La riduzione del capitale per perdite – indice:
- Le perdite di esercizio
- Gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.
- Perdite inferiori all’1/3
- Perdite superiori all’1/3
- Entità della riduzione
- Gli opportuni provvedimenti
- Quando è intaccato il minimo legale
- L’azzeramento del capitale
La riduzione del capitale per perdite è un’operazione sul capitale che non comporta una modifica del patrimonio della società. Il patrimonio infatti si è già ridotto in conseguenza di una perdita di esercizio. L’operazione pertanto consiste nel mero adeguamento della cifra del capitale sociale a quella del capitale reale dopo la perdita. Si dice infatti che l’operazione di riduzione del capitale per perdite è una riduzione nominale. L’operazione non pregiudica i creditori sociali che non hanno diritto di opposizione. La disciplina della riduzione nominale del capitale si trova negli articoli 2446 e 2447 del codice civile per quanto riguarda le società per azioni e negli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile per le società a responsabilità limitata. È distinta a seconda che la perdita superi o meno il terzo del capitale sociale.
Le perdite di esercizio: premessa
Il risultato di esercizio delle società di capitali può essere un utile o una perdita.
Nel primo caso l’utile costituisce un guadagno che può essere distribuito ai soci oppure conservato nella società e depositato come riserva.
Nel secondo caso la perdita risulta da una differenza negativa dei costi e dei ricavi. La perdita diminuisce il patrimonio sociale e, a seconda della sua entità, gli amministratori della società devono muoversi in maniera diversa.
Il codice civile distingue tre ipotesi:
- la perdita che non supera il terzo del capitale sociale. Questa è l’ipotesi più semplice da gestire e che non fa scattare alcun obbligo in capo agli amministratori se non il divieto di distribuzione degli utili fino a che la perdita non è stata coperta;
- quella che supera il terzo del capitale sociale ma non lo porta sotto il minimo legale;
- e quella che supera il terzo del capitale sociale e lo porta sotto il minimo legale.
Riserve, utili e perdita
In ogni caso, prima che la perdita vada ad intaccare il capitale sociale, devono essere state assorbite per la sua copertura tutte le riserve disponibili in bilancio e devono essere stati utilizzati utili derivanti da precedenti esercizi e non accantonati a riserva. Solo dopo l’utilizzo di queste e la non totale copertura della perdita questa va ad intaccare il capitale sociale e scattano le cautele previste dal codice civile.
È previsto un ordine inderogabile di utilizzo delle riserve per coprire la perdita:
- riserve facoltative;
- riserve statutarie;
- riserva legale.
Non si può dar luogo alla riduzione del capitale per perdite nel caso in cui la perdita non abbia eroso completamente le riserve e gli utili di periodo. Non avendosi un’effettiva perdita che riduce il patrimonio sociale, qualora si volesse volontariamente dar luogo ad una riduzione del capitale la disciplina applicabile sarebbe quella di cui all’articolo 2445 del codice civile. Si tratterebbe dunque di riduzione reale del capitale con le relative conseguenze.
La riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446 e 2482-bis del codice civile
Come accennato nell’introduzione la disciplina dell’operazione di riduzione del capitale per perdite è contenuta in norme diverse a seconda dell’entità della perdita e della società che ha conseguito la perdita (per azioni o a responsabilità limitata).
Nelle società per azioni
Si può tuttavia prendere come riferimento generale la disciplina di cui all’articolo 2446, primo comma, del codice civile sia per quanto riguarda le perdite che non eccedono il terzo di capitale sia per quelle che lo superano. Si riporta il testo di seguito:
“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione”.
Questa è la disciplina prevista per le società per azioni dalla quale il legislatore ha preso spunto per definire quella delle società a responsabilità limitata.
Nelle società a responsabilità limitata
L’articolo 2482-bis del codice civile al primo comma infatti stabilisce che “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione”.
Perdita inferiore al terzo del capitale
Quando la perdita è inferiore al terzo del capitale, come si diceva poco fa, gli amministratori non sono obbligati dalla legge ad attuare particolari cautele.
Sia nelle società per azioni che nelle società a responsabilità limitata tuttavia è fatto divieto di distribuzione degli utili fino a che la perdita non è stata coperta. In particolare:
- l’articolo 2433, terzo comma, del codice civile stabilisce per le società per azioni che “Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente“;
- la stessa disposizione è prevista per le società a responsabilità limitata al comma quinto dell’articolo 2478-bis del codice civile.
Nel caso di perdite inferiore al terzo del capitale è possibile volontariamente effettuare l’operazione di riduzione del capitale ma questa non è obbligatoria. La riduzione volontaria del capitale per perdite inferiore ad un terzo ha lo scopo di:
- riconsentire la distribuzione degli utili altrimenti vietata;
- consentire ai creditori sociali di conoscere l’effettiva entità del patrimonio sociale.
Per quanto attiene alla disciplina giuridica applicabile alla riduzione del capitale per perdite volontaria dottrina e giurisprudenza ritengono trattarsi di una riduzione facoltativa rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 2446 del codice civile. La disciplina tuttavia si applica senza che gli amministratori abbiano l’obbligo di convocare l’assemblea “senza indugio” in quanto l’operazione non è urgente e nemmeno necessitata bensì volontaria. Quando i soci convocano l’assemblea resta invece l’obbligo per gli amministratori di presentare una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
Perdita che supera l’1/3 del capitale ma non lo porta sotto il minimo legale
È il caso in cui si applica la disciplina di cui all’articolo 2446 del codice civile nelle società per azioni e l’articolo 2482-bis del codice civile nelle società a responsabilità limitata.
Obblighi degli amministratori
Andando in ordine si discorre che cosa devono fare gli amministratori al verificarsi della perdita che supera l’1/3 del capitale sociale:
- per prima cosa devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per prendere gli opportuni provvedimenti. A seconda del provvedimento che sarà oggetto di discussione in assemblea verrà convocata l’assemblea ordinaria o l’assemblea straordinaria. Trattandosi di operazione che va a modificare lo statuto dovrebbe trattarsi sempre di convocazione dell’assemblea straordinaria. Quando in realtà la riduzione del capitale è obbligatoria ex articolo 2446, secondo comma, del codice civile delibera l’assemblea ordinaria, quando la riduzione è facoltativa oppure negli altri casi in cui è obbligatoria (ad esempio ex articolo 2447 del codice civile) delibera quella straordinaria. Nonostante si tratti di verbale di assemblea ordinaria è obbligatoria la redazione per atto pubblico del verbale e il suo deposito presso il registro delle imprese;
- devono presentare una relazione alla situazione patrimoniale. Questo è quanto deriva da un’interpretazione letterale della norma. L’interpretazione dottrinale tuttavia ritiene invece che vada presentata una vera e propria situazione patrimoniale ma anche una economica. Si rende necessario insomma un vero e proprio bilancio di esercizio “straordinario” con annessa nota integrativa. A quando deve risalire tale situazione patrimoniale? a non oltre 120 giorni come previsto per la disciplina dell’aumento di capitale a pagamento;
- devono depositare presso la sede sociale la relazione e lo stato patrimoniale durante gli otto giorni che precedono l’assemblea affinché tutti i soci ne possano prendere visione;
- sottoporre all’assemblea tali documenti ovvero leggerli e se necessario allegarli al verbale di assemblea;
- discutere dei “fatti di rilievo” seguenti alla redazione della relazione. Il legislatore si riferisce a quei fatti che hanno inciso sull’ammontare della perdita aumentandola o diminuendola e che comunque devono risultare da un documento contabile.
Di quanto va ridotto il capitale
Le norme, sia per le società a responsabilità limitata che per le società per azioni stabiliscono che il capitale va ridotto in misura proporzionale alle perdite.
Non è ammessa pertanto la riduzione di un importo inferiore o superiore a quello della perdita in applicazione della disciplina di cui agli articoli 2446 e 2482-bis del codice civile. Nel caso di riduzione del capitale in misura superiore alla perdita infatti si tratterebbe di riduzione reale del capitale e pertanto si dovrebbe applicare la disciplina di cui all’articolo 2445 del codice civile.
Gli “opportuni provvedimenti” e la riduzione obbligata del capitale
L’espressione “per gli opportuni provvedimenti” è significativa in quanto determina:
- la possibilità per gli amministratori di ridurre volontariamente il capitale quando non sono obbligati a farlo secondo il codice civile. Si è nel caso in cui la perdita è inferiore al terzo del capitale;
- l’obbligo di diminuire il capitale quando invece la perdita supera il terzo del capitale;
- la possibilità di effettuare versamenti a fondo perduto. Si tratta di versamenti fuori capitale da non confondersi con quelli fatti in conto capitale che precedono il verificarsi della perdita;
- l’ipotesi di trasformazione della società in altra tipologia compatibile con il capitale residuo.
È tuttavia previsto dal secondo comma dell’articolo 2446 del codice civile e dal quarto comma dell’articolo 2482-bis un periodo in cui anche se la perdita supera l’1/3 del capitale ma non porta il capitale al di sotto del minimo legale non è necessario procedere subito alla riduzione. Si tratta di un periodo della durata di un anno in cui il legislatore consente, senza ridurre il capitale, di ridurre la perdita a meno di un terzo. Qualora ciò non avvenga “l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate“.
Perdita che supera l’1/3 del capitale sociale e lo porta al di sotto del minimo legale
Ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
Per le società a responsabilità limitata invece l’articolo 2482-ter del codice civile afferma che “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo”.
La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che tale ipotesi è ricompresa nella fattispecie di cui all’articolo 2446 del codice civile e pertanto ad essa si applica la medesima disciplina.
Gli amministratori tuttavia devono convocare l’assemblea e ridurre il capitale al verificarsi di due presupposti:
- la perdita deve andare oltre il terzo del capitale;
- deve portarlo al di sotto del minimo legale stabilito dagli articoli 2327 e 2463, n. 4, del codice civile.
Tali presupposti devono ricorrere congiuntamente: non è dunque sufficiente il solo superamento della perdita del terzo del capitale né il solo fatto che venga intaccata la soglia minima legale del capitale.
Che cosa devono fare gli amministratori: gli “opportuni provvedimenti” ex articolo 2447 del codice civile
Diversamente dall’articolo 2446 del codice civile, l’articolo 2447 prevede espressamente che gli amministratori convochino senza indugio l’assemblea per:
- ridurre e contestualmente aumentare il capitale fino al raggiungimento del minimo legale;
- trasformare la società.
Tali provvedimenti vanno presi al fine di evitare l’obbligato scioglimento della società. Ai sensi dell’articolo 2484 del codice civile infatti “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono… 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter”.
Con riguardo alla prima ipotesi, per la riduzione si applicano le regole fin qui esposte e dettate dall’articolo 2446 del codice civile. Per l’aumento bisogna prestare attenzione a due momenti ovvero quello della delibera e quello dell’esecuzione. La delibera viene presa dall’assemblea dei soci, convocata in sede straordinaria, senza contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale. C’è infatti, non solo l’esigenza di tutelare il diritto di opzione dei soci, bensì l’espressione normativa che si limita alla necessità di “deliberare l’aumento”. L’esecuzione dell’aumento, che avviene in un secondo momento, richiede l’integrale versamento del capitale secondo le regole sull’aumento di capitale previste dal codice civile. L’aumento è funzionale alla ricostituzione del capitale fino al minimo legale.
In alternativa gli amministratori, per evitare lo scioglimento della società, possono optare per la trasformazione.
L’ipotesi di azzeramento del capitale sociale
Si ha la fattispecie di azzeramento del capitale in due casi:
- quando la perdita è dello stesso ammontare del capitale. Si ha in questo caso l’azzeramento in senso stretto;
- quando l’ammontare della perdita supera quello del capitale. Si parla in questo caso di riduzione sotto zero.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti a tale ipotesi si applica la disciplina di cui all’articolo 2447 del codice civile.