Il socio di società semplice – indice
Come abbiamo avuto modo di vedere in un nostro recente approfondimento, la società semplice è sicuramente la forma più elementare di società.
Il legislatore prevede infatti che:
- possa avere come oggetto sociale solo l’esercizio di attività economiche non commerciali;
- si possa costituire senza forme particolari (tranne quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, come nel caso di immobili);
- si iscriva nella sezione speciale del Registro delle Imprese ma solo con finalità di pubblicità – notizia;
- non sia dotata di personalità giuridica, bensì di autonomia patrimoniale imperfetta.
Ma quale è lo status del socio di società semplice? A quali diritti e a quali responsabilità risultare essere esposto?
Società semplice: i doveri dei soci
Si diventa socio di società semplice per il solo fatto di aver concorso alla costituzione della società, con propria manifestazione di volontà.
Chiarito ciò, l’acquisizione dello status di socio espone la persona a una serie immediata di doveri, di diritti e di responsabilità.
Cominciando dai doveri, rileviamo come il principale, sancito dall’art. 2253 c.c., sia quello di effettuare i conferimenti che sono previsti nel contratto sociale.
Nel caso in cui il contratto non preveda espressamente i conferimenti, si presume implicitamente che i soci siano obbligati a effettuare conferimenti in parti uguali fra loro, nel quantitativo che è necessario per poter conseguire l’oggetto sociale.
Di fianco a questo dovere principale, il legislatore ne prevede espressamente almeno un altro. L’art. 2256 c.c. afferma infatti che il socio debba rispettare la destinazione impressa ai beni sociali. Dunque, non potrà servirsi di ciò per scopi che risultano essere estranei a quelli della società, a meno che non vi sia il consenso di tutti i soci.
I diritti dei soci
Compresi quali sono i doveri dei soci delle società semplici, occupiamoci altresì di quali sono i diritti che chi riveste tale status può annoverare.
Per semplicità, li abbiamo schematizzati nelle categorie principali.
Diritto agli utili
Sancito dall’art. 2262 c.c., è il diritto agli utili, ovvero il diritto a percepire la propria parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto, salvo patto contrario.
Per quanto concerne la natura del rendiconto, appare palese che si tratti di situazione contabile equivalente a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.
Diritto alla quota di liquidazione
Nel caso di scioglimento della società, al socio della società di persone spetta la propria quota di liquidazione del patrimonio.
Diritto di partecipazione alla gestione sociale
Il diritto di partecipare alla gestione sociale assume diverse declinazioni a seconda che il socio rivesta o meno la caratteristica di amministratore.
Nel caso di socio non amministratore, il socio ha il diritto di:
- partecipare alle decisioni di nomina e di revoca degli amministratori;
- controllare l’operato degli amministratori, ottenendo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, consultando i documenti che sono relativi all’amministrazione, ottenendo il rendiconto degli affari compiuti.
Nel caso di socio amministratore, il socio ha invece il diritto di compiere ogni attività che ritenga essere utile per poter realizzare l’interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso.
In particolare, può:
- deliberare sugli argomenti che si riferiscono alla gestione della società e che non sono riservati all’assemblea;
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- presentare il rendiconto.
La responsabilità dei soci
I soci delle società semplici sono esposti a una serie di responsabilità, principalmente determinate nei confronti dei creditori sociali.
Trattandosi di società senza personalità giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta, i soci non potranno che rispondere solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.
Si tratta, ad ogni modo, di responsabilità sussidiaria. In altri termini, tale forma di responsabilità rileva solamente nei casi in cui non risulti comodo per i creditori agire sul patrimonio sociale. Il socio può dunque esercitare il beneficio della preventiva escussione sul patrimonio sociale.
Riassumiamo dunque quel che può pertanto accadere nel concreto:
- i soci delle società semplici usufruiscono di un beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale ridotto;
- il creditore sociale può infatti aggredire sia il patrimonio sociale che il patrimonio personale dei soci;
- il socio a cui è stato domandato il pagamento delle obbligazioni sociali può tuttavia sospendere tale azione esercitando il già citato beneficio della preventiva escussione;
- costui dovrà però dimostrare che esistono beni sociali sui quali il creditore può agevolmente soddisfare il proprio credito.
Ricordiamo invece come in altre forme societarie di persone, come la società in nome collettivo, il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solamente in caso di insufficienza, potrà agire sui beni personali del socio.
Il creditore particolare del socio
E per quanto concerne il rapporto tra il creditore personale del socio e il socio della società semplice?
Naturalmente, il creditore personale non potrà aggredire direttamente il patrimonio della società, ma se il patrimonio del socio è insufficiente a garantire il debito potrà comunque:
- rivalersi sugli utili che spettano al debitore (socio);
- compiere degli atti conservativi aventi ad oggetto la quota che spetta al socio in caso di liquidazione;
- domandare la liquidazione della quota, se il creditore particolare riesce a dimostrare che il debitore non possiede altri beni su cui può soddisfarsi.
Anche in questo caso, giova rammentare come vi siano delle evidenti differenze rispetto a ciò che succede con la società in nome collettivo, o con la società in accomandita semplice.
In questi ultimi casi, infatti, il creditore particolare del socio non può domandare la liquidazione della quota del debitore. In tali fattispecie vale infatti la regola opposta: il creditore particolare non può infatti domandare la liquidazione della quota del socio fino a quando dura la società.