Le società irregolari – indice:
Di norma un’attività di impresa in forma societaria prende il via dopo la costituzione per atto pubblico e dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. E’ infatti a partire da quell’istante che l’esistenza stessa della società viene resa nota ai terzi. Di conseguenza, i rapporti giuridici che vengono allacciati dalla società, divengono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia.
Ma che cosa accade se una società inizia ad operare senza essere “regolare”, ovvero senza avere superato le fasi di cui sopra e, in particolar modo, la registrazione?
In alcuni casi si può parlare di “società irregolari”. Un’ipotesi che il nostro legislatore individua con particolare riferimento alle società di persone, e sulla quale la giurisprudenza – come vedremo tra breve – ha trovato opportuno esprimersi in numerose occasioni.
Cosa sono le società irregolari
Prendendo spunto da quanto abbiamo rammentato in apertura del nostro odierno approfondimento, evidenziamo come per le società di persone (cioè, le società semplici, le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo), sia ben possibile iniziare la propria attività di impresa ancora prima che si sia provveduto ad iscrivere la compagine all’interno del Registro delle Imprese.
Ebbene, proprio in queste ipotesi si parla apertamente di società “irregolare”. La società che si trova in questa condizione può ben effettuare le proprie attività di impresa, ovvero le attività per le cui si è costituita mediante apposito atto, ma non può ancora opporre ai terzi alcuna limitazione di responsabilità.
In altri termini, mancando il passaggio dell’iscrizione al registro delle imprese, manca anche un tassello fondamentale nei rapporti verso i terzi, che potrebbero non essere a conoscenza dell’esistenza della società, mancano appunto lo step legato alla “pubblicità” conseguente all’iscrizione nel registro.
Dunque, esemplificando ulteriormente quanto sopra abbiamo appena riassunto:
- una società di persone può operare effettuando le attività di impresa per le quali si è costituita attraverso l’atto costitutivo;
- fino a quando non si iscrive nel registro delle imprese sarà “irregolare” e, dunque, non è opponibile a terzi alcuna limitazione di responsabilità.
La situazione cambia, evidentemente, quando la società di persone si “regolarizza”, completando il proprio iter di “nascita” mediante l’iscrizione al registro delle imprese. E prima di questo momento?
La disciplina delle società semplici
Come probabilmente intuibile dalle righe che precedono, alla società irregolare vengono applicate le norme che sono previste per disciplinare la società semplice.
Ne deriva che, essenzialmente, tutti i soci della società irregolare rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. In altre parole, la responsabilità sociale si presume in capo ad ogni socio che agisce per conto della società, e i diritti nascenti dal rapporto sociale si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni anziché nel più breve termine di 5 anni previsto dall’art. 2949 c.c..
Insomma, nei casi di cui sopra, per la responsabilità dei soci verso i terzi trovano applicazione le più penalizzanti norme della società semplice. E ogni socio può, dunque, essere chiamato da solo a rispondere illimitatamente e in via solidale dei debiti contratti.
Non è questa, comunque, l’unica conseguenza che scaturisce dalla mancata registrazione della società di persone. Un effetto pratico di ciò è infatti che, non essendo iscritta nel Registro delle imprese, vi potrebbero essere ricadute fortemente negative sulla possibilità di effettuare le normali procedure amministrative per l’esercizio della stessa attività prescelta (come l’invio della SCIA o la richiesta di specifiche autorizzazioni, e così via).
Società irregolari e società di fatto
Si tenga ora conto che dalle società irregolari si devono distinguere le società di fatto. Figure giuridiche che, sebbene distinte e autonome rispetto alle irregolari, spesso tendono ad essere sovrapposte alle società irregolari per quanto attiene alcuni specifici aspetti.
In particolare, le società di fatto, oltre a non essere iscritte nel Registro delle Imprese (esattamente come abbiamo visto accade nel caso delle società irregolari), sono altresì prive di atti formali che ne sanciscono la costituzione.
Dunque, nelle società di fatto non solo non vi è alcuna iscrizione presso il registro, ma manca altresì l’atto costitutivo. La loro nascita viene dunque fatta discendere dal semplice consenso espresso tra soggetti che intendono svolgere un’attività imprenditoriale in comune. Una intenzione che peraltro può emergere, più probabilmente, anche dalla conclusione di alcuni fatti, comportamenti che possono essere realizzati proprio dai soci di fatto, tali da far ritenere ai terzi che essi siano riconducibili ad un assetto societario.
Le conseguenze per le società di fatto sono le medesime delle società irregolari. Pertanto, anche le società di fatto rimane soggetta alla disciplina delle società semplici e non può prevedere limitazioni di responsabilità.
Società di fatto
Detto ciò, giova compiere qualche specifico approfondimento sulle società di fatto. Queste, non sono più disciplinate dal codice civile attuale (lo erano fino al codice del 1865). Nonostante tale carenza, sono oggi coerentemente assimilate alle società in nome collettivo irregolari. E, cioè, quelle che non hanno depositato l’atto costitutivo presso il Registro delle imprese.
Peraltro, a titolo di ricostruzione “storica” di questo tema, il fatto che le società di fatto siano sempre state trattate con particolare aleatorietà dal legislatore, ha lasciato spazio per l’emersione di alcuni margini di “manovra” da parte di quelle persone che avevano in mente di svolgere in comune un’attività imprenditoriale per raggiungere il medesimo interesse.
Costoro potevano di fatti costituire una società di fatto, senza un accordo scritto. In questo modo evitavano di sopportare le spese tipiche per la costituzione di una società regolare (notaio, Registro delle imprese, ecc.).
Ancora oggi la costituzione di una società di fatto è teoricamente possibile. È una strada sostanzialmente impraticabile, considerato che il Registro delle Imprese non accetta nuove iscrizioni di tali forme giuridiche irregolari. Ne deriva pertanto che la società di fatto non può diffondere alcuna pubblica certificazione della propria esistenza a terzi. Con ciò che, ovviamente, ne deriva sull’impossibilità di avviare o proseguire la propria attività di impresa.
Come individuare una società irregolare
Ma come è possibile individuare una società irregolare o di fatto? Ci sono alcune regole che è possibile seguire per poter arrivare a tale punto di riflessione?
In realtà, l’esperienza giurisprudenziale indica che è possibile individuare l’esistenza di una società irregolare o di fatto facendo un mero ricorso a quelli che sono gli elementi costitutivi della società, che sono elencati all’art. 2247 c.c..
Di conseguenza, bisognerà comprendere se la presunta società irregolare abbia o meno i caratteri tipici della norma sopra richiamata, con riferimento al conferimento in comune di beni e/o servizi e allo scopo di lucro, ovvero al conseguimento di un guadagno da ripartire.
È dagli elementi di cui sopra che bisognerà cercare di partire per poter comprendere se un’attività economica sia o meno riconducibile ad una società irregolare o di fatto.
La giurisprudenza
Peraltro, non sfugge come la giurisprudenza si sia occupata più volte di questo tema, principalmente per declinazioni di natura tributaria. Ovvero, che i giudici siano giunti a esprimere numerose pronunce su questo argomento dopo gli accertamenti da parte del fisco nei confronti di soggetti la cui attività, presumibilmente riconducibile a società irregolare o di fatto, non sia stata dichiarata come tale.
Di qui, altresì l’emersione di alcuni principi di Cassazione che possono essere utili per poter sancire l’esistenza o meno di tali forme societarie irregolari o di fatto.
In particolare, concludiamo brevemente, i giudici della Suprema Corte ha ritenuto insufficiente, per poter individuare una società di fatto, una mera presunzione fondata su sporadici e saltuari atteggiamenti assunti da parte dei soggetti interessati. Per gli Ermellini bisogna dunque provare l’esistenza di un contratto sociale. E tale verifica andrà effettuata la sussistenza di avvenuti conferimenti di beni o servizi, la ripartizione di profitti e perdite nonché di un fine sociale. Ovvero, della volontà di collaborazione e di raggiungimento di un risultato comune.
Per quanto attiene l’onere della prova, gli Ermellini ha poi precisato che se l’Amministrazione finanziaria ritiene che un’attività imprenditoriale possa essere riferita ad una società di fatto, è su di essa che grava la prova della concreta esistenza della medesima società. Non è dunque sufficiente la prova di un’apparenza esterna.
Società occulte
E per quanto concerne le società occulte? Sebbene ci occuperemo di tali forme in un altro approfondimento, possiamo qui integrare brevemente il tema rammentando come le società occulte siano particolari forme societari che si formano quando più persone convengono di gestire segretamente un affare in comune.
Per poter apprezzare le differenze rispetto a società irregolari e di fatto, si tenga conto come in questo caso uno dei soci svolge l’attività sociale in nome proprio. Pertanto, nella pratica, il socio si iscriverà al Registro delle Imprese come ditta individuale. Tuttavia, gli altri soci rimangono segreti.
In questo caso, i soci occulti, se scoperti, risponderanno in maniera illimitata e solidale delle obbligazioni sociali, e potranno essere dichiarati falliti.