Il sequestro di materiale informatico per la prova di evasione fiscale – indice:
La Sentenza della Cassazione n°21103 del 16 Maggio 2013 ha stabilito che è legittimo il sequestro probatorio di materiale informatico e pc nell’ambito di indagini per evasione fiscale. Per il giudice è necessario il sequestro laddove il sospetto sia fondato.
Sì al sequestro probatorio di materiale informatico
La sentenza è inerente al ricorso di un professionista, un odontoiatra napoletano, che aveva lamentato la violazione della legge e il vizio di motivazione, ritenendo non indispensabile il sequestro del materiale informatico, sia presso lo studio del professionista che presso la sua abitazione privata. Nel caso in esame si autorizzava il sequestro di pc, hard disk e pen drive.
La Procura della Repubblica di Napoli aveva infatti, sulla base di quanto era stato alla stessa comunicato dalla Guardia di Finanza della stessa città, ritenuto necessario provvedere come già detto, non ritenendo inadeguato né sproporzionato detto provvedimento con riferimento ad un indagine inerente ad un’evasione fiscale. L’indagato impugnava dunque il provvedimento di sequestro di fronte al Tribunale del riesame di Napoli. Il giudice adito viceversa riteneva i provvedimenti congrui e proporzionati rispetto alle indagini in corso.
Con la sentenza la corte ha reso definitivo il sequestro, spiegando che deve essere considerata la legittimità in riferimento all’idoneità degli elementi sui cui si basa l’ipotesi di reato. In questo caso materiale informatico e pc possono rappresentare degli elementi utili a definire una prova certa del reato. Il sequestro trovava le sue motivazioni nella probabile circostanza che l’indagato avesse, attraverso un’operazione di cancellazione dei dati presenti sul disco fisso del proprio computer o di formattazione dello stesso, provveduto alla sterilizzazione del proprio elaboratore, sottraendo alle indagini del magistrato inquirente molti dati inerenti alle mancate fatturazioni delle prestazioni professionali dallo stesso svolte in un ampio arco di tempo.
Il reato di evasione fiscale legittima il sequestro del computer
A poco sono invece valsi i rilievi evidenziati dalla difesa, che aveva sottolineato come tale provvedimento fosse stato in precedenza annullato dallo stesso Tribunale e come lo stesso dovesse ritenersi illegittimo.
Ulteriori erano infatti gli elementi che gli inquirenti avevano fatto oggetto della propria valutazione, seppure tali elementi fossero già stati a disposizione dell’accusa. La difesa ha inoltre lamentato la violazione di legge in ordine alla pertinenzialità con riferimento all’ipotesi di reato.
Il provvedimento infatti esprimeva genericamente il richiamo all’articolo violato, non precisando il tempo e le modalità attraverso le quali si sarebbe compiuta la condotta criminosa, l’ambito cronologico di riferimento e la connessione fra il materiale sequestrato attraverso detto provvedimento del Pubblico Ministero e il reato ipotizzato. In riferimento a questo il Tribunale del Riesame ha sottolineato come il difetto di motivazione di un provvedimento di questo tipo non possa assurgere a violazione di legge. Ciò in considerazione della circostanza che l’impugnazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve effettuarsi ai sensi dell’articolo 606 lettera e) del codice di Procedura Penale, anche secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (conformemente Cassazione Penale 24250 del 2003).
Si legge infine nella sentenza, che la sottrazione degli elementi all’indagato rende utile l’espletamento delle indagini per acquisire prove certe non esperibili senza la sottrazione. Gli inquirenti non avrebbero avuto altrimenti modo di accertare quanto in precedenza cancellato dalla memoria virtuale dell’elaboratore dell’indagato, non senza il materiale sequestro dell’elaboratore all’interno del quale questi dati erano archiviati.