I rumori molesti in condominio: presupposti del reato – indice:
Se avete un vicino di casa particolarmente rumoroso, ma siete i soli a lamentarvi, difficilmente riuscirete a far ricadere la condotta del condomino in reato. Stando a quanto ricorda la recente Cass. n.18416/2017, infatti, affinché si possa parlare di reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è necessario che il numero dei soggetti che sono infastiditi dai rumori sia “indeterminato”, pur superiore a uno.
La sentenza trae origine da una pronuncia in primo grado del Tribunale di Firenze, che ha assolto un uomo dal reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’art. 659 c.p., poiché il fatto non sussiste.
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Reato di disturbo del riposo delle persone: i presupposti
Ebbene, anche in sede di Cassazione il ricorso non ha trovato accoglimento. I giudici hanno in tal senso rammentato che il giudice di primo grado “ha correttamente evocato l’assenza di diffusività del rumore in ipotesi cagionato dall’imputato per escludere la ricorrenza della contravvenzione di cui all’art.659, comma 2 cod. pen. e in tal senso va letto il riferimento all’omessa specificazione da parte del pubblico ufficiale denunziante se la segnalazione di rumori molesti fosse venuta da uno solo o da più abitanti della zona”.
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede infatti l’incidenza sulla tranquillità pubblica, poiché l’interesse che viene tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
Una linea interpretativa che più volte la giurisprudenza ha avuto modo di confermare, e che trova pertanto fonte nella lettura del già ricordato art. 659 c.p., secondo cui
chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Come difendersi dai rumori molesti
Naturalmente, quanto sopra non equivale ad affermare che il singolo non possa comunque promuovere altre azioni per poter ottenere un miglior benessere nei rapporti con i vicini. Per poter tutelare i propri interessi è infatti possibile ipotizzare un’azione inibitoria, finalizzata a impedire al vicino da cui provengono le immissioni rumorose di continuare a praticare le stesse, mediante l’imposizione dell’obbligo di cessare l’attività rumorosa o mediante l’imposizione di misure adatte a ridurre la rumorosità.
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Sempre sul piano civilistico (considerato che il piano penale, come da pronuncia sopra individuata, non è alimentabile) è possibile percorrere anche l’azione di natura risarcitoria, sulla base di quanto genericamente individuato nell’art. 2043 c.c., che prevede il risarcimento nel caso di danno ingiusto derivante da fatto doloso o colposo altrui.
Per quanto concerne le diverse voci di danno che possono essere oggetto di risarcimento, non si potrà che procedere con una valutazione caso per caso. Di fatti, non vi è solamente l’evidente disturbo alla quiete al riposo, bensì anche potenziali danni alla salute, considerata che l’esposizione prolungata dei rumori, soprattutto nelle ore notturne, può condurre dei danni permanenti alla salute psico-fisica: intuibilmente, bisognerà cercare di dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito e l’esposizione prolungata al rumore.
Ulteriormente, si noti come sia l’azione inibitoria che quella risarcitoria possono essere proposte anche in via congiunta, in un unico giudizio: si può pertanto ottimizzare l’iniziativa volta a tutelare i propri interessi mediante un solo giudizio nel quale domandare sia la cessazione del disturbo che il risarcimento del danno patito.