Le sanzioni tributarie – indice:
- Decesso del contribuente
- Legittimazione attiva delle parti
- Principio del contraddittorio
- Applicazione delle sanzioni
Le sanzioni pecuniarie amministrative che derivano dalle violazioni delle norme tributarie hanno carattere afflittivo. Ne deriva che tali sanzioni devono essere inquadrate nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva e che, come tali, non possono essere trasmesse agli eredi.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6500/2019, che andiamo ora a riepilogare nelle sue valutazioni di maggiore sostanza.
Decesso del contribuente
Il caso trae origine dagli eredi di un contribuente al quale erano stati notificati due avvisi di accertamento ICI per l’anno 2005 e 2006. Il contribuente aveva già impugnato tali avvisi sostenendo che il proprio terreno non potesse considerarsi edificabile solo perché inserito come tale nel PRG di Roma, in assenza di approvazione del piano particolareggiato.
Il ricorso è respinto sia in primo che in secondo grado ma, nelle more del giudizio di appello, il contribuente decede. Gli eredi ricorrono dunque per Cassazione, sostenendo in primis la nullità del procedimento di appello per omesso avviso della udienza di trattazione con conseguente violazione del principio del contraddittorio, e nel merito deducendo la violazione di legge per mancato esame di un motivo di appello.
Dal canto suo, Roma Capitale si costituisce con controricorso e preliminarmente eccepisce il difetto di prova della legittimazione ad agire in giudizio da parte dei ricorrenti.
Legittimazione attiva delle parti
Per quanto attiene uno degli aspetti del ricorso, la Corte di Cassazione rammenta che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di legittimazione attiva incombe alla parte che ricorre per Cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, elementi che in questa fattispecie sono stati correttamente dimostrati.
È ancora la Suprema Corte a chiarire che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima.
La Corte chiarisce poi che non costituisce prova idonea di tale qualità la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che esaurisce i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. È pur vero che i ricorrenti in un secondo momento, e comunque prima dell’adunanza camerale, hanno presentato documenti integrativi come il certificato di morte, di matrimonio, lo stato di famiglia, la denuncia di successione, l’atto di costituzione degli eredi nel giudizio. Un elenco di documenti che per gli Ermellini sono idonei a provare la qualità di eredi dei ricorrenti e quindi di soggetti legittimati al ricorso per Cassazione.
Principio del contraddittorio
Per quanto attiene invece la violazione del principio del contraddittorio, i ricorrenti evidenziano che la controparte (Roma Capitale) non si è premunita di dimostrare l’avvenuta notifica della udienza di trattazione né risulta in atti il fascicolo d’ufficio della CTR di Roma. A fronte di ciò parte controcorrente “si limita ad una generica censura di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, non esplicitata se non con formule di stile ed ad una altrettanto generica censura di inammissibilità del ricorso per avere la CTR deciso in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte”.
Per i giudici il motivo è fondato. Gli Ermellini evidenziano infatti come non risulti avviso dell’udienza, anche se ciò non comporta, come sostengono invece i ricorrenti, la restituzione al giudice di appello. È infatti già stato affermato dalla stessa Corte come nel processo tributario la comunicazione della data di udienza adempia alla funzione di garantire il contraddittorio e “pertanto la trattazione dell’appello in pubblica udienza senza avviso alla parte costituisce una nullità che travolge anche la sentenza successiva, ma non comporta la restituzione al giudice di merito, se non sono necessari accertamenti di fatto e debba essere decisa una questione di mero diritto”.
Applicazione delle sanzioni
Tralasciando i motivi del ricorso legati agli aspetti più tecnici, ovvero a quelli della correttezza (o meno) dell’assoggettamento ai fini ICI di un terreno giudicato edificabile, giova soffermarsi sulla censura con riferimento alle sanzioni applicate che, per gli Ermellini, trova fondatezza.
I giudici hanno più volte affermato in sede di legittimità che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, e che dunque devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689 cit., secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
A margine di ciò, ne deriva dunque che il ricorso del contribuente merita accoglimento nella parte delle sanzioni, che risultano essere non dovute.