Le società di capitali – indice:
- L’autonomia patrimoniale
- Quali sono
- La personalità giuridica
- Gli organi
- La costituzione
- Le partecipazioni
- Lo scioglimento
- La liquidazione
Dall’aggregazione di più soggetti aventi uno scopo comune e dall’organizzazione di mezzi al loro seguito per lo svolgimento di un’attività economica nascono le società. Tali soggetti, è noto, possono essere di persone o di capitali. La differenza principale tra le due sta nel fatto che nelle prime il ruolo centrale è rivestito dalle persone nelle seconde dal capitale.
Le società di capitali sono disciplinate nel libro V del codice civile dall’articolo 2325 al 2496 e possono essere:
- per azioni;
- in accomandita per azioni;
- a responsabilità limitata;
- a responsabilità limitata semplificata.
Alcuni considerano di capitali anche le società cooperative che, tuttavia, possiedono una disciplina con delle particolarità di cui non si approfondisce in questa sede. Lo studio qui proposto vuole, senza addentrarsi nei dettagli di ciascuna singola tipologia, delineare le caratteristiche essenziali e fondamentali delle società di capitali.
L’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali
Anzitutto ciò che caratterizza le società di capitali è la loro autonomia patrimoniale perfetta. Cosa significa autonomia patrimoniale? Significa che alla società fanno capo dei beni che sotto il profilo giuridico non vanno mai a confondersi con quelli dei singoli soci. A seconda del grado di autonomia patrimoniale della società si determina un diverso regime di responsabilità della società e dei soci nei confronti dei creditori di entrambi.
Nelle società di capitali l’autonomia patrimoniale è al massimo livello e pertanto si dice che è perfetta. Il patrimonio della società è nettamente distinto da quello personale del singolo socio e pertanto i creditori particolari dell’uno non possono aggredire e soddisfarsi sul patrimonio dell’altro e viceversa. La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è limitata al solo valore di quanto ha conferito: nei limiti delle azioni o quote possedute. È fatta eccezione per la società in accomandita per azioni in cui i soci accomandatari rispondono illimitatamente delle obbligazioni contratte dalla società (articolo 2462 del codice civile).
Quali sono le società di capitali: s.p.a, s.a.p.a, s.r.l, s.r.l.s
Le società di capitali, come si è già detto, sono di 4 tipi: quelle per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e la più recente tipologia introdotta nel 2012 che è la società a responsabilità limitata semplificata.
Volendo brevemente passare in rassegna ciò che a vista d’occhio le contraddistingue si può affermare che:
- le società per azioni si contraddistinguono per la forma di partecipazione al capitale sociale rappresentata dalle azioni;
- la stessa caratteristica vale per le società in accomandita per azioni dove, tuttavia, spicca la responsabilità illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali;
- la società a responsabilità limitata è la tipologia più utilizzata per aziende di dimensioni medio piccole per il suo regime di limitazione della responsabilità dei soci commisurata all’entità della quota di partecipazione;
- quella semplificata invece rileva per la semplicità e l’economicità di tempi e costi per costituirla.
La personalità giuridica
Dalla caratteristica dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali discende la loro essenza di persone giuridiche. Si tratta cioè di soggetti distinti dalle persone dei soci dei cui debiti non può farsi carico il loro patrimonio così come una persona non si fa carico dei debiti di un’altra. La personalità giuridica implica inoltre che la società sia un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sia attivamente che passivamente.
La personalità giuridica ai sensi dell’articolo 2331 del codice civile la società la acquista con l’iscrizione presso il registro delle imprese.
Gli organi delle società di capitali
Sono tre:
- quello deliberativo;
- quello amministrativo;
- di controllo.
L’organo deliberativo è l’assemblea dei soci in cui i soci partecipanti si riuniscono per prendere le decisioni più importanti che si riflettono anche nei rapporti con l’esterno. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria e ad essa possono partecipare tutti o solo alcuni soci. Il codice civile disciplina nel dettaglio come avviene la convocazione e la costituzione dell’assemblea nelle società per azioni che si applicano anche alle altre società di capitali. Nelle s.a.p.a valgono le medesime regole delle s.p.a mentre nelle s.r.l è prevalente una struttura collegiale dell’organo deliberativo.
Quanto all’organo amministrativo il codice civile prevede per le società per azioni diversi sistemi di amministrazione della società. Si tratta del sistema tradizionale, dualistico e monistico. Nel primo e nel terzo sistema l’organo amministrativo può essere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico, nel secondo un consiglio di gestione affiancato da un consiglio di sorveglianza che fa da organo di controllo. L’organo amministrativo di ogni società si occupa di gestire la società ovvero di attuare l’oggetto sociale. Nelle s.r.l l’organo amministrativo è per lo più rappresentato da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Nelle s.a.p.a gli amministratori possono essere i soli soci accomandatari che sono soggetti ai medesimi obblighi previsti per gli amministratori delle s.p.a.
Anche l’organo di controllo è strutturato in base al tipo di sistema adottato dalla società. Potrà essere un collegio sindacale nel sistema tradizionale, un consiglio di sorveglianza in quello dualistico ovvero un comitato per il controllo di gestione in quello monistico. L’organo di controllo in sintesi provvede a vigilare sull’operato degli amministratori. Non è obbligatorio nelle s.r.l. salvo nei casi previsti dalla legge e dal 2011, ad opera delle legge n. 183 è un sindaco unico e non più un collegio sindacale.
La costituzione delle società di capitali
Le società di capitali si costituiscono con un contratto stipulato tra i soci che decidono di costituirla oppure con atto unilaterale. Tale contratto o atto prende il nome di atto costitutivo e deve essere redatto nella forma di atto pubblico e deve indicare una serie di elementi prescritti dal codice civile. La s.p.a e la s.a.p.a necessitano dell’atto pubblico a pena di nullità e la stipulazione dell’atto costitutivo può essere simultanea innanzi al notaio alla presenza dei soci ovvero successiva o per pubblica sottoscrizione. Tali due ultime forme di costituzione non sono invece previste nelle s.r.l. Nelle s.p.a e nelle s.a.p.a inoltre la costituzione avviene in modo regolare solo se:
- è stato interamente sottoscritto il capitale sociale;
- vengono rispettate le regole sui conferimenti previste agli articoli 2342, 2343 e 2343-ter del codice civile;
- si ottengono le autorizzazioni governative necessarie.
Accanto all’atto costitutivo e allo stesso allegato c’è un altro importante documento che disciplina il funzionamento della società. Si tratta dello statuto redatto sotto forma di scrittura privata e contenente le regole applicabili allo svolgimento della società.
La costituzione si perfeziona infine con l’acquisto della personalità giuridica da parte della società ovvero con la sua iscrizione nel registro delle imprese.
Le partecipazioni al capitale sociale
Variano a seconda della tipologia di società e possono essere quote o azioni. Si parla di quote nelle s.r.l e di azioni nelle s.p.a e nelle s.a.p.a.
Le quote, se non previsto diversamente nell’atto costitutivo, sono determinate in misura proporzionale al conferimento ed attribuiscono al socio una serie di diritti sociali. Fra i più significativi, ad esempio, c’è la partecipazione agli utili in misura sempre proporzionale al conferimento, il diritto a votare in assemblea, a prendere visione dei libri sociali e delle scritture contabili e così via. Le quote sono liberamente trasferibili sia per atto fra vivi che mortis causa.
Le azioni invece rappresentano invece le partecipazioni al capitale dei soci delle s.p.a e delle s.a.p.a. Lo statuto può prevedere il valore nominale di ciascuna azione e ciascun socio possiede tante azioni in misura pari al valore del capitale sociale sottoscritto. Esistono vari tipi di azioni che danno origine in capo al socio che le detiene a vari diritti. Le regole sulla loro circolazione sono stabilite dal codice civile
La legge fissa inoltre degli importi minimi di conferimento di capitale per la costituzione pari a:
- almeno 50.000 euro nelle società per azioni e in quelle in accomandita per azioni;
- almeno 1 euro sia per le s.r.l che per le s.r.l.s.
Lo scioglimento
Il codice civile disciplina unitariamente lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali per tutte e tre le tipologie. La disciplina dello scioglimento è contenuta negli articoli dal 2484 al 2486.
Le società di capitali possono sciogliersi:
- nei casi previsti dalla legge all’articolo 2484 del codice civile (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea, riduzione del capitale al disotto del minimo legale, deliberazione dell’assemblea, in caso di errore nella collocazione delle azioni o delle quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso);
- in altri casi previsti dalla legge o dallo statuto (cause convenzionali).
Lo scioglimento della società (deliberato dal consiglio di amministrazione o dall’assemblea dei soci) dev’essere iscritto presso il registro delle imprese momento dal quale inizia a produrre i suoi effetti.
Allo scioglimento della società segue la sua liquidazione. Nel periodo che intercorre tra l’accertamento della causa di scioglimento e l’entrata della società nello stato di liquidazione la società viene gestita dagli amministratori. In tale fase i loro poteri gestori sono limitati alla conservazione dell’integrità del patrimonio e dei beni della società salvo siano necessari atti urgenti di liquidazione.
La liquidazione
È un procedimento complesso disciplinato dagli articoli 2487 e seguenti del codice civile. Viene aperto in ogni caso, anche qualora manchino attività e passività da liquidare. La procedura dunque da luogo allo stato di liquidazione della società e in tale momento cessa l’attività sociale. La cessazione viene prevista in ordine all’estinzione delle passività e alla ripartizione dell’attivo tra i soci. Può essere eventualmente disposta la prosecuzione provvisoria dell’attività in sede di assemblea di nomina dei liquidatori.
All’entrata della società nello stato di liquidazione segue la nomina dei liquidatori mediante convocazione dell’assemblea straordinaria. Il ruolo di liquidatore è destinato allo svolgimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione della società ed ha poteri e doveri stabiliti dall’assemblea stessa. Fra i principali si ricordano:
- cessare tutti i rapporti della società con i terzi;
- pagare i debiti;
- redigere il bilancio finale;
- ripartire l’attivo tra i soci.
Il bilancio finale della società, che dev’essere predisposto dai liquidatori, non viene approvato dall’assemblea dei soci bensì singolarmente da ciascun socio mediante accettazione tacita. Si ritiene accettato tacitamente il bilancio qualora non ci siano rilievi da parte di alcuno dopo il deposito dello stesso presso il registro delle imprese.
La ripartizione dell’attivo fra i soci può avvenire soltanto dopo l’avvenuta definizione dei rapporti con i terzi e proporzionalmente alle rispettive quote di capitale possedute. Terminata, con quest’ultima operazione, la liquidazione della società si provvede alla sua cancellazione dal registro delle imprese, atto con cui la società cessa di avere personalità giuridica.