Risarcimenti danni morali: come richiederli e ottenerli – guida rapida
- Cos’è il danno morale
- Quando va risarcito il danno morale?
- La personalizzazione del risarcimento del danno morale
- Il calcolo del danno morale
- Danno morale e danno esistenziale, non facciamo confusione
Il tema del danno morale, e dei risarcimenti danni morali, è un aspetto molto complesso e dibattuto, spesso in grado di generare non poca confusione tra le persone che ambiscono a compensare la sofferenza patita in alcune situazioni.
In questa guida cercheremo di fare chiarezza sul tema, illustrando dove ha origine la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni morali subiti e come farne richiesta.
Cos’è il danno morale
Per comprendere come si possa giungere a un risarcimento del danno morale occorre prima di tutto partire da una definizione dello stesso fenomeno.
Definiamo pertanto il danno morale come la sofferenza che un soggetto ha patito in alcune circostanze, come ad esempio nel caso di una lesione fisica. Il danno morale non deve essere poi erroneamente confuso con il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in cui peraltro rientrano anche i danni subiti dalle persone giuridiche che, evidentemente, non possono provare sofferenze psicologiche.
Quando va risarcito il danno morale?
Il risarcimento del danno morale è stato lungamente dibattuto dalla Corte di Cassazione ed è ancora oggi un tema che viene rivisto e aggiornato in sede giurisprudenziale.
In particolare, secondo quanto afferma l’orientamento prevalente della Suprema Corte con la sentenza Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, il danno morale va risarcito come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SS.UU. come principio informatore della materia. Il risarcimento – prosegue la pronuncia – deve avvenire secondo equità circostanziata, tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione.
Qualche mese prima, la stessa Corte, con sentenza 4 marzo 2008, n. 5975, aveva precisato come nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (artt. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica.
La personalizzazione del risarcimento del danno morale
Più recentemente, la Corte si è altresì occupata della possibilità di prevedere una personalizzazione del danno morale.
Con pronuncia del 15 maggio 2018, n. 11754, infatti, i giudici di legittimità hanno stabilito che nella liquidazione del danno non patrimoniale, salvo diverse previsioni normative e che ricorrano circostanze peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, successivamente all’esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008, perché determineranno il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di ogni componente non patrimoniale, compresa anche quella qualificata in termini di danno morale che, nei sistemi tabellari precedenti, si liquida in via separata, mentre in quella successiva al 2011 è inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente qualificazione.
Tutto ciò premesso, è però possibile che il giudice – se nota alcune specifiche circostanze che siano in grado di superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria di cui alle tabelle – possa procedere alla personalizzazione del danno entro percentuali massime di aumento, come previste dalle stesse tabelle. La scelta dovrà essere poi adeguatamente motivata nella sentenza, indicando quali siano le ragioni di apprezzamento che hanno indotto una diversa considerazione in termini monetari.
Il calcolo del danno morale
Valutato quanto sopra, possiamo cercare altresì di comprendere come calcolare il danno morale e, dunque, come possa essere quantificato.
La questione è molto complessa poiché, sebbene siano spesso riconosciuti dal giudice, i danni morali sono frequentemente molto difficili da quantificare, dipendendo da fattori soggettivi che sono difficilmente accertabili e individuabili.
In particolare, il calcolo del danno morale varia innanzitutto se è collegato o meno al calcolo del danno fisico, cioè a un pregiudizio di tipo biologico. Quando quello biologico è superiore a 3 punti percentuali, infatti, di norma quello morale si risarcisce in automatico, generando per il danneggiato sia il risarcimento per danno morale che quello per danno biologico.
Se invece non è presente una lesione fisica, allora la vittima deve dare una prova concreta del danno morale. Il giudice di norma ricorre in questo caso al criterio dell’equità, definendo una somma che in base al proprio giudizio debba ritenersi congrua per il risarcimento del danno morale.
Abbiamo già fatto cenno al fatto che la quantificazione del danno morale è soggetto a personalizzazione e che la stessa per una frazione del biologico non esclude dunque una misurazione superiore a quanto stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Danni morali e danni esistenziali, non facciamo confusione
Il danno morale è un concetto, come sopra qualificato, che deve essere distinto dal correlato concetto di danno esistenziale. Entrambi sono riconosciuti dal legislatore e dal giudice come tipologie di danni non patrimoniali, ma presentano differenze significative in termini di natura, ambito di applicazione e risarcimento.
Il danno morale, come già precisato, è infatti un danno connesso alla sofferenza psicologica, emotiva o psichica che una persona subisce a causa di un evento traumatico, di un’ingiustizia o di una violazione dei propri diritti personali. Coinvolge dunque l’area dell’angoscia emotiva, dello stress, della depressione, dell’ansia e di altri disagi similari che possono derivare dagli eventi che hanno un impatto sulla psiche dell’individuo.
Il danno esistenziale, invece, riguarda la lesione o il pregiudizio causato agli aspetti fondamentali e significativi dell’esistenza di un individuo. Il danno coinvolge dunque la sfera personale e l’equilibrio psicofisico di una persona, influenzando in modo decisivo il suo benessere generale e il modo con cui affronta la vita.
Insomma, il danno esistenziale si lega a cambiamenti sostanziali nella qualità della vita, come ad esempio la perdita della capacità di godere delle attività quotidiane, o ancora la perdita di autostima.
Differenze tra danni morali e danni esistenziali
Differenze | Danno morale | Danno esistenziale |
Natura | Si riferisce a una condizione di sofferenza emotiva e psicologica derivante da traumi | Riguarda cambiamenti profondi nella qualità dell’esistenza di una persona |
Applicazione | Si concentra in modo specifico sulla sofferenza psicologica | Coinvolge il benessere e la qualità di vita di una persona |
Situazioni | Deriva da situazioni traumatiche come incidenti, violazione dei diritti, perdite | Deriva da situazioni che influenzano la capacità di una persona di godere delle attività quotidiane o che alterano profondamente il suo stato d’animo |