunicazione alla famiglia delle valutazioni sull’alunno fosse smentita dalla documentazione relativa allo scambio di messaggi intercorso con la coordinatrice dei docenti, che lo stesso giorno in cui si è tenuto lo scrutinio finale, aveva rassicurato la madre dell’alunno.
Tutto ciò confermerebbe, proseguono i giudici amministrativi, un atteggiamento di parziale incertezza comunicativa dell’Istituto scolastico nell’interlocuzione con i genitori e con l’allievo, come confermato dalla circostanza che solo dopo il ricorso al Tar è concesso ai ricorrenti di prendere visione della documentazione relativa alla posizione dell’allievo.
Questa condotta è riconosciuta come inadeguata dallo stesso Dirigente scolastico, che nel suo rapporto informativo ha ammesso che la mancata consegna dei verbali di scrutinio ai genitori dell’alunno rappresenta “un errore sul piano formale”.
Il trasferimento in altro Istituto
Il Tar ha poi anche fatto riferimento alla circostanza che l’alunno, per effetto delle pronunce cautelari in primo grado, ha preferito trasferirsi presso un altro Istituto superiore, dove ha iniziato con sufficiente profitto un nuovo percorso scolastico, iscrivendosi alla classe quarta del liceo, integrandosi in una nuova classe con nuovi compagni e nuovi docenti.
Il Ministero appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza appellata, sostenendo che tale sentenza darebbe rilievo a mere asserzioni della parte ricorrente in merito a generiche rassicurazioni ottenute da singoli docenti con riguardo al verosimile superamento dell’anno scolastico e che avrebbe ravvisato un evidente difetto di motivazione del giudizio di non ammissione all’anno successivo relativo ad un alunno con ben sei insufficienze e che si sarebbe fraudolentemente sottratto a tutte le ultime verifiche.
La decisione sulla bocciatura
L’appello si ritiene infondato poiché la censura di difetto di motivazione della sentenza appellata si definisce come generica, considerando che non sono smentite le circostanze indicate nella sentenza appellata, secondo cui la bocciatura non è coerente con la votazione complessiva riportata dall’allievo bocciato (cioè con la votazione media finale, pari a 5.91/10).
Inoltre, l’infondatezza sarebbe legata anche al fatto che risulta provato un deficit di comunicazione con la famiglia. Al contrario di quanto sostiene l’amministrazione appellante, il giudice di primo grado motiva adeguatamente la sua decisione, rilevando la mancanza di motivazione della decisione adottata dal consiglio di classe, anche in relazione agli elementi di fatto in precedenza indicati e che non sono in alcun modo scalfiti dalle contestazioni mosse con il ricorso in appello.
L’appello è dunque respinto il Ministero appellante è condannato al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di giudizio nella misura di 4.000 euro oltre accessori di legge.