Il rimborso automatico in bolletta – indice:
Con deliberazione 575/2016/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha ribadito la necessità di prevedere il rimborso automatico in bolletta della luce per quegli importi indebiti, ricollegabili alle condotte “anomale” degli operatori nei mercati all’ingrosso. In sostanza: rimborsi potenziali e automatici in vista per circa 30 milioni di italiani, titolari di contratti di fornitura per energia elettrica. Ma da cosa è scaturita tale decisione?
Cosa ha deciso l’Authority
Di fatti, nella lunga nota con la quale l’Authority informa i consumatori della novità. È sancito che “qualunque sarà l’esito delle decisioni della giustizia amministrativa, per i consumatori sarà garantito in modo automatico il rimborso in bolletta degli importi che saranno recuperati con l’attività di indagine dell’Autorità sulla vicenda delle condotte anomale dei mesi scorsi tenute dagli operatori dell’offerta e della domanda nei mercati all’ingrosso dell’elettricità, in particolare nel mercato del dispacciamento”.
Le motivazioni della decisione
Con la sua deliberazione 575/2016/R/eel, dunque, l’Autorità ha ribadito quanto aveva già avuto modo di esplicitare con la regolazione vigente. Ha inoltre precisato che gli importi recuperati dovranno essere compresi nel calcolo dei saldi tra proventi conseguiti e oneri sostenuti per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (ovvero di quei costi sostenuti dal Gestore della rete – Terna – per il mantenimento in equilibrio e in sicurezza del sistema elettrico), al netto del valore del corrispettivo uplift (cioè, di quei costi a copertura degli oneri sostenuti da Terna) da applicare nel primo trimestre utile.
Che cosa è accaduto
La deliberazione 575/2016/R/eel pone dunque fine, almeno in tale ambito, a una lunga vicenda che è nata in seguito all’impugnativa di due associazioni dei consumatori in merito all’aggiornamento delle condizioni di maggior tutela per il periodo luglio-settembre 2016. Con decreto n. 911 del Tar Lombardia del luglio 2016 il provvedimento era stato sospeso, ma era stato poi confermato con successivo decreto n.982 del 28 luglio 2016, e ripristinato in vigore con l’ultima ordinanza collegiale del Tar Lombardia n.1185 del 16 settembre 2016.
I decreti di cui sopra avevano sospeso le variazioni delle componenti di prezzo alla base delle tariffe del servizio di maggior tutela, e anche di quelle che non dipendevano dalle possibili condotte anomale del dispacciamento. La decisione del giudice lombardo ha invece lasciato impregiudicata l’applicazione del corrispettivo “uplift” da parte di Terna, con la conseguenza di lasciare aperta la possibilità per gli operatori attivi sul mercato libero di trasferire sui clienti a valle l’incremento dello stesso (per una possibilità che è invece preclusa nella maggiore tutela).
Con successiva ordinanza collegiale 1185/2016, invece, il Tar Lombardia ha revocato la sospensione dei provvedimenti impugnati dalle due associazioni, ma ha contemporaneamente ritenuto di disporre una misura cautelare atipica, “idonea nella sostanza a soddisfare quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti”, ordinando all’Autorità di adottare – si legge nel comunicato dell’Autorità per l’energia – entro quaranta giorni “un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso, con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”.
La previsione è stata ora eseguita, con previsione di un rimborso automatico, qualunque sarà l’esito della controversia.