Risarcimento biglietto aereo online – indice
Nell’ipotesi di contratto di acquisto di titolo di viaggio presso una compagnia aerea extraeuropea, se la contrattazione e l’acquisto sono avvenuti interamente online, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente.
A tanto è giunta la recente sentenza n. 18257/19 della Corte di Cassazione, ponendo così fine alla controversia tra due viaggiatori italiani e una compagnia aerea russa.
Risarcimento biglietto aereo: il caso
Per cercare di comprendere come si sia giunti alla decisione di cui oggi in commento, giova riassumere brevemente il caso.
Due viaggiatori italiani hanno infatti formulato nei confronti di una compagnia aerea russa una domanda di risarcimento dei danni conseguente ai disservizi subiti dall’acquisto di due biglietti aerei per Cuba. Gli attori evidenziavano che il volo era stato cancellato, e che in cambio era stata offerto un altro volo per Cuba, con scalo a Mosca. In aggiunta a ciò, segnalavano che i bagagli – nonostante espressa indicazione di inviarli alla loro destinazione – erano stati riconsegnati 10 giorni dopo e con danni.
La compagnia aerea russa risponde tuttavia affermando che non vi sarebbe alcun collegamento con la giurisdizione italiana. La società rileva che il biglietto è stato acquistato su Internet sul sito principale di Mosca, e che l’Italia non è il luogo dell’adempimento o dell’inadempimento lamentato (la partenza era infatti pianificata dalla Danimarca).
Leggi anche: Risarcimento ritardo aereo, per ottenerlo è sufficiente il biglietto
La questione della giurisdizione: il quadro di riferimento per il risarcimento biglietto aereo online
I giudici della Suprema Corte chiariscono innanzitutto quale sia il quadro legislativo di riferimento.
Il contratto dedotto in giudizio è stato concluso tra un contraente (la compagnia aerea) che non appartiene all’Unione Europea, e due cittadini italiani. Questi ultimi promuovono la controversia: in linea generale la competenza giurisdizionale nei rapporti civili e commerciali si basa sul convenuto che, come abbiamo visto, non appartiene all’Unione Europea.
Tuttavia, si deve verificare se si possono individuare criteri determinativi della giurisdizione che siano differenti da quello generale.
È così agendo che i giudici affermano che la fattispecie in giudizio è regolata anche in tema di giurisdizione dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, poi ratificata in Italia con l. 12/2004, unificando alcune regole sul trasporto aereo internazionale. Ne deriva che il contratto stipulato tra le parti rientra nella qualificazione giuridica di trasporto internazionale di persone.
I criteri
In particolare, rileva l’art. 33 della Convenzione, rubricato “Competenza giurisdizionale”, secondo cui ci sono cinque criteri per determinare la giurisdizione, rimessi alla scelta dell’autore. Quelli contenuti nel comma riguardante il risarcimento dei danni, che non sia conseguente alla morte o alla lesione fisica del passeggero, ovvero i danni da ritardi, disagi, perdita o deterioramento dei bagagli, propongono come possibile competenza:
- il domicilio del vettore (la sede principale della sua attività);
- il luogo di destinazione;
- il luogo di stabilimento del vettore (in cui le parti concludono il contratto).
Chiarito ciò, per i giudici l’appartenenza all’Unione Europea delle parti attrici, e in particolar modo la loro posizione contrattuale, equiparabile al consumatore finale del servizio, impongono di verificare l’eventuale applicabilità alla fattispecie dei criteri di individuazione della giurisdizione di cui al Regolamento UE n. 1215/2012, che per le regole determinative della competenza giurisdizionale avvisa però che in tema di contratti con i consumatori non si applicano ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale.
Considerato che nella fattispecie il contratto ha ad oggetto esclusivamente la prestazione del trasporto aereo, tutto sembrerebbe lasciar intendere che la fonte per poter individuare correttamente la competenza giurisdizionale sia la Convenzione di Montreal e, dunque, uno dei punti sopra elencati.
Leggi anche: Ritardo o cancellazione del volo: come farsi risarcire
Il biglietto acquistato online
Tuttavia, è bene altresì verificare se i criteri di cui alla Convenzione siano applicabili all’interno di un mercato in cui si può perfezionare l’acquisto del titolo di viaggio interamente online, come accaduto nel caso concreto, aprendo peraltro margini per valutare un necessario adattamento e adeguamento interpretativo che possa tenere conto dell’asimmetria contrattuale delle parti, e dell’appartenenza all’Unione Europea del contraente debole (il viaggiatore).
Inoltre, la stessa Convenzione afferma che si deve ricorrere al criterio di prossimità, il foro del cliente, per determinare la competenza giurisdizionale in altre ipotesi. Si pensi alla responsabilità per i danni più gravi (morte o lesione), mentre per i danni di minore entità introduce un criterio intermedio e concorrente tra il domicilio del vettore aereo e il luogo di destinazione, o quello in cui il vettore ha uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso. Si introduce dunque una nuova possibilità: il luogo di perfezionamento dell’acquisto del biglietto determina il radicamento del giudizio.
Proprio sulla base di questo ultimo punto i giudici basano la valutazione sulla questione di giurisdizione. Ricordano così che lo spazio telematico è un “non luogo”. E che bisognerebbe adattare i criteri di collegamento della giurisdizione fondati sulla localizzazione di un elemento fattuale di rilievo giuridico, all’attuale dematerializzazione del mercato.
La procedura di acquisto del titolo di viaggio è avvenuta interamente online. Ne deriva che l’indicatore dello “stabilimento” è del tutto disancorato da ogni riferimento spaziale.
Vi è però un altro problema: capire se l’individuazione del server, la struttura elettronica dove avviene l’acquisto, sia criterio utile a tal fine.
Qui, però, i giudici affermano chiaramente che non può gravarsi sul consumatore l’accertamento della ricerca della collocazione del server. Un accertamento che sarebbe arduo e incerto, anche per chi ha conoscenze informatiche medie.
La massima: risarcimento biglietto acquistato online
Alla luce delle valutazioni di cui sopra, i giudici elaborano pertanto la seguente massima:
Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia con l. n. 12 del 2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio.