Il sequestro conservativo – indice:
- Cos’è
- I presupposti
- Le tutele
- L’iniziativa
- L’oggetto
- Come funziona
- L’offerta di cauzione
- La trasformazione
Cos’è il sequestro conservativo
Il sequestro conservativo è una misura cautelare reale disciplinata dal codice di procedura penale al titolo II del libro IV del codice. Rientra, insieme al sequestro preventivo, fra le misure cautelari che si differenziano da quelle personali perché incidono su beni e non sull’esercizio di diritti del soggetto che le subisce. La funzione di tali misure è quella di limitare la libertà dell’imputato mediante l’applicazione di un vincolo di indisponibilità temporaneo o definitivo su una cosa. Lo scopo di tali misure invece ha:
- natura conservativa quando la misura è adottata per consentire e garantire l’esecuzione della sentenza definitiva e dunque per esigenze di natura processuale;
- natura preventiva quando l’oggetto del vincolo potrebbe essere uno strumento di aggravamento o agevolazione delle conseguenze del reato ovvero lo strumento per commettere altri reati e quindi per esigenze di tutela della collettività.
In tale approfondimento ci si occupa del sequestro conservativo come disciplinato dal codice di procedura penale. Si ricorda tuttavia che il sequestro conservativo trova una compiuta disciplina non solo nel codice di procedura penale ma anche nel codice di procedura civile all’articolo 671. In tal caso rientra nella categoria dei procedimenti cautelari.
Si tratta tuttavia di due istituti diversi che non vanno pertanto confusi in quanto, sebbene possano presentare delle somiglianze, sono soggetti a discipline differenti.
I presupposti di applicazione del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo, come anche quello preventivo, può essere disposto dal giudice in presenza di due presupposti, meno rigidi di quelli previsti per le misure cautelari personali.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito infatti che per l’applicazione delle misure cautelari reali non è necessaria la sussistenza di indizi di colpevolezza, intendendosi per tali prove che presumano l’arrivo ad una sentenza di condanna. Il presupposto del fumus commissi delicti previsto per le misure cautelari personali pertanto non è necessario ai fini dell’applicazione di un sequestro conservativo legittimo. È necessario tuttavia il presupposto del fumus boni iuris enunciato dal primo comma dell’articolo 316 del codice di procedura penale nell’affermare che il sequestro può essere domandato “in ogni stato e grado del processo di merito”.
L’altro presupposto per l’attivazione del Pubblico Ministero è il periculum in mora. Il Pubblico Ministero deve evitare che la disponibilità del bene da parte dell’imputato possa compromettere il soddisfacimento dei crediti ovvero l’esecutività dell’eventuale sentenza di condanna.
Il sequestro conservativo: quando viene disposto
È disciplinato agli articoli 316-320 del codice di procedura penale. Ha la funzione di garantire che i crediti derivanti dal reato vengano soddisfatti e di tutelarli da eventuali pregiudizi. Sotto il profilo processuale dunque ha lo scopo di garantire che possa essere eseguita l’eventuale sentenza di condanna successivamente emessa.
Le ragioni per le quali il giudice dispone il sequestro conservativo sono due:
- quando c’è l’esigenza di tutelare i crediti dello Stato (si tutela dunque un interesse pubblico);
- per la tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato (si tutela un interesse privato).
Tali due ragioni si ricavano dal primo e dal secondo comma dell’articolo 316 del codice di procedura penale.
Il sequestro conservativo viene disposto dal giudice di merito dunque quando:
- “vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”;
- “vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato”.
L’iniziativa cautelare del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo viene disposto dal giudice su domanda del Pubblico Ministero o della parte civile interessata nei rispettivi casi indicati dalla norma. La parte civile può chiedere il sequestro solo per le pretese civili scaturenti dal reato. Il Pubblico Ministero invece ha iniziativa cautelare quando la tutela riguarda i crediti dello Stato. In tale ultima ipotesi tuttavia la legge dispone che l’iniziativa del Pubblico ministero giova anche alla parte civile.
L’oggetto del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo può essere disposto su:
- beni mobili;
- beni immobili;
- somme o cose dovute all’imputato.
Tali entità patrimoniali sono sequestrabili nei limiti in cui secondo il codice civile ne è possibile il pignoramento. Nel caso in cui l’iniziativa sia della parte civile la domanda di sequestro può vertere anche su beni del responsabile civile.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 316 “…il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento”.
Il secondo comma stabilisce che “la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1”.
Come funziona il sequestro conservativo: provvedimento, esecutività ed effetti
Il provvedimento di sequestro è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Il giudice che procede come già accennato sopra potrà essere il giudice di merito ovvero il giudice delle indagini preliminari se la richiesta di sequestro è avanzata dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio ma prima della trasmissione degli atto al giudice. Non può essere adottato il provvedimento di sequestro durante le indagini preliminari. Il giudice inoltre può sempre con ordinanza modificare o estinguere l’ordinanza che ha disposto il sequestro.
All’esecuzione del sequestro conservativo si applica una disciplina diversa a seconda che si tratti di beni mobili o immobili. La rispettiva disciplina infatti è contenuta in due norme diverse del codice di procedura penale: gli articoli 678 e 679. Per quanto riguarda i beni mobili e i crediti il sequestro è regolato dalle norme sul pignoramento presso il debitore o presso terzi secondo quanto disposto dalla normativa civilistica. Per quanto riguarda i beni immobili invece l’articolo 679, primo comma, stabilisce che “Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati”.
Il terzo comma dell’articolo 316 del codice di procedura penale istituisce un privilegio nei confronti dei crediti tutelati tramite il sequestro. Recita così la norma: “Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi”.
Ai sensi del quarto comma dell’articolo 317 del codice di procedura penale infine è previsto che gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione.
Offerta di cauzione e revoca del sequestro conservativo
L’articolo 319 del codice di procedura penale disciplina l’offerta di cauzione e alcune ipotesi di revoca del sequestro.
L’articolo 319, primo comma, stabilisce che “Se l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata”.
La cauzione può essere offerta prima che il provvedimento di sequestro sia stato adottato, e si applica allora la disposizione precedente, oppure dopo. Quando viene offerta dopo può essere offerta in sede di riesame. In tal caso il giudice revoca il sequestro se ritiene che l’offerta di cauzione è proporzionata al valore delle cose sequestrate.
Il terzo comma dell’articolo 319 dispone che in ogni caso “Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l’imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea”.
Trasformazione del sequestro conservativo in pignoramento
Ai sensi dell’articolo 320 del codice di procedura penale “Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall’articolo 316 comma 4″.
La norma dice che nei seguenti casi:
- sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria divenuta irrevocabile ovvero
- sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile
si dà luogo all’esecuzione forzata dei beni sequestrati che sarà regolata dalle norme del codice di procedura civile. Il secondo comma dell’articolo 320 del codice di procedura penale tuttavia aggiunge che “Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”.
Cosa si può fare contro l’ordinanza di sequestro conservativo
L’ordinanza di sequestro conservativo può essere impugnata ai sensi dell’articolo 318 del codice di procedura penale. Può impugnarla chiunque vi abbia interesse tramite lo strumento del riesame da esercitare nelle modalità previste dall’articolo 324 dello stesso codice. Può pertanto impugnare l’ordinanza con il riesame sia colui al quale sono state sequestrate le cose sia chi ha diritto alla loro restituzione.
Per quanto riguarda il ricorso per cassazione invece, disciplinato dall’articolo 325 del codice di procedura penale, la Corte di Cassazione nel 2018 ha negato l’utilizzo di tale strumento alla parte civile contro l’ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro.