Il rimborso del viaggio per infermità – indice:
Se il cliente ha acquistato un pacchetto viaggio all inclusive dal proprio tour operator, ma non può più partire poiché è sopraggiunta una malattia, può richiedere e ottenere la restituzione della somma pagata.
A sostenerlo è la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che con la sentenza n. 18047/2018 ha respinto il ricorso di un tour operator nei confronti dei quali i giudici di merito avevano disposto la restituzione della somma a una coppia di clienti per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 del codice civile, secondo cui:
nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
Impossibilità sopravvenuta per patologia
Il caso trae origine dal disagio avvertito da una coppia di clienti, che aveva acquistato presso un tour operator un pacchetto turistico all inclusive, ma che in un momento successivo era stata costretta a rinunciare alla vacanza a causa di una patologia grave e improvvisa che aveva riguardato uno dei due, andando così a rovinare i piani di viaggio della coppia.
La società lamentava però in Cassazione che la mancata partecipazione al viaggio da parte della coppia di clienti non era dipesa a fatti relativi all’esercizio della propria attività imprenditoriale, bensì a un impedimento di natura soggettiva da parte del fruitore della prestazione. In altri termini, il fatto che la ragione dell’impossibilità sopravvenuta non fosse imputabile al tour operator, ma a una malattia che aveva colpito uno dei clienti, per la società avrebbe dovuto costituire un elemento in grado di generare un effetto liberatorio / risolutorio in proprio favore.
Sono invece di parere opposto gli Ermellini, che appoggiano la decisione dei giudici territoriali, inquadrando la fattispecie nell’ipotesi in cui la causa del contratto – che era rappresentata dalla fruizione di un viaggio turistico – diviene inattuabile per una causa di forza maggiore che, come nel caso della malattia sopravvenuta, non era prevedibile e non era ascrivibile alla condotta dei contraenti.
Chiarito ciò, i giudici di legittimità hanno chiarito l’importanza della causa in concreto, ovvero lo scopo pratico del contratto, quale sintesi degli interessi che il singolo negozio permette di realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato. La causa in concreto conferisce dunque rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti, oppure – se riferibili ad una sola di esse – siano comunque conoscibili dall’altra.
Rimborso del pacchetto viaggio a causa di grave impedimento
Calandoci ancora di più nel caso in esame, emerge come il giudice a quo, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all’acquisto del pacchetto turistico, abbia dato forma alla causa concreta del contratto, attinente all’aspetto della funzione economico – sociale del negozio giuridico posto in essere.
Dunque, valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, il giudice avrebbe correttamente applicato il principio di cui sopra abbiamo brevemente detto, con il quale la previsione ex art. 1463 c.c. risulta compatibile, con riferimento a tutti i contraenti coinvolti.
La Corte di Cassazione precisa altresì come la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e possibilità conseguente di poter esercitare i rimedi restitutori, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto, ovvero sia dalla parte la cui prestazione è diventata impossibile, sia dalla parte la cui prestazione è rimasta possibile.
Per gli Ermellini, infine, non avrebbe rilievo ciò che la società ricorrente lamenta quando si riferisce a uno “sbilanciamento del sinallagma contrattuale”, e del trasferimento del rischio dell’evento accidentale in totale carico del tour operator. L’art. 1463 c.c., dichiarano i giudici, assume una funzione di tutela in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita, e ciò sarebbe funzionale – affermano ancora i giudici – alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non determinando alcuno spostamento nell’ambito contrattuale della responsabilità.
Infine, si tenga conto come risulti non di rilievo il fatto che i contraenti non abbiano stipulato una polizza assicurativa finalizzata a proteggerli contro eventi imprevedibili come quello in esame, che all’epoca dell’acquisto del pacchetto costituiva una mera facoltà per le parti.