- Il caso
- La prescrizione
- Il risarcimento del danno
- La mancanza della prova di consegna
- L’omessa ricezione del foglio informativo
- Il danno risarcibile
- Il concorso di colpa
- La competenza territoriale
- La competenza per materia
- Le valutazioni sulla competenza temporale
- La competenza per restituzione di capitale e interessi
- La competenza per risarcimento del danno
- Il principio di diritto
Il Collegio ABF si è espresso su un complesso caso legato al rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali prescritti.
In particolare, il ricorrente, cointestatario di 6 buoni sottoscritti tra il 27 marzo 2001 e l’8 ottobre 2021, contesta di non avere ricevuto il foglio informativo e, dunque, di non essere stato informato della durata dei titoli al momento della sottoscrizione.
Il ricorrente rileva inoltre come sui buoni in questioni compaia la dicitura a termine. Tuttavia, non sono indicati né i rendimenti né la scadenza da cui decorre il termine di prescrizione decennale.
Ciò premesso, il risparmiatore ha richiesto il rimborso dei titoli in data 18 maggio 2020. Le Poste tuttavia oppongono l’avvenuta prescrizione. Di qui, la presentazione di un reclamo in data 6 luglio 2020. Segue istanza di mediazione dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma il 24 dicembre 2020, conclusasi con esito negativo il 20 gennaio 2021, con cui si chiedeva il rimborso dei buoni.
In via subordinata, inoltre, il ricorrente domanda il risarcimento del danno che consegue all’inadempimento di cui sopra.
Il caso sui buoni fruttiferi postali
Le Poste resistono al ricorso eccependo l’incompetenza di ABF a decidere sulla controversia. L’intermediario osserva anche che il primo gruppo dei tre titoli (serie AA1) è rimborsabile alla scadenza del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione. E che il secondo gruppo dei titoli (serie AA2) è invece rimborsabile alla scadenza del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione.
Ancora, le Poste sostengono di aver sempre esposto nei propri locali gli avvisi sulle condizioni economiche praticate ai buoni fruttiferi postali. Rinvia per i dettagli ai fogli informativi consegnati in sede di sottoscrizione dei titoli.
Replica altresì alla mancanza di informazioni sulla scadenza dei titoli che all’epoca dell’emissione non era previsto alcun obbligo di indicazione. Il buono era infatti collocato in seguito di decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Ulteriormente, sottolinea come sulla copia del buono sia presente la dicitura a termine sul fronte e sul retro.
Conclude, per quanto attiene la trasparenza e altre forme di pubblicità, che non si può ingenerare alcun affidamento in capo al ricorrente che i titoli appartenessero alla serie ordinaria o a una diversa serie a termine.
Quindi, le Poste eccepiscono anche l’avvenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titoli, essendo decorsi 10 anni dalla scadenza. I buoni sono infatti stati sottoscritti l’8 ottobre 2021. La prescrizione sarebbe intervenuta l’8 ottobre 2018. Il rimborso è stato invece domandato successivamente a tale data.
Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, respingerlo.
La prescrizione dei buoni fruttiferi postali
Iniziamo con il rammentare come con la seduta del 20 dicembre 2021 il Collegio di Roma, quale Collegio territorialmente competente, abbia già accertato la prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi postali.
La sottoscrizione dei titoli risale infatti al 27 marzo 2001 e all’8 ottobre 2001. La loro scadenza risale invece al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008. Il termine di prescrizione è di conseguenza maturato il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.
Ora, considerato che il rimborso è stato chiesto per la prima volta in data 18 maggio 2020 e il reclamo è datato 6 luglio 2020, il Collegio ha dichiarato la prescrizione del diritto di rimborso.
Il risarcimento del danno
Ciò premesso, il Collegio si occupa della domanda subordinata di risarcimento del danno che consegue alla mancata consegna del foglio informativo. E, decidendo in questo ambito, il Collegio romano richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/2019, secondo cui “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”. Rimane salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno per violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione. Ricorda poi il Collegio che l’orientamento prevalente in caso di mancata consegna del foglio informativo può essere sintetizzato in tali principi.
La mancanza della prova della consegna
Nel caso in cui non si possa provare che il sottoscrittore del buono abbia ricevuto dall’emittente il foglio informativo all’atto della sottoscrizione del titolo, si ritiene che se a seguito della scadenza del buono l’emittente si rifiuta di rimborsarlo a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore.
Il danno risulta essere cagionato dalla violazione di un dovere informativo specifico dell’emittente. Il sottoscrittore ha dunque il diritto di essere risarcito di tale danno. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, la prescrizione è di cinque anni dal giorno in cui l’emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta, a causa della prescrizione.
L’omessa ricezione del foglio informativo
Se il ricorrente lamenta l’omessa ricezione del foglio informativo da parte dell’intermediario, la domanda di rimborso del valore dei buoni sottoscritti può essere interpretata come domanda di risarcimento del danno cagionato con violazione del dovere di informazione di cui sopra.
Il danno risarcibile
Il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente) ma non dal rendimento del titolo. Se si ritiene ragionevolmente certo (nei termini dei più probabile che non) che se fosse stato informato della scadenza dei titoli il sottoscrittore li avrebbe presentati tempestivamente all’incasso, è impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire. E, di conseguenza, il rendimento che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante).
Il concorso di colpa
Ancora, se viene provato il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c., anche in via presuntiva, il rimborso sarà diminuito nella misura corrispondente.
La competenza territoriale
Ciò premesso, il Collegio di Roma ha anche rilevato nel commento l’esistenza di un orientamento divergente che è stato affermato più volte da altri Collegi territoriali, volto a negare la competenza territoriale dell’BAF se la condotta dell’intermediario è antecedente al 1 gennaio 2019.
A tal motivo, l’ordinanza n. 633/2021 del Collegio di Roma, richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere quando il danneggiato, con l’uso della ordinaria diligenza possa avvedersi: a) della esistenza del danno; b) della sua riconducibilità al fatto illecito del terzo”, e ritenuto che per stabilire la competenza temporale dell’Arbitro bisogna avere riguardo al momento in cui risultano essere integrati tutti i presupposti dell’illecito (condotta, nesso causale, danno), ha sottoposto al Collegio di Coordinamento la relativa questione di diritto, ora in discussione.
La competenza per materia
Il Collegio di Coordinamento evidenzia come la prima eccezione sollevata sia fondata sulla mancata competenza dell’ABF in materia di buoni postali, in quanto prodotti finanziari. L’eccezione è stata molte volte affrontata dai Collegi (sia territoriali che di coordinamento), chiamati a stabilire se i buoni siano o meno prodotti finanziari poiché sottratti alla disciplina del Testo Unito Bancario.
Con decisione n. 5674/2013 il Collegio di Coordinamento ha peraltro già fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario per negare la loro qualificazione di strumenti finanziari e, dunque, di prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai fini dell’applicazione del TUF. In tal senso si sono dunque orientati tutti i Collegi territoriali.
Peraltro, a supportare questa tesi e a corredo del dato normativo c’è anche il richiamo all’art. 1 lett. u) del TUF, che testualmente esclude i depositi bancari e postali dalla qualifica di prodotti finanziari.
Dunque, l’eccezione preliminare delle Poste sull’incompetenza per materia dell’ABF è respinta.
Le valutazioni sulla competenza temporale per i buoni fruttiferi postali
Vi è poi una ulteriore eccezione, su cui il Collegio si è espresso: quella dell’incompetenza temporale.
Le attuali disposizioni ABF prevedono infatti che non possono essere sottoposte all’ABF competenze relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1 ottobre 2022, spostano ulteriormente in avanti i termini, restringendo la competenza temporale ed escludendo operazioni e comportamenti precedenti di sei anni la data di proposizione del ricorso.
La motivazione che ha ispirato tale delimitazione della competenza temporale dell’ABF è quella della funzionalità di questo organo rispetto alla soluzione di controversie riguardanti rapporti attuali o non troppo risalenti nel tempo, al fine di contribuire a risolvere con prontezza le questioni che sono insorte e offrire così un’alternativa efficiente al giudizio instaurato di fronte all’autorità giudiziaria, ma senza sostituirsi a questa.
Il limite della competenza temporale
Oltre all’esigenza di celerità, il limite della competenza temporale risponde a una necessità di autodisciplina e di contingentamento – si legge nelle motivazioni del Collegio. Si vuole cioè ridurre nel tempo le questioni che possono essere decise. Per tali ragioni il perimetro della competenza temporale è stato più volte variato. La posposizione è stata avanzata dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2009. Più recentemente, il termine è stato ancorato a un punto di riferimento mobile ma vicino nel tempo ai comportamenti e alle operazioni che sono oggetto della controversia.
Ciò premesso, per i rapporti che sono sorti prima del 1 gennaio 2009 e sono estinti, o ancora pendenti, dopo tale data, la competenza dell’Arbitro deve essere considerata con tendenziale rigolre.
“Nell’ipotesi in cui si controverta di diritti o di rimedi contrattuali, le linee generali sulla base delle quali impostare la definizione della linea di confine della competenza dell’ABF si trovano tracciate nella già richiamata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013 – si legge nella decisione del Collegio – ove si ribadì la necessità di far dipendere la competenza ratione temporis dalla circostanza che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico – rilevando, allora, la data della sua costituzione -, o, piuttosto, momenti esecutivi oppure l’interpretazione degli effetti del contratto. Al fine di radicare la competenza dell’Arbitro avrebbe peso, in questo secondo caso, la data della contestazione”.
Ebbene, in tale occasione il Collegio affermò che se le indicazioni contenute nei buoni concorrono a definire il contenuto del rapporto o la sua efficacia, a contare è la data in cui è insorta la controversia.
L’orientamento dei Collegi
In linea con questa interpretazione, i Collegi territoriali si sono orientati in modo uniforme. Dunque, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto prima del 1 gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, assume importanza decisiva la causa petendi del ricorso. Si distingue così:
- l’ipotesi in cui la causa di fondi sui vizi genetici dell’atto
- le contestazioni che riguardano le vicende successive del rapporto.
Nel primo caso la competenza è negata. Nel secondo è affermata.
Dal principio così formulato, il Collegio in questa fattispecie non ha evidentemente ritenuto opportuno discostarsi. Dunque, assumendo il criterio discretivo della causa petendi, si articola il tema della competenza territoriale in due distinte questioni di diritto che riassumiamo brevemente: la prima sulla competenza ratione temporis sulla domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti, e la seconda sulla richiesta di risarcimento dei danni.
La competenza temporale per la domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti
Per quanto attiene la prima questione, si dichiara la competenza temporale dell’ABF se la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto a una delle prestazioni che caratterizzano il contratto di deposito irregolare stipulato con l’intermediario. Ovvero, del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, anche se originati da contratti che sono stati sottoscritti prima del 1 gennaio 2009.
È dinanzi a tale domanda che l’intermediario oppone l’avvenuta prescrizione. Considerato tuttavia che è causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce una vicenda successiva e inerente lo svolgimento del rapporto, pur giunto a scadenza per tutti i buoni in contestazione prima del 2009.
Ne deriva dunque che per il Collegio non merita accoglimento l’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF sollevata dall’intermediario con riferimento alla domanda principale oggetto del ricorso.
La competenza temporale con riguardo alla domanda di risarcimento del danno sui buoni fruttiferi postali
L’ABF si sofferma più diffusamente sull’ipotesi di competenza temporale in caso di domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo informativo. Sia perché è rilevabile d’ufficio e materia giudicata controversa fra i Collegi territoriali. Sia perché costituisce oggetto di duplice quesito rivolto al Collegio di Coordinamento dall’ordinanza di rimessione, che sul punto domanda di determinare “a quale momento occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell’ABF”.
Ora, affrontando questa questione, l’ABF ricorda che secondo la Sez. 1 par. 4 delle Disposizioni “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”, e che tale interpretazione ha determinato degli indirizzi difformi fra i Collegi territoriali.
Il primo indirizzo
Il primo indirizzo, maggioritario, è propenso a negare la competenza temporale. Individua come decisivo il momento in cui si è verificata la condotta causativa del danno che, nel caso di specie, consiste nella mancata consegna del Foglio informativo.
Il secondo indirizzo
Il secondo indirizzo, che è adottato dal Collegio rimettente, riferisce la competenza dell’ABF al momento del rifiuto del rimborso. Perché solo a partire da questo momento risultano integrati tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e cioè condotta, nesso causale, danno.
Dunque, solamente a partire dal momento in cui viene eccepita la prescrizione da parte del debitore si determinerebbe il danno in capo al ricorrente. Un danno che consiste nella perdita del diritto di credito al rimborso E, quindi, da quel giorno decorrerebbe il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno.
La prospettazione del Collegio
Secondo quanto prospettato dal Collegio, dunque, la configurazione della fattispecie di responsabilità derivante dalla mancata consegna del Foglio Informativo rileverebbe per tracciare la competenza temporale dell’ABF.
I lineamenti essenziali di questa fattispecie sono prospettati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8056/2019. Qui, dopo aver negato che la mancata consegna del Foglio Informativo al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni impedisca di eccepire l’intervenuta prescrizione, il Collegio precisò:
Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore.
Nell’affrontare il caso il Collegio di Coordinamento configurò in modo implicito una fattispecie di illecito scaturente dalla violazione dell’obbligo informativo. Un illecito contestuale alla stipula del contratto e che potrebbe pregiudicare anche il tempestivo esercizio di un diritto di fonte contrattuale che ha ad oggetto il rimborso del buono a scadenza.
La valutazione per i buoni fruttiferi postali
Quindi, il Collegio rammenta anche l’obbligo informativo richiamato nel decreto MEF del 19 dicembre 2000. Recita l’art. 3:
Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento
e che vi è l’obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico
un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Tale obbligo è domandato al fine di soddisfare i canoni di trasparenza, soprattutto laddove i buoni sono caratterizzati da cartacei con poche indicazioni.
Non vi è dunque un richiamo all’invalidità del contratto. Ma, di contro, solamente dell’applicazione di regole di responsabilità che conseguono alla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo. Un documento posto a presidio procedimentale della trasparenza e del corretto esercizio dei diritti contrattuali in rapporti di durata che attingono alla raccolta del risparmio.
“Tali regole presuppongono la prova della violazione, del nesso di causalità fra inadempimento e evento dannoso, nonché del pregiudizio sofferto. D’altra parte, l’eventuale accertamento della responsabilità non implicherebbe l’automatica risarcibilità dell’intero pregiudizio subito, dovendo tenersi conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell’evento (l’estinzione del diritto), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto” – si legge nelle motivazioni del Collegio.
Ribadito dunque il principio affermato dal Collegio di Coordinamento n. 8056/2019. In presenza di apposita domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, l’omissione dell’intermediario può dar luogo a responsabilità.
La definizione della competenza temporale per i buoni fruttiferi postali
Ora, tutto ciò premesso, il Collegio riassume che il quesito proposto è se ai fini della competenza ratione temporis rilevi la circostanza che la lesione dell’interesse protetto, in termini di mancato esercizio del diritto al rimborso per tutta la durata del termine di prescrizione, sia avvenuto solo dopo tale discrimine temporale e che il relativo diritto al risarcimento sia venuto in essere di conseguenza.
Il Collegio osserva come la definizione della competenza temporale esprime una scelta organizzativa dell’attività dell’ABF. Un procedimento caratterizzato da rapidità, snellezza e limitato apparato dei mezzi di prova.
Ora, per le domande che hanno ad oggetto i diritti di rimborso di capitale e rendimenti, il criterio orientativo è quello della causa petendi. Nel caso di specie il ricorrente non domanda l’accertamento del diritto a una prestazione che scaturisce dal contratto di durata concluso con l’intermediario. Né si lamenta un comportamento scorretto in executivis. Si contesta invece una condotta omissiva. Quale, nel caso, la violazione dell’obbligo informativo.
L’oggetto dell’accertamento è dunque un comportamento. Una condotta idonea a includere qualsiasi condotta, pur sottoposto al rigido limite temporale imposto dalle Disposizioni ABF. Il comportamento contestato è un fatto negativo che è onere del cliente allegare e dell’intermediario smentire documentando l’avvenuta consegna del Foglio Informativo.
Tuttavia, se tale omissione è posta in essere prima del 2009, i Collegi si troverebbero a conoscere e ad accertare condotte lontane nel tempo, sulla base, oltretutto, di mezzi di prova limitati.
Buoni fruttiferi postali: il principio di diritto
Considerato ciò, il Collegio reputa necessario attenersi all’interpretazione letterale della disposizione di cui alla Sez. 1 par. 4 delle Disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario, là dove si esclude la competenza di tale organo per le controversie relative a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009, indipendentemente dal fatto che questi esauriscano i loro effetti pregiudizievoli prima di tale data o siano suscettibili di proiettarli anche in una fase successiva.
Ecco dunque che si arriva al principio di diritto formulato dal Collegio di Coordinamento:
Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.
La domanda è respinta. Infine, sono respinte anche entrambe le eccezioni preliminari di inammissibilità per incompetenza ratione materiae e temporis. Eccezioni sollevate dall’intermediario in merito al diritto al rimborso del capitale e dei rendimenti.