Segnalazione in Centrale Rischi su crediti ceduti – guida rapida
- Il fatto
- L’intermediario
- Le repliche del cliente
- I presupposti della segnalazione a sofferenza
- Segnalazione del cedente senza autonoma valutazione
- I motivi della preferenza alla terza via
- La verifica dell’inadempimento
- Il ruolo della sottoscrizione del piano di rientro
- La soluzione del caso
Con decisione n. 1317 del 10 febbraio 2023 il Collegio di Coordinamento ABF si è espresso sull’interessante tema della legittima segnalazione in Centrale Rischi su crediti ceduti.
Cerchiamo di riassumere in brevità quali sono stati i fatti e in che modo si sia arrivati alla decisione del Collegio.
Il fatto
Il cliente della banca è stato segnalato a sofferenza in Centrale Rischi dallo stesso intermediario in relazione a un credito originariamente vantato a un altro istituto e da questi poi successivamente ceduto.
Il cliente ritiene illegittima tale segnalazione poiché avvenuta in assenza di valutazione ponderata della sua situazione patrimoniale e finanziaria complessiva.
Inoltre, tale segnalazione avrebbe determinato gravi difficoltà, impedendogli di fatti di accedere al mutuo per la prima casa.
Ancora, il cliente afferma di aver proposto un ricorso all’ABF che ha oggetto l’illegittima segnalazione in CRIF e avere ottenuto la cancellazione. Ha sottoscritto dunque il piano di rientro e ha provveduto correttamente al pagamento delle rate mensili da aprile 2020.
Ciò premesso, ora il cliente domanda la cancellazione ab initio della segnalazione.
L’intermediario
Dal canto suo, l’intermediario afferma di aver acquistato in data 7 giugno 2016, con atto di cessione da società terza, il credito vantato nei confronti del cliente e di un altro soggetto a cui veniva notificata la mutata titolarità del credito.
Non rilevando elementi che potessero condurre a una diversa valutazione della situazione finanziaria del soggetto rispetto alla sofferenza già segnalata dal cedente, l’intermediario ha proceduto in continuità con lo stesso.
Afferma anche di aver dato avviso di segnalazione a sofferenza in data 20 settembre 2016, nonostante l’assenza di alcun obbligo di preavviso. La banca aveva valorizzato infatti presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia la posizione debitoria acquistata come credito a sofferenza in continuità segnaletica.
Infine, l’intermediario aggiunge anche di non aver effettuato alcuna segnalazione nei SIC poiché non vi aderisce e non ha possibilità di cancellare o modificare i dati indicati nella banca dati da terzi soggetti. Ha quindi sottoscritto con il cliente un piano di rientro modificandone l’importo segnalato a sofferenza con il pagamento delle singole rate fino al completo versamento degli importi dovuti.
In senso contrario alla cancellazione totale delle segnalazioni a sofferenza, l’intermediario argomenta che ad altri creditori sarebbe preclusa la conoscenza della situazione debitoria del cliente e rimarrebbero esposti al rischio di insolvenza del debitore. Per tali motivi, domanda il ricorso.
Le repliche del cliente
Alla luce di ciò, il cliente replica come l’atto con cui è stata notificata la cessione del credito aveva come intestatario il coobbligato e un indirizzo errato, poiché il numero civico era inesistente e la provincia indicata non era corretta.
Richiama dunque la visura estratta dalla Centrale Rischi, da cui si evincerebbe che la propria condizione non è di sofferenza. A ulteriore supporto di tale tesi, il ricorrente adduce l’avvenuta sottoscrizione del piano di rientro come circostanza che contraddirebbe la valutazione negativa della propria situazione finanziaria.
Ancora, il ricorrente nega di avere ricevuto la comunicazione e/o la raccomandata che era contenente il preavviso di segnalazione e di essere stato preavvertito della stessa tramite l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali SMS o e-mail. Quindi, aggiunge che, essendo l’intermediario iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari, sarebbe obbligato a fare segnalazione in Centrale Rischi. Contesta altresì l’argomento per cui, se si consentisse la cancellazione totale della segnalazione in sofferenza, allora altri creditori verrebbero messi in pericolo: sottolinea di fatti di aver sottoscritto, dopo il prestito oggetto del ricorso, altri prestiti con diversi intermediari, tutti regolarmente rimborsati, come emerge dalla visura CRIF.
Con le sue controrepliche, l’intermediario afferma invece che la visura allegata è riferita al solo mese di maggio 2022 e che non riporta l’intero storico della situazione economica del cliente. Ribadisce pertanto la legittimità della segnalazione in continuità e precisa di avere comunque provveduto al preavviso, pur gravando il relativo obbligo solo sulla cedente in quanto primo soggetto segnalante. In ogni caso, fa anche presente che l’eventuale omissione non avrebbe in ogni caso comportato l’illegittimità della segnalazione né la sua cancellazione, e ribadisce che l’importo della segnalazione a sofferenza viene modificato con la ricezione dei pagamenti.
Saltando le questioni relative all’ammissibilità della domanda, occupiamoci esclusivamente di quelle di merito.
I presupposti della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi
Il tema ruota intorno alla presenza o meno dei presupposti della segnalazione a sofferenza nel caso in cui l’intermediario resistente sia cessionario del credito originariamente appostato a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte del cedente.
La questione si dirama a sua volta in due quesiti distinti:
- se l’intermediario cessionario possa segnalare in continuità con la segnalazione effettuata dal cedente senza essere tenuto ad effettuare un’autonoma valutazione della sofferenza del debitore ceduto;
- se, in caso di risposta positiva al primo quesito, se il cessionario debba tenere conto, al
fine di valutare la persistenza situazione di sofferenza del debitore ceduto, della
sottoscrizione del piano di rientro nel frattempo intervenuta.
Prima di affrontare separatamente tali quesiti, il Collegio ricorda come le istruzioni di Bankitalia precisano che “l’appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
Insomma, la sofferenza è da intendersi come una stabile e consolidata incapacità del debitore di onorare i propri debiti (così il Collegio di Coordinamento, decisione n. 611 del 31 gennaio 2014), ovvero come grave difficoltà economica non transeunte – sebbene non irreversibile -, da valutarsi ex ante e non identificabile con quella propria della materia fallimentare, essendo descritta come situazione levior rispetto a questa.
Segnalazione del cedente in Centrale Rischi senza autonoma valutazione
Cominciamo dunque con l’analizzare la risposta al primo quesito.
Precisata come sopra la nozione di sofferenza, il Collegio prende le mosse dalle disposizioni della Banca d’Italia per affrontare il quesito se l’intermediario cessionario possa segnalare in continuità senza essere tenuto a effettuare un’autonoma valutazione della sofferenza del debitore.
Le istruzioni della Banca d’Italia chiariscono come la segnalazione non è più dovuta quando il credito venga ceduto a terzi. A quel punto l’obbligo della segnalazione ricade sul cessionario che, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione segnala tra le sofferenze i crediti acquistati come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza.
Ora, dinanzi a questa indicazione, i collegi territoriali hanno approcciato in tre modi diversi.
L’orientamento più recente è favorevole nel ritenere che la segnalazione in continuità non richieda una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti della sofferenza, divenendo così una sorta di atto dovuto da parte del cessionario, che potrebbe fare affidamento sulla pregressa segnalazione e che sarà tenuto alla cancellazione solo in caso di comprovato venir meno del presupposto sostanziale
L’altro orientamento è invece quello che richiede al cessionario di appurare autonomamente, ai fini della segnalazione a sofferenza, la complessiva esposizione debitoria del cliente e di verificare se questa possa qualificarsi come stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti. La prova di avere correttamente adempiuto all’obbligo di rinnovare tale valutazione incomberebbe sul cessionario.
C’è poi un terzo orientamento che, pur ritenendo necessaria la rivalutazione della posizione economica del ceduto, limita la nuova istruttoria alla verifica del “perdurare o meno dello stato di insolvenza”, escludendo che debba essere replicato l’esame già effettuato dal cedente.
Ebbene, tra i tre orientamenti è proprio il terzo quello che viene ora preferito dal Collegio di Coordinamento ABF. Ma per quali ragioni?
I motivi della preferenza alla terza via
Diversi sono i motivi che hanno indotto il Collegio di Coordinamento a preferire questa terza via.
In primo luogo, c’è la formulazione letterale delle istruzioni della Banca d’Italia, secondo cui il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza, che allude bensì a una segnalazione fondata sulla precedente e in continuità con questa, ma esclude ogni automatismo, facendo salva la possibilità (rectius, l’obbligo) di valutare circostanze idonee a condurre a una classificazione diversa del debito.
Ancora, ha fatto propendere per l’orientamento appena esposto il Collegio di Coordinamento la considerazione delle finalità generali cui si ispira la Centrale Rischi. L’appostazione a sofferenza costituisce un’informazione pubblica, che è volta a rendere avvertiti gli intermediari partecipanti a tale servizio di centralizzazione dei rischi circa la potenziale difficoltà del debitore segnalato di onorare le proprie future obbligazioni.
Dunque, questo istituto risponde all’esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato del credito ed è il mezzo istituzionalmente teso a fa sì che la Banca d’Italia svolga la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese bancarie. È proprio su questa informazione che deve dunque poter fare affidamento anche il cessionario, che può in tal modo essere esonerato dall’effettuare una valutazione ab initio della situazione finanziaria complessiva del debitore.
La verifica dell’inadempimento e la Centrale Rischi
L’agevolazione di cui, per il passato, beneficia il cessionario, non può tuttavia esimerlo dall’obbligo di verificare se l’inadempimento persista o, di contro, se siano sopravvenute circostanze nuove, capaci di modificare la preesistente classificazione del debito: tenuto conto, per un verso, della sopra menzionata esigenza di verità delle informazioni rese pubbliche, cui è preposta la CR; per un altro verso, del rischio che eventuali errori ledano i diritti della personalità (reputazione personale, immagine, onore) dei debitori segnalati e il loro interesse all’accesso al mercato del credito (soprattutto se diretto a soddisfare bisogni essenziali del debitore: si pensi all’abitazione), anche in considerazione della ancora diffusa qualificazione della segnalazione come attività pericolosa (art. 2050 c.c.).
In questo senso, il Collegio rammenta come siano orientate a tale lettura non solamente l’ispirazione generale del GDPR e i diritti da esso garantiti all’interessato, quanto anche, nello specifico, l’art. 125 TUB – applicabile, per le ragioni già esposte, anche al cessionario – che prescrive l’obbligo dei finanziatori di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte ed aggiornate.
In sintesi, l’appostazione a sofferenza richiede al cessionario un’indagine avente a oggetto i soli, eventuali elementi sopravvenuti che, in considerazione delle modifiche in melius potenzialmente intervenute nella complessiva situazione finanziaria del cliente, potrebbero indurlo a una diversa classificazione del debito.
Il Collegio esprime dunque il seguente principio di diritto:
E’ legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore.
Il ruolo della sottoscrizione del piano di rientro e la Centrale Rischi
Si arriva così al secondo quesito, riguardante l’eventuale rilevanza da attribuire alla sottoscrizione del piano di rientro con il cessionario come circostanza di cui tener conto ai fini dell’interruzione della segnalazione.
In questo ambito, la maggioranza dei Collegi ritiene che la conclusione di un piano di rientro non permetta la cessazione della segnalazione, ma solo la riduzione dello sconfinamento in proporzione ai pagamenti effettuati.
A supporto di tale posizione, maggioritaria nei Collegi, viene ancora una volta richiamata l’indicazione della Banca d’Italia contenuta nella Circolare n. 139/91 secondo cui “la cancellazione della segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato”.
Vi è però anche un altro orientamento, secondo cui la sussistenza dello stato di insolvenza è posta in discussione della conclusione di un piano di rientro. Il Collegio di Coordinamento ABF richiama soprattutto la tesi del Collegio di Bologna, che a sua volta si rifà a due decisioni del Collegio di Milano (n. 1444/2020) e del Collegio di Bari (n. 17826/2019), statuendo che “già in altre occasioni i Collegi territoriali, nel valutare la sussistenza del presupposto sostanziale, hanno dato rilievo alla circostanza che l’intermediario abbia stipulato con il ricorrente un piano di rientro, affermando come tale atteggiamento sia contraddittorio con la segnalazione in CR”.
“In particolare, il giudizio sulla complessiva situazione economica del debitore, che sottende la scelta di concedere un piano di rientro – ossia di fiducia sulla realizzabilità delle operazioni di rientro – contrasta con quella di gravità e non transitoria difficoltà economica, equiparabile allo stato di insolvenza, presupposto della segnalazione in CR (decisione n. 13428 del 19.10.2022)”.
La segnalazione della posizione di rischio tra le sofferenze
Al fine di orientare correttamente il quesito in oggetto, il Collegio ricorda quanto sia decisivo porre a mente quanto dispone la stessa circolare in altri passaggi, dove si prevede ad esempio che “la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile” e dove si precisa anche che “anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela”.
Ci si domanda dunque se e a quali condizioni la sottoscrizione di un piano di rientro concreti un elemento sopravvenuto tale da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore, contraddicendo la valutazione di difficoltà economico-finanziaria, grave e non transitoria, posta alla base della segnalazione.
In tal senso, l’irrilevanza del piano di rientro a questo fine per il Collegio di Coordinamento non può fondarsi su quanto sopra citato, perché la norma parla di rimborso parziale, mentre il piano di rientro non è semplicemente diretto all’adempimento di una parte del debito, ma, se non si risolve di un pagamento una tantum, pianifica le modalità di superamento della situazione di difficoltà finanziaria del debitore attraverso la rateizzazione dell’importo concordato.
Le due situazioni contemplate
Il Collegio salta dunque alle indicazioni contenute nella stessa Circolare, al cap. II, sez. 6, par. 26, il quale contempla due situazioni:
- L’accordo formalizzato con clienti segnalati a sofferenza prevede il pagamento della somma concordata contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione: allora nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le sofferenze, mentre nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento l’intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze – crediti passati a perdita per la parte eventualmente stralciata; a partire dalla rilevazione successiva, invece, nessuna segnalazione è dovuta.
- L’accordo prevede il pagamento della somma concordata in più soluzioni: l’intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; segnala nella categoria sofferenze-crediti passati a perdita il valore dell’importo eventualmente stralciato.
Ora, la situazione sub a), che prevede l’immediato pagamento della somma concordata, costituisce una sopravvenienza che giustifica l’interruzione della segnalazione a sofferenza e può comportare la classificazione nella categoria “sofferenze crediti passati a perdita” se l’accordo prevede lo stralcio di una parte del debito.
La situazione sub b), invece, presuppone la rateizzazione della somma concordata in più soluzioni. Nell’interpretare questa disposizione, sorge l’interrogativo se essa includa o meno sia l’eventualità, più frequente, che l’accordo con il cliente abbia comportato frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza (c.d. a saldo e stralcio), sia il caso in cui il piano di rientro contempli il pagamento integrale del debito.
La previsione di perdita
Delle due, l’interpretazione più lata è già supportata dalla formulazione letterale della disposizione, che si riferisce allo stralcio di una parte del debito come a una mera eventualità. Sul piano sostanziale, inoltre, tale lettura è coerente con le indicazioni della Banca d’Italia secondo cui la segnalazione a sofferenza non presuppone una previsione di perdita.
Inoltre, la modalità dilazionata di adempimento, ancorché includa la totalità della somma dovuta, non realizza la piena soddisfazione dell’interesse posto alla base del credito né presuppone necessariamente una valutazione di probabile realizzabilità delle operazioni di rientro.
Ne deriva che la sottoscrizione di un piano di rientro che è finalizzato alla rateizzazione del debito, anche se ha a oggetto l’integralità della somma dovuta, non costituisce, di per sé, un elemento sopravvenuto tale da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore e, in particolare, da far venire meno la segnalazione a sofferenza, dovendo invece comportare la riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata.
Rimane peraltro inteso che l’intermediario, nel sottoscrivere con il cliente un accordo formalizzato, dovrà comportarsi secondo buona fede e rendere edotto il cliente delle conseguenze della conclusione di un piano di rientro sotto il profilo della classificazione del credito da esso vantato nella categoria delle sofferenze ovvero delle perdite, nonché del regime di accesso dell’informazione che lo concerne in Centrale Rischi.
Il Collegio di Coordinamento formula dunque il seguente principio di diritto:
La stipula di un piano di rientro che preveda il pagamento della somma concordata in più soluzioni non comporta di per sé il venire meno della segnalazione a sofferenza.
La soluzione del caso
Considerato quanto sopra, il Collegio esamina il caso di specie per accertare se la domanda di cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi sia meritevole o meno di accoglimento.
La parte ricorrente fonda la sua domanda sull’asserito mancato svolgimento, da parte del cessionario, della “valutazione ponderata della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva”. In particolare, il ricorrente contesta all’intermediario resistente di non avere tenuto in debito conto la sottoscrizione di un piano di rientro da lui fino a quel momento regolarmente adempiuto. Afferma poi di avere sottoscritto, dopo il finanziamento oggetto del ricorso, altri prestiti con diversi intermediari, tutti regolarmente rimborsati, allegando, a riprova di tale circostanza, una visura CRIF da cui risulta la segnalazione del cliente “in bonis” per un’obbligazione contratta con un altro creditore.
Dal canto suo, l’intermediario eccepisce di avere proceduto in continuità con la segnalazione effettuata dal cedente dopo avere riscontrato l’assenza di elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa classificazione del credito. Per quanto attiene il piano di rientro, l’intermediario afferma e documenta di avere progressivamente ridotto l’importo segnalato a sofferenza in virtù del pagamento delle singole rate.
Il Collegio deduce dalla documentazione presentata e dalle affermazioni delle parti che l’intermediario ha fatto affidamento sulla precedente segnalazione e, non ravvisando l’esistenza di elementi sopravvenuti contrari, ha segnalato “in continuità”. Il cliente, d’altra parte, non ha addotto sopravvenienze rilevanti concernenti la sua complessiva situazione patrimoniale.
Ancora, il Collegio rileva come l’intermediario, dopo avere sottoscritto di un accordo con il cliente che prevede la rateizzazione della somma concordata, ha poi provveduto alla corrispondente riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti.
La conclusione
In conclusione, si legge ancora nelle motivazioni, “in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e iuxta alligata et probata, il Collegio esprime l’avviso che, nel caso di specie, non risultino elementi sopravvenuti idonei a condurre a una diversa classificazione del credito da parte dell’intermediario. Pertanto, la domanda di cancellazione (ancorché per i soli effetti ex nunc) non può essere accolta”.