Il risarcimento per vacanza rovinata – indice:
Il risarcimento per vacanza rovinata, inteso come il risarcimento per un danno che è correlato al tempo di vacanza, è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 47 del Codice del Turismo.
Cos’è e come si configura
che prevede che il turista possa domandare non solamente la risoluzione del contratto, quanto anche – indipendentemente dalla stessa – un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza che risulta essere inutilmente trascorso, e all’irripetibilità dell’occasione perduta, nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano l’oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza.
Danno patrimoniale e non patrimoniale
Sulla base di quanto sopra, risulta piuttosto chiaro che il danno risarcibile per la vacanza rovinata non contempli solamente la perdita patrimoniale, quanto anche e soprattutto quella non patrimoniale.
Nel primo caso, si tratterà pertanto di ottenere il risarcimento per un danno più facilmente quantificabile, come quello che ad esempio deriva dai costi sostenuti per una vacanza non goduta o goduta solo parzialmente.
Nel secondo caso invece si tratterà di quantificare il danno che deriva dalla perdita di un’opportunità di relax e di svago, proprio a causa della vacanza non riuscita.
Sulla base di questa visione preliminare, è dunque coerente ritenere che il danno da vacanza rovinata sia una particolare specie rispetto ai danni alla persona, avvicinabile a quanto previsto dall’art. 2059 c.c., che disciplina la possibilità di ammettere il risarcimento di ogni lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
La prova del danno da vacanza rovinata
Considerato che il danno da vacanza rovinata sarà – presumibilmente – determinato da una condizione di inadempimento da parte altrui (tour operator, agenzia di viaggi, struttura alberghiera, ecc.), sarà il turista a dover provare il contratto di viaggio e il danno subito, allegando le circostanze che manifesterebbero l’inadempimento della controparte.
Proprio per tale caratteristica valutativa, diventa molto importante che il viaggiatore tenga a mente la necessità di documentare l’inadempimento della controparte nel modo più preciso, conservando foto, filmati, testimonianze e altri dati utili per la ricostruzione di quanto avvenuto.
Da quanto sopra deriverà il diritto del consumatore a un diverso risarcimento del danno, ulteriore rispetto a quello patrimoniale, poiché occorrerà valutare che il contratto di acquisto del viaggio è stato stipulato in vista del godimento di una utilità come il già rammentato relax. Dal canto suo, il tour operator dovrà provare l’avvenuto adempimento del contratto.
Come ottenere il risarcimento del danno da vacanza
Per poter ottenere il risarcimento del danno da vacanza occorrerà agire in maniera tempestiva, inoltrando il prima possibile un primo reclamo al tour operator, mediante strumenti che possano permettere di fornire alla controparte la propria insoddisfazione in maniera urgente, e anche durante la stessa vacanza (fornendo così all’operatore la possibilità di porvi rimedio, qualora riesca).
Di fatti, nel caso in cui il tour operator non fornisca risposta, entro e non oltre i 10 giorni dal rientro, sarà possibile presentare un reclamo formale, per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, indicando al tour operator l’avvenuto inadempimento e la difformità del servizio rispetto a quello che era stato promesso o pubblicizzato, e domandando il relativo indennizzo.
In tale occasione sarà inoltre utile allegare alla richiesta di indennizzo del danno da vacanza rovinata anche le prove raccolte sui disservizi subiti: fotografie, filmati, testimonianze, potrebbero rappresentare un congruo corredo per rafforzare l’idoneità della propria richiesta.
Una copia della richiesta di indennizzo dovrà essere adeguatamente conservata, unitamente ad altri documenti che potrebbero risultare utili nei successivi passaggi, quali per esempio il contratto di vendita del pacchetto, le ricevute, gli scontrini, le fatture.
Attenzione infine a non confondere le tempistiche sopra esplicitate con il termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento ottenibile mediante l’adire il Tribunale competente per i danni che derivano dall’inesatto adempimento o per l’inesatta esecuzione della prestazione. In questa ipotesi, infatti, la richiesta di risarcimento potrà prescriversi entro un anno dal rientro delle vacanze.
Quantificazione del danno da vacanza rovinata
Come abbiamo avuto modo di ricordare in più occasioni, il danno da vacanza rovinata è un danno “particolare” poiché include in un’unica ipotesi di pregiudizio sia una componente di natura patrimoniale, più facilmente quantificabile, sia una componente di natura non patrimoniale, di più difficile quantificazione.
Ma come si quantifica il danno non patrimoniale o, meglio, il danno morale da vacanza rovinata?
Una volta che è stata stabilita la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata, bisognerà procedere con il verificare in che modo esso possa essere concretamente quantificato.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato peraltro da opinioni della Corte di Giustizia Europea concordi in tal senso, ritiene che la quantificazione debba avvenire seguendo un criterio equitativo, ovvero secondo la discrezionalità del giudice del Tribunale, che nella sua valutazione non potrà che tenere considerazione di alcuni elementi rilevanti, come ad esempio l’irripetibilità o meno del viaggio, il valore che il consumatore ha soggettivamente attribuito alla vacanza, lo stress subito a causa dei disservizi, e così via.
In tal merito, è opportuno confermare che al di sotto della soglia minima di disagio non viene riconosciuto alcun risarcimento, poiché un approccio difforme in tal senso andrebbero a contrastare con il ricorso ai principi di correttezza e di buona fede, e di contemperamento dei contrapposti interessi tra il professionista e il consumatore.
Considerando che non è possibile tracciare delle linee omogenee valide per ciascuna fattispecie, spetterà dunque al giudice – caso per caso – individuare il superamento o meno di questa soglia, costituita dalla finalità turistica.