La separazione coniugale – indice:
- Non restituire i beni
- Il ricorso in Cassazione
- Introversione del processo
- Il giudizio di legittimità
- Verifica sul giudizio di merito
Costituisce reato di appropriazione indebita non restituire all’ex coniuge i beni di sua proprietà, dopo che è stata pronunciata la separazione giudiziale.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, che con la sentenza n. 52598/2018 ha respinto il ricorso di una moglie separata che si era rifiutata di restituire al marito i beni, e che proprio per questo comportamento era stata poi condannata per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 del codice penale.
Non restituire i beni all’ex
I fatti traggono origine dalla sentenza del 17 maggio 2017 da parte della Corte d’appello di Lecce, che riformando parzialmente quanto pronunciato dal Tribunale di Brindisi il 30 giugno 2014, aveva concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati, confermando per il resto la condanna nei confronti dell’ex moglie per il reato ex art. 646 cod. pen., di cui si è già detto.
In particolare, la condanna è scattata perché la donna imputata, avendone la disponibilità, si sarebbe appropriata di alcuni beni di proprietà del coniuge separato, rifiutandone poi la restituzione.
Nel processo di primo grado la donna veniva condannata, e contro la sentenza proponeva appello domandando l’assoluzione perché il fatto non sussiste. In ogni caso, veniva richiesta la rideterminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso in Cassazione
Considerato che la Corte d’Appello confermava sostanzialmente la pronuncia del Tribunale, la donna ricorreva dunque in Cassazione.
Il motivo di ricorso è la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla richiesta difensiva di assoluzione perché il fatto non sussiste”.
La difesa ha infatti rilevato con l’occasione che la querela sarebbe stata sporta a quasi due anni di distanza dal provvedimento di separazione. E che con tale veniva autorizzato l’ex coniuge a prendere i propri beni personali, e che sarebbe pertanto tardiva.
Sotto altro profilo, sempre tenendo in considerazione anche il tempo trascorso, la difesa della donna sostiene che non sarebbe configurabile il reato contestato. La motivazione del provvedimento sul punto sarebbe dunque del tutto carente.
Introversione del processo
La Cassazione non sembra però dare ragione alla donna.
Per quanto attiene le osservazioni circa la tardività della querela, gli Ermellini evidenziano come si tratti di valutazioni del tutto destituite di fondamento.
La Suprema Corte ricorda in proposito che i giudici di merito hanno sostenuto come l’introversione del processo si è determinata solamente nel momento in cui la persona offesa ha comunicato che avrebbe ritirato i beni che erano custoditi in un locale nella disponibilità della donna. Locale che, peraltro, la stessa imputata avrebbe confermato di aver svuotato proprio per poter impedire al coniuge separato di tornare in possesso dei propri beni.
Il giudizio di legittimità
I giudici sostengono inoltre come siano manifestatamente infondate anche le generiche doglianze sulla logicità e sulla completezza della motivazione della sentenza pronunciata in Corte territoriale.
La Corte ha infatti fornito congrue risposte alle generiche critiche contenute nell’atto di appello, ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto era emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
La Suprema Corte rammenta altresì come gli sia del tutto precluso sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Dunque, il controllo che la Corte è tenuta a fare, e le parti a richiedere, è esclusivamente quello di verificare sei giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a disposizione. E, ancora, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, fornendo una esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti. E infine se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Verifica sul giudizio di merito
Sotto l’aspetto ora rammentato, i giudici condividono l’incoerenza di ogni ulteriore critica a fronte di una motivazione giudicata coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa.
La Corte, citando in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18 novembre 2016, ricorda che “esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione”.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio