La separazione e il divorzio senza il consenso del coniuge – indice:
- Le fonti normative
- Come avvengono
- Lo svolgimento dei giudizi
- Se il coniuge dissenziente non compare
- I tempi e gli effetti
Se il coniuge dal quale ci si vuole separare o divorziare non è dello stesso avviso ed anzi si impegna affinché ciò non avvenga è possibile ugualmente procedere con la separazione o il divorzio. La possibilità di procedere con la separazione e il divorzio senza il consenso del coniuge è concessa dalla legge mediante i procedimenti della separazione giudiziale e del divorzio giudiziale.
Si tratta di due procedimenti previsti dal legislatore proprio per fronteggiare quelle situazioni di disaccordo dei coniugi. Ovvero garantire ugualmente la libertà di sciogliere i reciproci vincoli nati dal matrimonio. Nel caso più semplice di accordo fra i coniugi infatti il legislatore ha previsto i procedimenti più snelli della separazione consensuale e del divorzio congiunto (o consensuale).
Il procedimento di separazione giudiziale trova un’organica disciplina nel codice civile e nel codice di procedura civile mentre il divorzio giudiziale nella legge sul divorzio n. 89/1970 e nelle norme del codice di procedura civile.
Il mancato consenso di uno dei coniugi non incide se era stata intrapresa la procedura di divorzio breve mediante deposito di ricorso: i tempi tuttavia si allungheranno necessariamente dovendo ricorrere per via giudiziale.
Le fonti normative della separazione e il divorzio senza il consenso del coniuge
Per quanto riguarda la separazione senza il consenso del coniuge bisogna rifarsi alle norme sulla separazione giudiziale. In particolare l’articolo 151 del codice civile afferma che “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.” La regolamentazione della procedura di separazione giudiziale si colloca invece nel codice di procedura civile agli articoli 706 e seguenti.
La fonte normativa principale sul divorzio invece è la legge sul divorzio. Tale legge individua il divorzio congiunto o consensuale ovvero quello richiesto congiuntamente da entrambi i coniugi che abbiano trovato un accordo su come proseguire la propria vita dopo il divorzio con riguardo agli aspetti patrimoniali (assegno di mantenimento, assegnazione della casa familiare, divisione dei beni) ovvero agli aspetti riguardanti i figli (affidamento, collocamento). Ovvero individua il divorzio giudiziale che viene richiesto da uno dei coniugi in presenza di determinati presupposti definiti dall’articolo 3 di tale legge. La domanda di divorzio giudiziale è pertanto quella idonea a procedere al divorzio senza il consenso dell’altro coniuge.
Come avvengono la separazione e il divorzio senza il consenso del coniuge
Quando un coniuge non è riuscito a trovare un accordo con l’altro per vari motivi che possono sottendere alla crisi coniugale può comunque procedere con domanda di divorzio o separazione al giudice.
La legge regola il funzionamento della domanda di separazione all’articolo 706 del codice di procedura civile. Tale norma stabilisce al primo comma che “La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.” È necessario dunque l’utilizzo del ricorso quale atto introduttivo di un giudizio che, come si vedrà, potrà essere più o meno lungo. Il tribunale competente è il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio oppure se risiede all’estero quello del luogo di residenza o domicilio del ricorrente salvo anche costui abbia la propria residenza all’estero. In questo caso il ricorso si presenta ad un qualunque tribunale della repubblica.
La domanda di divorzio giudiziale invece è regolata dall’articolo 4 della legge sul divorzio. È sostanzialmente uguale a quella di proposta della separazione. Il tribunale competente è il tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. In mancanza di questa è quello del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Una competenza diversa è prevista nel caso in cui il convenuto sia residente all’estero: in questo caso il tribunale a cui presentare la domanda è quello del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente. Se anche quest’ultimo risiede all’estero il ricorso può essere presentato a qualsiasi tribunale della repubblica. L’atto introduttivo del giudizio è sempre il ricorso corredato di tutti i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Come si svolge il giudizio di separazione e divorzio senza il consenso del coniuge
In mancanza di accordo dei coniugi i procedimenti sia di separazione che di divorzio di fronte al giudice sono più lunghi e complessi. Il loro svolgimento è regolato rispettivamente sempre dall’articolo 706 del codice di procedura civile e dall’articolo 4 della legge sul divorzio.
In entrambe le procedure il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso in cancelleria, emette un decreto con cui indica:
- la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé entro e non oltre 90 giorni dalla data di deposito del ricorso;
- due termini: quello entro cui devono essere notificati al convenuto il ricorso e il decreto e quello entro cui lo stesso può presentare le proprie memorie difensive ed altra documentazione.
Su ordine del giudice pertanto i coniugi devono apparire personalmente in udienza assistiti da un difensore. È possibile che, nel tentativo di conciliazione obbligatoria previsto per entrambi i procedimenti prima di proseguire il giudizio, i coniugi si concilino e la procedura si concluda con verbale di conciliazione.
Meno sbrigativa è la faccenda se il coniuge che non vuole separarsi o divorziare non si presenta all’udienza di comparizione o si rende irreperibile. Cosa succede in questo caso?
Cosa succede se il coniuge non si presenta all’udienza di divorzio o separazione?
Nella separazione giudiziale l’articolo 707, terzo comma, del codice di procedura civile stabilisce che “Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata”. Successivamente si possono prospettare due situazioni:
- il coniuge convenuto compare all’udienza ma fallisce il tentativo di conciliazione;
- lo stesso decide di non comparire nonostante il rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto.
In entrambi i casi il giudice emette un’ordinanza con cui dispone su due argomenti. Uno riguarda l’applicazione di provvedimenti temporanei e urgenti necessari alla prole e ai coniugi stessi. L’altro riguarda la nomina di un giudice istruttore e la fissazione di un’udienza di comparizione e trattazione innanzi a questi.
Parallelamente dispone negli stessi termini l’articolo 4 della legge sul divorzio.
A seguito dell’ordinanza emessa dal giudice istruttore il giudizio proseguo di fronte allo stesso. Si applicano pertanto le disposizioni di cui agli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile. Nel caso in cui il coniuge che non vuole separarsi o divorziare si renda irreperibile, dunque, il giudizio viene effettuato ugualmente concludendosi con una pronuncia di separazione o divorzio da parte del giudice.
I tempi e gli effetti della separazione e del divorzio senza il consenso del coniuge
Nulla impedisce che un procedimento di separazione o divorzio giudiziale possa concludersi brevemente con una conciliazione se le parti trovano un accordano. Nemmeno è impossibile che il procedimento così iniziato di fronte al giudice possa essere convertito in una procedura consensuale di separazione o divorzio. Nel caso tuttavia ciò non avvenga i tempi non saranno così brevi. Il protrarsi della controversia, dipendendo dal livello di conflittualità tra i coniugi nonché dai tempi tecnici degli uffici giudiziari, può durare più o meno a lungo. Sia i tempi per la separazione che per il divorzio possono aggirarsi intorno all’uno, due o anche tre anni o più.
Si viene ora agli effetti della separazione e del divorzio senza il consenso del coniuge. Nel primo caso si avranno la cessazione di tutte le obbligazioni derivanti dalla vita coniugale. Nel secondo caso si avrà la vera e propria cessazione degli effetti civili del matrimonio. A titolo esemplificativo, con la separazione cesseranno la comunione legale dei beni eventualmente stabilita in sede di matrimonio, gli obblighi derivanti dallo svolgimento della vita in comune. Verranno inoltre presi provvedimenti riguardanti la prole e la casa familiare e potrà essere eventualmente addebitata la separazione.
Fra gli effetti più rilevanti del divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al suo a seguito del matrimonio. Può essere disposta l’erogazione di un assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole. Rimane il diritto all’assistenza sanitaria goduta durante il matrimonio e prestata dall’ente mutualistico di assistenza del coniuge divorziato.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio