La sentenza di fallimento – indice:
Al termine dell’istruttoria prefallimentare il tribunale può dichiarare con sentenza il fallimento, o rigettare per decreto il ricorso per la dichiarazione di fallimento. Peraltro, l’istruttoria prefallimentare può anche chiudersi in una terza via, attraverso una dichiarazione di archiviazione, o con un provvedimento che ne dichiara l’incompetenza.
Il ritiro del ricorso
Il decreto di archiviazione (statisticamente, l’esito prevalente della chiusura dell’istruttoria prefallimentare) è emanato ad esempio quando il creditore ricorrente ha già ottenuto il soddisfacimento integrale o parziale del proprio credito, o è convinto a non insistere, e ritira così il ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Dunque, ritirato il ricorso, il tribunale non potrà più procedere d’ufficio a dichiarare il fallimento, e non potrà far altro che indirizzare una segnalazione al pubblico ministero, affinché assuma l’iniziativa di richiedere il fallimento. Può farlo se l’istruttoria è già stata espletata o altrimenti risultino l’insolvenza e la qualità del debitore di soggetto fallibile. In caso diverso, il ritiro del ricorso per dichiarazione di fallimento preclude il compimento dell’istruttoria prefallimentare. Questa non è altro che l’acquisizione degli elementi necessari per la segnalazione al pubblico ministero.
Dichiarazione di incompetenza
Come abbiamo visto, un altro esito è quello legato alla dichiarazione dell’incompetenza mediante specifico provvedimento del tribunale. Prima di scendere all’esame del merito, infatti, il giudice deve verificare la propria competenza, su eccezione di parte o anche d’ufficio nel caso in cui si tratti di competenza di natura funzionale.
Mentre pertanto nell’ordinario giudizio contenzioso a seguito della declaratoria di incompetenza (e nel caso in cui la decisione sulla competenza non sia impugnata) spetta alla parte riassumere il procedimento davanti al giudice dichiarato competente, nel procedimento per dichiarazione di fallimento è il tribunale dichiarato competente a rimanere investito del procedimento mediante la trasmissione degli atti da parte del tribunale che si è dichiarato incompetente.
Decreto di rigetto
Tra le altre “vie” di uscita dall’istruttoria prefallimentare vi è anche il decreto di rigetto, che il tribunale emana nel caso in cui non ritiene sussistere i presupposti per la dichiarazione. Si tratta di un provvedimento che non è suscettibile di passare in giudicato e che non è ostativo alla proposizione di un nuovo ricorso da parte dl creditore, qualora lo ritenga opportuno e conveniente.
Venuto meno il potere di dichiarare d’ufficio il fallimento, come da quadro normativo previgente, il tribunale dovrà pertanto rigettare il ricorso anche nell’ipotesi in cui il ricorrente non provi la propria legittimazione ad agire, e dunque – tradizionalmente – quando il ricorrente non riesce a provare il suo credito.
Dichiarazione di fallimento
Nel caso in invece in cui il tribunale ritenga fondato il ricorso, alla fine della sua istruttoria prefallimentare procederà a emanare una sentenza dichiarativa di fallimento. Si tratta di un provvedimento complesso, che contiene una statuizione (la pronuncia di fallimento) che è suscettibile di passare in giudicato e una serie di statuizioni di natura ordinatoria, che hanno come finalità quella di regolare lo svolgimento della procedura liquidativa (cioè, la nomina del giudice delegato e del curatore fallimentare, la fissazione dell’adunanza di verifica dello stato passivo, ecc.).
In questo filone di merito, evidenziamo come considerando che gli effetti del fallimento si producono in un numero indeterminato di soggetti, deve non soltanto notificarsi la sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti del debitore fallito, e comunicata al pubblico ministero, al ricorrente e al curatore, bensì è soggetta anche a una particolare forma di pubblicità, l’annotazione nel registro delle imprese del luogo in cui la procedura è stata aperta e, ove diverso, del luogo in cui l’imprenditore ha la sede legale.
Se nel fallimento sono inoltre compresi anche beni immobili o beni mobili registrati, deve essere altresì annotata la pronuncia di fallimento nei pubblici registri.
Competenza della dichiarazione di fallimento
Se, come da ultimo paragrafo, l’istruttoria prefallimentare si chiude con una sentenza di fallimento, e con una decisione sul merito che contiene una implicita (o espressa) dichiarazione della propria competenza da parte del tribunale, la sentenza può essere impugnata solo con reclamo alla Corte d’Appello, se insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna anche quella sul merito.
Infine, segnaliamo come in ordine alla competenza può venirsi a determinare un conflitto positivo quando più tribunali dichiarano il fallimento di uno stesso soggetto. Il caso più frequente è quello della dichiarazione di fallimento di una società quale imprenditore e quale socio illimitatamente responsabile di una società che è stata contestualmente o antecedentemente stata dichiarata fallita da un altro tribunale. In relazione all’esigenza di salvaguardare l’unitarietà della procedura concorsuale e di evitare la coesistenza di più procedure concorsuali, dovrà in questo caso prevedersi la prosecuzione della procedura davanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. Nel caso in cui sorga un problema di competenza, e cioè ove il giudice successivamente adito sia in grado di contestare la competenza del tribunale che si è pronunciato per primo, dovrà richiedere d’ufficio regolamento di competenza.