Con decisione n. 6888 del 3 maggio 2022 l’Arbitro Bancario Finanziario si è espresso sul rimborso anticipato della cessione del quinto, in riferimento agli oneri corrisposti.
Cerchiamo di comprendere quali siano state le decisioni dell’ABF partendo dalla breve ricostruzione dei fatti.
L’estinzione della cessione del quinto
Il ricorrente riferisce nel suo ricorso all’ABF di aver sottoscritto con l’intermediario convenuto un contratto di prestito mediante cessione del quinto in data 25 marzo 2015. Il contratto prevedeva a carico della parte mutuataria, beneficiaria di un importo netto erogato di 25.378,01 euro (importo lordo pari ad 43.800 euro), i seguenti oneri:
- commissioni alla mandataria del finanziamento per le attività necessarie al perfezionamento del contratto per 876 euro
- commissioni alla mandataria del finanziamento per le attività di gestione del finanziamento, per 876 euro
- provvigioni in favore dell’intermediario del credito intervenuto per 2.847 euro
- imposte e tasse sostenute l’importo di 75,13 euro.
Complessivamente, il debitore si impegnava a corrispondere l’importo complessivo di 13.747,86 euro a titolo di interessi corrispettivi.
Il ricorrente estingueva però il contratto anticipatamente, il 31 marzo 2018, in corrispondenza del pagamento della rata n. 35 su un totale di 120 rate costituenti il piano di ammortamento del finanziamento. Il versamento effettuato in tale data ammonta a 23.716,50 euro. Riceve l’abbuono di 7.418 euro a titolo di interessi corrispettivi non maturati alla data dell’estinzione e di 620,50 euro a titolo di commissioni per la gestione del prestito non godute.
La richiesta del ricorrente
Ciò premesso, attraverso il ricorso in esame la parte ricorrente domanda altresì il rimborso dei seguenti importi che a suo dire sono stati illegittimamente trattenuti dall’intermediario:
- 472,60 euro come rimborso delle quote non godute delle commissioni percepite dall’intermediario per il perfezionamento del prestito
- 016,63 euro come rimborso della quota delle provvigioni non godute
- 320,06 euro come interessi corrispettivi non maturati in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento.
In aggiunta a ciò la parte ricorrente domanda anche il rimborso delle spese legali, sebbene non quantificate.
Nelle sue controdeduzioni l’intermediario eccepisce di avere già rimborsato al cliente tutto quanto dovuto in base al contratto, distinguendo gli oneri recurring da quelli up front. La parte resistente evidenzia però che la provvigione corrisposta in favore dell’intermediario del credito consiste in un onere pagato a terzi per lo svolgimento di attività prodromiche alla concessione del credito ed ha affermato altresì come la direttiva UE 2008/48 non può avere efficacia diretta interna nei rapporti tra privati.
Infine, la parte ricorrente precisa come violerebbe il principio di certezza del diritto l’applicazione retroattiva della sentenza Lexitor.
Dal canto suo, in relazione alla restituzione degli interessi sulla base del criterio lineare, l’intermediario rileva come la domanda sarebbe infondata, come si evincerebbe chiaramente dalla pattuizione di un “piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente” e come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (“Caratteristiche principali del prodotto di credito”, riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione”).
Ancora, la resistente rende noto che il criterio di rimborso pro rata temporis previsto al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi.
Il diritto
Introdotto ciò, l’ABF rammenta come il ricorso abbia come oggetto la domanda della parte ricorrente che domanda di accertare il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle quote di commissioni non integralmente rimborsate dall’intermediario al momento dell’estinzione anticipata del prestito, oltre agli interessi corrispettivi non maturati e retrocedibili secondo le condizioni previste dal punto 4 del modulo SECCI.
Per quanto attiene la domanda di rimborso delle quote di commissioni ed oneri non maturati in relazione all’estinzione anticipata del prestito, non vi è alcun dubbio secondo l’ABF che possano applicarsi al caso di specie i principi enunciati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 21676 del 15.10.2021, pronunciata a seguito dell’intervento legislativo occorso con l’art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.
L’Arbitro ricorda che in quell’occasione il Collegio di Coordinamento ritenne come
in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).
Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.
Costi up front e recurring
In relazione di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, nella fattispecie in esame per l’individuazione della natura up front o recurring dei costi sostenuti dal ricorrente al momento della sottoscrizione del prestito si possono ritenere come:
- recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento
- up front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto.
In relazione alle provvigioni dell’intermediario del credito, è possibile fare riferimento a quanto espresso nella decisione n. 22084 del 26.09.2019. In tale occasione è stato stabilito che devono considerarsi up front quando, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 TUB, è presente agli atti l’allegato al SECCI che descrive l’attività di tale soggetto limitandola alla fase di perfezionamento del contratto.
Ora, da quanto sopra esposto, l’Arbitro desume come i rimborsi che sono già stati conseguiti dal ricorrente siano coerente con gli obblighi di restituzione che la legge pone a carico dell’intermediario che ha correttamente restituito le quote delle commissioni il cui costo anticipatamente corrisposto è a maturazione progressiva nel tempo.
La restituzione degli interessi non maturati
È sicuramente più complicato dirimere il tema sulla sorte della domanda formulata dal ricorrente nella parte in cui domanda all’ABF l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione degli interessi corrispettivi non maturati in relazione dell’estinzione anticipata del prestito, stando a quanto previsto dalle condizioni di cui al punto 4 del modulo SECCI che prevede che – nell’ipotesi di estinzione anticipata del prestito – gli interessi siano restituiti secondo il principio di calcolo pro rata temporis, e cioè “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
In relazione a ciò, la parte ricorrente ha eccepito la correttezza di quanto rimborsato in sede di conto estintivo, pari all’ammontare totale delle quote interessi relative alle 85 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese, che produce in copia recante la sottoscrizione del cliente.
Sebbene su questo punto gli orientamenti espressi dai Collegi territoriali si siano recentemente uniformati nel senso di riconoscere la fondatezza della domanda restitutoria della parte ricorrente, l’Arbitro sottolinea come non siano certo mancate pronunce di segno opposto.
In particolare, molte delle pronunce dei Collegi territoriali evidenziano come nelle ipotesi di ambiguità della clausola in esame, è bene applicare il criterio della pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi ex art. 1370 c .c. e, in particolare, dell’art. 35 co. 2 d. lgs. n. 206 del 2005.
Il piano di ammortamento alla francese
La decisione n. 311/2021 del 07.01.2021 del Collegio di Napoli ha in tal senso sottolineato come la questione del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” anche in sede di estinzione anticipata, sia già stata risolta dai Collegi ABF riconoscendo la sua legittimità e sottolineando come la misura dell’interesse restituendo non sia oggetto di previsione normativa inderogabile e possa essere rimessa alla libertà discrezionale delle parti.
L’ABF sottolinea come il Collegio napoletano abbia preso le mosse della propria ricostruzione dalla struttura del piano di ammortamento alla francese. Ha così evidenziato come la costruzione della rata preveda che gli interessi mensili, a un tasso annuo concordato, siano calcolati per ogni singola rata sull’intero capitale residuo comprensivo di quello in scadenza.
Ciò premesso, la decisione in commento evidenza che anche se il contratto prevede un piano di ammortamento alla francese, il modulo SECCI disciplina le restituzioni dovute dal ricorrente comprendendo gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.
Il documento prosegue inoltre precisando come
in tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane dalla richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.
Il metodo di conteggio delle restituzioni
A loro volta, i Collegi territoriali evidenziamo come dall’analisi letterale del periodo e del contesto della sezione in cui è inserito, possa inferirsi che quando interviene la richiesta di rimborso anticipato, allora il conteggio delle restituzioni si uniforma secondo il metodo che determina l’importo degli interessi dovuti per ogni rata come costante nel tempo (criterio proporzionale), sostituendosi così al piano di ammortamento alla francese previsto originariamente per la naturale evoluzione del contratto.
In questo ambito di analisi i Collegi territoriali hanno anche sottolineato come questa previsione sull’estinzione anticipata non è in contrasto con quella sul piano alla francese quale criterio di rimborso del finanziamento. Il diverso criterio del calcolo lineare interviene infatti solo in un’ipotesi speciale, quella di estinzione anticipata. È qui che prevale sul primo, regolando in questo modo sia le restituzioni dal finanziatore al cliente, che quelle dal cliente al finanziatore.
Quindi, si aggiunge nel commento, non solamente l’interpretazione letterale, quanto anche quella complessiva e conservativa dell’atto, fanno ritenere che il metodo di calcolo lineare possa essere applicato all’estinzione anticipata di un finanziamento basato su un piano di ammortamento alla francese.
La disposizione del modulo SECCI
I Collegi territoriali che hanno aderito a questa impostazione – prosegue ancora l’ABF – hanno peraltro evidenziato come la formazione linguistica della disposizione contenuta nel modulo SECCI determini una ambiguità che indipendentemente dal significato alla norma vorrebbe attribuire all’intermediario nel caso in esame, non potrebbe comunque non comportare l’applicazione del principio ex art. 35 comma 2, cod.cons., in base al quale in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Ora, è indubbio come il meccanismo di imputazione usato dal piano di ammortamento alla francese, non determinando un maggiore onere in termini di interesse per il debitore se il finanziamento si sviluppa lungo tutto l’arco temporale originariamente pattuito, si mostra più oneroso per il mutuatario nelle ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, considerato che tale piano anticipa l’esazione degli interessi permettendo al creditore di incassare rata per rata i frutti maturati e non solamente quelli generati dalla quota di capitale in scadenza.
Dunque, in applicazione del già rammentato art. 35 comma 2 cod.cons., il punto 4 del modulo SECCI va interpretato nel senso di ritenere applicabile il più vantaggioso criterio di rimborso pro rata temporis.
La scelta del criterio pro rata temporis
Fatte salve queste interpretazioni, i Collegi territoriali si sono espressi nel senso di accogliere la domanda del ricorrente. Il quale, ricordiamo, domanda il rimborso degli interessi corrispettivi non goduti con il criterio pro rata temporis. Una facoltà prevista dal modulo SECCI, anche nelle ipotesi in cui le condizioni contrattuali prevedano un piano di ammortamento alla francese come modalità di rimborso del prestito.
Il Collegio romano, che ha rimesso a quello di coordinamento la questione, già in diversi precedenti aveva esposto i dubbi sull’orientamento maggioritario assunto dagli altri Collegi territoriali. Ha dunque negato l’applicabilità del criterio lineare al rimborso degli interessi corrispettivi. Ha altresì evidenziato alcuni aspetti critici sugli effetti della sua applicazione.
All’origine di queste perplessità, è stato evidenziato come il Collegio di coordinamento con precedente decisione n. 6167/2014 abbia sancito che
al di là di ogni più analitica considerazione circa l’esatta individuazione dei c.d. piani di ammortamento alla francese, denominazione che in realtà copre una tipologia variegata di metodologie di calcolo, ed anche al di là dei parimenti sofisticati trattamenti matematici che danno precisione al calcolo delle rate costanti, rimane che gli interessi corrispettivi sono necessariamente calcolati in riferimento al capitale residuo, pertanto l’effetto per cui seguendo detti piani, l’ammontare della quota di interessi rispetto alla quota di ammortamento del capitale prestato è decrescente, mentre la seconda è crescente, deriva dall’ovvio fatto che per mantenere la rata di ammortamento costante, l’ammontare degli interessi diminuisce necessariamente e quello della quota capitale relativamente si accresce, sempre che l’ammontare della rata sia maggiore dell’ammontare degli interessi mano a mano maturati.
La previsione nel modulo SECCI
Sulla base di tale premessa, il Collegio romano ritiene come la previsione contenta nel modulo SECCI, oggetto di contestazione
vada interpretata secondo buona fede e ragionevolezza, tenendo conto anche delle altre previsioni di contratto, da cui non può che discendere l’infondatezza della pretesa della parte ricorrente, in coerenza, peraltro, con il principio imperativo e inderogabile statuito dall’art. 125 sexies, comma 1, TUB secondo cui la riduzione del costo totale del credito è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, con conseguente “abbuono” dei soli interessi che devono ancora maturare e non di quelli già maturati per un godimento del capitale già verificatosi.
In sintesi, osserva che l’oggetto della cessione del quinto riguarda il debito complessivo dovuto al cliente in rapporto alla durata originaria del contratto, nella rappresentazione del conteggio iniziale che normalmente il finanziatore allega in sede di erogazione del prestito, e che comprende capitale, interessi, spese e imposte.
La natura della cessione, dunque, renderebbe non ammissibile l’interpretazione della clausola SECCI oggetto di contestazione. Non troverebbe pertanto giustificazione nell’art. 125 sexies comma 2 TUB.
L’adempimento delle obbligazioni in via anticipata
Di fatti, si legge ancora nel commento, il TUB dispone la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni senza penalità e senza possibilità di patto contrario, avendo egli diritto in tal caso a un’equa riduzione del costo complessivo del credito. Stando alla struttura del contratto di cessione, al cliente cedente/delegante viene erogata la somma ottenuta detraendo dall’importo finanziato i costi trattenuti in un’unica soluzione, ma non anche gli interessi che maturano ratione temporis in funzione del capitale che progressivamente si riduce per effetto dei pagamenti periodici previsti dal piano di rimborso in regime di ammortamento alla francese.
Per il Collegio romano la maturazione progressiva degli interessi indurrebbe che la clausola contestata, in relazione ai costi da restituire al cliente, debba intendersi riferita alle commissioni e alle spese ripetibili, poiché pagate in anticipo mediante trattenuta in un’unica soluzione in sede di erogazione.
Tale interpretazione maggioritaria dei Collegi territoriali si concilia male con l’azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. se esercitata dal ricorrente. La riduzione sancita ex art. 125-sexies TUB, infatti, comporterebbe la restituzione a favore del cliente dei costi del finanziamento soggetti a maturazione nel tempo, già pagati in anticipo e in un’unica soluzione, ma non siano più dovuti perché afferenti al periodo di dilazione non usufruito.
L’obbligo di restituzione
Di contro, si legge ancora, in relazione agli interessi compensativi, la prematura estinzione del prestito non determina un obbligo di restituzione, almeno nel senso letterale del termine. Quello che determina è invece la deduzione dal montante lordo oggetto dell’accordo di cessione inter partes, di cui al conteggio rilasciato in sede di erogazione, da ridursi in maniera equivalente all’importo degli interessi non ancora maturati, né tanto meno pagati.
In sintesi, l’zione di ripetizione di indebito sarebbe non proponibile per il cliente. Il presupposto del suo esercizio è infatti rappresentato dall’antecedente fattuale del pagamento non dovuto e già compiuto dall’attore. È questo a rappresentare il fatto costitutivo del diritto, utile per generare il diritto alla restituzione.
La formulazione del modulo SECCI
Il Collegio di coordinamento rammenta come più volte il Collegio romano abbia condiviso la linea interpretativa emersa come maggioritaria dagli altri Collegi territoriali. Ha evidenziato altresì come la formulazione del modulo SECCI si ritenga sostanzialmente conforme al contenuto dell’art. 11 comma 1 del contratto di finanziamento, secondo cui
cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto a una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo quanto i criteri e nella misura indicati nel punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito al consumo”
e sottolineando nella recente decisione n. 2441 del 18.01.2022 che
l’autonomia delle parti (qui, l’autonomia del predisponente) ben può prevedere, d’altra parte, criteri differenti per il calcolo degli interessi. Così come senz’altro avviene nel caso che qui concretamente si esamina: la stessa indicazione definitoria dell’ammortamento alla francese, che è contenuta nel modulo Secci, mostra del resto che questo criterio risulta nella specie riferito alla sola ipotesi della restituzione in via rateale («ammortamento a scalare: modello di rimborso detto “alla francese”, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente.
Il rimborso della quota non maturata degli interessi
Si arriva dunque a stabilire se alla luce della clausola di cui al punto 4 del modulo SECCI e di altre condizioni contrattuali, si possa disporre il rimborso della quota non maturata degli interessi corrispettivi secondo il criterio lineare pro rata temporis.
Il Collegio di coordinamento sottolinea come rilevi in modo particolare la clausola contenuta nella sezione del modulo SECCI relativa al rimborso anticipato, dove si legge che:
Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore:
- il capitale residuo;
- gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.
In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.
Con tale formulazione il contratto sembrerebbe dunque prevedere l’impiego del criterio pro rata temporis per il rimborso non solamente in relazione agli oneri recurring non maturati, bensì anche degli interessi. Ecco dunque che la parte ricorrente chiede il rimborso degli interessi non maturati calcolati secondo il criterio proporzionale lineare, ad integrazione di quanto già rimborsato in conteggio estintivo sulla base del piano di ammortamento.
Il rimborso del debito e piano alla francese
Questa clausola contrattuale – conclude l’ABF nella sua lunga analisi – è in antinomia con un’altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, a definizione della metodologia di ammortamento del finanziamento. Sempre nello stesso modulo SECCI, nella parte relativa alle “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è infatti espressamente previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento “alla francese”.
Tale piano di ammortamento è stato accettato e visionato dal cliente all’atto della stipulazione del contratto. Prevede che le rate siano di importo costante e che abbiano quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti nel tempo.
Il Collegio ha in tal senso rilevato da tempo la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese”. È dunque di palese evidenza la antinomia delle due disposizioni contrattuali appena richiamate. La circostanza non può dunque che indurre a concludere che l’intermediario sia tenuto a rimborsare gli interessi nella misura più favorevole al cliente, e dunque secondo il criterio del pro rata temporis.
A sostegno di questa soluzione interpretativa depone senz’altro l’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo, secondo cui “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.” Nello stesso senso anche l’art. 1370 c.c., che dispone che “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”.
Il principio di diritto
Per le ragioni esposte il Collegio di coordinamento accoglie parzialmente il ricorso, mentre non accoglie la domanda di rifusione delle spese legali. Esprime così il seguente principio di diritto:
Nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis.