Il soggetto passivo nella circonvenzione di incapaci – indice
- Chi è
- Gli elementi del reato
- La sentenza
- La configurabilità del reato
- La minorata capacità psichica
- La deficienza psichica
- La riconoscibilità dell’infermità
- L’induzione
- Conclusioni
Torniamo oggi ad occuparci del reato di circonvenzione di incapaci, cogliendo l’opportunità di approfondire la natura del soggetto passivo.
Già all’epoca del nostro primario focus avemmo modo di anticipare che dottrina e giurisprudenza non fossero concordi nel qualificare con esattezza il soggetto passivo, supponendo che vi posa o meno essere una pur minima capacità di intendere e di volere.
L’autorevole sentenza n. 19738/18 della Cassazione ha contribuito a chiarire ulteriormente tale contesto, apportando una valida motivazione che, di seguito, andremo a commentare.
Chi è il soggetto passivo
Secondo la pronuncia di cui sopra, il delitto di circonvenzione di incapace non richiede che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Per i giudici, infatti, è sufficiente una minorata capacità psichica, tale da compromettere il potere di critica, e indebolimento di quello volitivo, che renda possibile l’altrui opera di suggestione e di pressione psicologica.
I giudici fanno quindi riferimento al fatto che rientra nella nozione di deficienza psichica ex art. 643 cod. pen., la minorata capacità psichica, considerato che deve intendersi deficienza psichica qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, tale da agevolare la suggestionabilità della vittima, e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.
Gli elementi del reato di circonvenzione di incapace
A questo punto, per poter integrare correttamente l’elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace, è necessario che concorrano tre fattori:
- minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in relazione ai propri interessi patrimoniali;
- induzione a compiere un atto che per il soggetto passivo e/o per terzi comporti effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura;
- abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo.
In tal contesto, l’induzione a compiere l’atto da parte del soggetto passivo potrà sufficientemente consistere un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione, che si ponga – in rapporto all’atto dispositivo compiuto dalla vittima – in un rapporto di causa ed effetto.
Per quanto poi attiene l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, tale si verifica quando il soggetto agente è conscio della vulnerabilità del soggetto passivo e decide di sfruttarne la debolezza per poter conseguire l’obiettivo di procurare a sé stessi o ad altrui un profitto.
La sentenza
Ai fini di una maggiore chiarezza sul tema, giova riportare di seguito alcuni stralci salienti della sentenza in commento, suddivisi per punti di focalizzazione.
Configurabilità del reato
Per i giudici, in punto di configurabilità del reato di cui all’art. 643 cod. pen. occorre richiamare i seguenti principi:
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
La minorata capacità psichica
I giudici richiamano quindi pacificamente l’assodato principio di configurabilità della nozione di minorata capacità psichica rammentando che
il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.
La deficienza psichica
Quindi, i giudici della Suprema Corte sottolineando cosa possa essere ricondotto all’interno della nozione di deficienza psichica, sottolineando che
rientra pertanto nella nozione di ‘deficienza psichica’ ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è ‘deficienza psichica’ qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.
Peraltro, proseguono poi a breve distanza, risulterebbe essere
altrettanto pacifico che il convincimento circa la prova dell’induzione per la configurabilità dell’art. 643 cod. pen. ben può essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivanti.
La riconoscibilità dello stato di infermità
Per quanto poi attiene la riconoscibilità dello stato di infermità o di deficienza psichica, gli Ermellini ribadiscono che se è vero che lo stesso deve essere “oggettivo”, non è tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli.
In altri termini, è richiesta tale consapevolezza solamente in capo al soggetto agente, l’autore del reato, che possa essere desunto anche dalla arrendevolezza del soggetto.
L’induzione
La Corte di Cassazione ha quindi ricordato come più volte gli stessi giudici abbiano chiarito che cosa significa l’induzione al compimento di un atto pregiudizievole per il soggetto passivo. Per la Corte,
indurre vuol dire convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell’integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall’agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest’ultimo al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo.
Conclusioni
Si tratta, in evidenza, di una sentenza molto importante sul delitto di circonvenzione di persone incapaci. Una pronuncia che pone l’accento su tutti gli elementi di configurabilità del reato. E contribuisce ad arricchire gli approfondimenti sulla natura del soggetto passivo e sulle sue capacità. Ma, riteniamo altresì, una sentenza che non orienta in maniera definitiva le considerazioni di pur autorevole dottrina. La quale – come abbiamo avuto modo di commentare nel nostro precedente approfondimento in questo tema – ha considerazioni valutative in parte differenti.